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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38346/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale; dedotte violazioni e vizi di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria volta all'acquisizione della documentazione contabile depositata presso il fallimento. La difesa ha sostenuto che: (i) Antonini era decaduto dalla carica di liquidatore il 27/03/2013 e non aveva ricevuto la raccomandata di convocazione (restituita al mittente per indirizzo sconosciuto), quindi non poteva consegnare le scritture al curatore; (ii) al momento dell'avviso di conclusione indagini il fallimento era stato chiuso; (iii) l'indice prodotto erroneamente indicava tre faldoni anziché quattro, e nel quarto faldone vi sarebbe stata contabilità a partire dal 2009, idonea a collocare la condotta al di fuori della fattispecie incriminatrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e reiterazione dei motivi, rilevando l'assenza di specificità e la mancata correlazione tra quanto dedotto in cassazione e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivatamente ritenuto la deliberatezza dell'irreperibilità dell'imputato, la mancata concreta richiesta di produzione documentale e che, in base all'indice prodotto, la documentazione riguardasse gli anni recenti quando l'attività sociale era pressoché nulla; le asserzioni difensive non hanno supplito la carenza della richiesta di rinnovazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione nei termini richiesti; il ricorso è esaminato nei limiti previsti da tale disposizione.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il motivo sia generico e non metta in relazione in modo specifico le censure con la motivazione impugnata; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 603 comma 1 cod. proc. pen.

    art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la richiesta è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'istruttoria e alla necessità di acquisire nuovi elementi prima di decidere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al versamento di somme per indennità (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato euro 3.000,00.

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176

    Norma citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; procedimento amministrativo di trasmissione degli atti alle Sezioni Unite o Corte.

Massime di principio

  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria in appello occorre dimostrare chiaramente l'incompletezza del materiale probatorio e indicare con precisione il contenuto e la rilevanza dei documenti da acquisire; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e collegati puntualmente alle argomentazioni della decisione impugnata; la genericità o la riproposizione assertiva della difesa di merito conduce all'inammissibilità.
  • Chi sostiene di non aver potuto consegnare documenti per cause esterne (es. decadenza da carica, mancata ricezione di raccomandate, chiusura del fallimento) deve provare tali fatti con elementi processuali concreti e tempestivi nel corso del giudizio di merito o d'appello.
  • L'indice o l'elenco dei documenti depositati deve essere preciso: eventuali errori formali nell'indicazione dei faldoni vanno comprovati con elementi idonei a mostrare che la documentazione utile effettivamente esisteva e non era stata considerata dal giudice per motivi di merito.
  • La strategia difensiva non può limitarsi a ripetere la versione alternativa dei fatti senza collegare tale versione alle risultanze processuali o senza proporre mezzi istruttori puntuali e specifici che giustifichino la rinnovazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta frequentemente l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre motivi generici in cassazione.

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