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Sentenza

Sentenza del 19/01/2017 n. 13 - Corte Costituzionale

Finanza Pubblica - Contabilità dello Stato e degli enti pubblici. Ricorso della Regione Umbria - Finanziamento incentivi con risorse del fondo di rotazione destinato agli interventi del Piano di azione coesione ( PAC)- Art. 7, comma 9 sexies, D.L.n. 78/2015 - illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Umbria ha impugnato l'art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78/2015, che ha modificato il termine previsto dall'art. 1, comma 122, della legge n. 190/2014, sostituendo la data del 30 settembre 2014 con quella del 1° gennaio 2015. La modifica consentiva di utilizzare per il finanziamento di incentivi nazionali all'occupazione le risorse del Fondo di rotazione già destinate al Piano di azione coesione (PAC) e non ancora impegnate. Secondo la Regione, il differimento del termine aveva incluso nel meccanismo di sottrazione risorse che erano state assegnate al PAC a suo favore soltanto il 22 dicembre 2014, rendendo materialmente impossibile impegnarle entro il 1° gennaio 2015. Sono state dedotte violazioni degli artt. 3, 5, 11, 97, 117, 118 e 119 Cost., degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, del principio di leale collaborazione e del legittimo affidamento.

La decisione

La Corte costituzionale ha accolto la questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e con specifico riferimento alla Regione Umbria. La Corte ha ritenuto irragionevole la tempistica stabilita dal legislatore: il differimento del termine ha prima consentito che le risorse spettanti alla Regione confluissero nel PAC e, immediatamente dopo, ha impedito alla Regione di adottare gli atti necessari per impegnarle, a causa dell'intervallo temporale troppo breve tra l'assegnazione del 22 dicembre 2014 e il nuovo termine del 1° gennaio 2015. La violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, ha assorbito le altre censure. La dichiarazione di illegittimità è stata circoscritta alla posizione della Regione Umbria.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 9-sexies, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125

    "All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: 'alla data del 30 settembre 2014' sono sostituite dalle seguenti: 'alla data di entrata in vigore della presente legge'"

    La disposizione ha differito al 1° gennaio 2015 il termine per individuare le risorse PAC non ancora impegnate utilizzabili per finanziare incentivi nazionali. È stata dichiarata incostituzionale, nei limiti della posizione della Regione Umbria, perché ha prodotto una tempistica irragionevole e concretamente impeditiva dell'utilizzo delle risorse regionali.

  • Art. 1, comma 122, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    "Al finanziamento degli incentivi ... si provvede ... a valere ... sulle risorse del Fondo di rotazione ... già destinate agli interventi del Piano di azione coesione ... che ... risultano non ancora impegnate"

    La norma destinava al finanziamento di incentivi nazionali le risorse PAC non ancora impegnate entro il termine previsto. La Corte ha distinto la disciplina generale da quella successivamente modificata, ritenendo che l'interesse della Regione Umbria sia sorto proprio a causa del differimento del termine.

  • Art. 3 Costituzione

    Il principio di ragionevolezza impone che la disciplina legislativa sia coerente e concretamente applicabile. È irragionevole fissare un termine così ravvicinato da rendere impossibile a un ente l'impegno di risorse assegnategli solo pochi giorni prima.

  • Art. 119, terzo e quinto comma, Costituzione

    La Regione ha invocato la tutela dell'autonomia finanziaria e dei meccanismi di perequazione e di intervento speciale. Tali censure non sono state esaminate nel merito perché assorbite dall'accoglimento fondato sull'art. 3 Cost.

  • Art. 117 Costituzione e principio di leale collaborazione

    La Regione ha sostenuto che la sottrazione delle risorse PAC incidesse sulle competenze regionali e sugli accordi tra Stato e Regioni. Anche queste doglianze sono rimaste assorbite dall'accoglimento per irragionevolezza.

  • Art. 23, comma 4, L. 12 novembre 2011, n. 183

    "Il Fondo di rotazione ... destina le risorse finanziarie a proprio carico ... alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione Europea"

    La disposizione costituisce la base normativa per il riutilizzo, nell'ambito del PAC, delle risorse liberate dalla riduzione del cofinanziamento nazionale dei programmi europei.

  • Art. 5, L. 16 aprile 1987, n. 183

    Individua il Fondo di rotazione utilizzato per il cofinanziamento nazionale degli interventi collegati alle politiche europee. La difesa statale ne ha sottolineato la natura di risorsa statale, distinta dal fondo perequativo costituzionale.

Massime di principio

  • Una norma finanziaria può essere dichiarata irragionevole anche quando persegua un obiettivo legittimo, se la scansione temporale prevista rende concretamente impossibile al destinatario utilizzare risorse già assegnate.
  • Nel valutare la legittimità di un termine, occorre considerare non solo la data formale prevista dalla legge, ma anche il momento effettivo in cui le risorse sono state assegnate o rese disponibili all'ente.
  • Il legislatore non può attribuire a un ente una risorsa e, quasi contestualmente, sottrargliela per mancato impegno quando l'intervallo temporale non consente materialmente di adottare gli atti necessari.
  • La tutela dell'affidamento e dell'autonomia finanziaria regionale assume particolare rilievo quando l'ente abbia già programmato l'utilizzo delle risorse sulla base di atti di assegnazione e accordi istituzionali.
  • La pronuncia è specifica per la Regione Umbria: non ogni riallocazione legislativa di fondi PAC è automaticamente illegittima; il problema decisivo è stato il concreto effetto della tempistica, valutato alla luce delle circostanze del caso.

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