Cassazione Penale, Sentenza n. 38346/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale; dedotte violazioni e vizi di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria volta all'acquisizione della documentazione contabile depositata presso il fallimento. La difesa ha sostenuto che: (i) Antonini era decaduto dalla carica di liquidatore il 27/03/2013 e non aveva ricevuto la raccomandata di convocazione (restituita al mittente per indirizzo sconosciuto), quindi non poteva consegnare le scritture al curatore; (ii) al momento dell'avviso di conclusione indagini il fallimento era stato chiuso; (iii) l'indice prodotto erroneamente indicava tre faldoni anziché quattro, e nel quarto faldone vi sarebbe stata contabilità a partire dal 2009, idonea a collocare la condotta al di fuori della fattispecie incriminatrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e reiterazione dei motivi, rilevando l'assenza di specificità e la mancata correlazione tra quanto dedotto in cassazione e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivatamente ritenuto la deliberatezza dell'irreperibilità dell'imputato, la mancata concreta richiesta di produzione documentale e che, in base all'indice prodotto, la documentazione riguardasse gli anni recenti quando l'attività sociale era pressoché nulla; le asserzioni difensive non hanno supplito la carenza della richiesta di rinnovazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione nei termini richiesti; il ricorso è esaminato nei limiti previsti da tale disposizione.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il motivo sia generico e non metta in relazione in modo specifico le censure con la motivazione impugnata; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 603 comma 1 cod. proc. pen.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la richiesta è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'istruttoria e alla necessità di acquisire nuovi elementi prima di decidere.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e al versamento di somme per indennità (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato euro 3.000,00.
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176
Norma citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; procedimento amministrativo di trasmissione degli atti alle Sezioni Unite o Corte.
Massime di principio
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria in appello occorre dimostrare chiaramente l'incompletezza del materiale probatorio e indicare con precisione il contenuto e la rilevanza dei documenti da acquisire; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e collegati puntualmente alle argomentazioni della decisione impugnata; la genericità o la riproposizione assertiva della difesa di merito conduce all'inammissibilità.
- Chi sostiene di non aver potuto consegnare documenti per cause esterne (es. decadenza da carica, mancata ricezione di raccomandate, chiusura del fallimento) deve provare tali fatti con elementi processuali concreti e tempestivi nel corso del giudizio di merito o d'appello.
- L'indice o l'elenco dei documenti depositati deve essere preciso: eventuali errori formali nell'indicazione dei faldoni vanno comprovati con elementi idonei a mostrare che la documentazione utile effettivamente esisteva e non era stata considerata dal giudice per motivi di merito.
- La strategia difensiva non può limitarsi a ripetere la versione alternativa dei fatti senza collegare tale versione alle risultanze processuali o senza proporre mezzi istruttori puntuali e specifici che giustifichino la rinnovazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta frequentemente l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre motivi generici in cassazione.
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