Cassazione Penale, Ordinanza n. 24630/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte offesa. Ha altresì applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'ordinanza di archiviazione è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
La parte offesa ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Crotone che aveva disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di tre persone. Dalla motivazione dell'ordinanza di legittimità emerge che il ricorso mirava a censurare il provvedimento di archiviazione con argomentazioni di merito. La Corte rileva però che, in sede di legittimità, e neppure nel reclamo ex art. 410-bis c.p.p., l'ordinanza di archiviazione non è impugnabile per motivi di merito; inoltre non ricorre alcuna ipotesi di abnormità, poiché il provvedimento non determina né una indebita regressione del procedimento né una stasi irrevocabile, essendo sempre possibile la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p.
Norme richiamate
art. 410-bis c.p.p.
Il reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione non consente di far valere motivi di merito in sede di legittimità.
art. 414 c.p.p.
La possibilità di riapertura delle indagini esclude che l'ordinanza di archiviazione determini una stasi irrevocabile e quindi ne impedisce la qualificazione come atto abnorme.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione non è impugnabile in cassazione per motivi di merito, neppure quando sia stata preceduta da reclamo ex art. 410-bis c.p.p.
- Un provvedimento di archiviazione non è qualificabile come atto abnorme se non provoca una regressione indebita del procedimento né una stasi processuale irreversibile.
- La riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 c.p.p. esclude che l'archiviazione determini una definitiva irreversibilità degli effetti processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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