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Sentenza

Sentenza del 03/09/2015 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Agevolazioni "prima casa" - Mancato ottenimento, nei 18 mesi, della residenza nel Comune ove si trova l'appartamento acquistato - Decadenza delle agevolazioni - Non sussiste se il mancato ottenimento della residenza è dovuto a cause di forza maggiore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile entro il termine di 18 mesi previsto per beneficiare dell'agevolazione prima casa. Il mancato trasferimento era però dovuto al fatto che l'appartamento non era stato liberato dagli occupanti alla scadenza del contratto, rendendo necessario avviare una procedura di sfratto protrattasi oltre il termine. Il ricorrente ha quindi invocato la forza maggiore e l'impossibilità di imputargli i ritardi della procedura.

La decisione

La decadenza dalle agevolazioni è stata esclusa. Il mancato ottenimento della residenza entro 18 mesi, quando dipende da una causa di forza maggiore non imputabile al contribuente, non comporta la perdita del beneficio. In particolare, la necessità di una procedura di sfratto, con tempi superiori al termine legale, può integrare una causa di forza maggiore, poiché non è ragionevole porre a carico del cittadino le inefficienze o la durata delle procedure degli organi dello Stato.

Norme richiamate

  • Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa

    Obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.

    Il termine di 18 mesi non determina automaticamente la decadenza quando il mancato trasferimento della residenza è causato da un evento oggettivo, imprevedibile e non imputabile al contribuente, riconducibile alla forza maggiore.

Massime di principio

  • La mancata osservanza del termine per il trasferimento della residenza può non comportare la decadenza dall'agevolazione prima casa se il contribuente dimostra una causa di forza maggiore.
  • La forza maggiore deve consistere in un impedimento oggettivo, non dipendente dalla volontà o dalla negligenza del contribuente, e deve essere concretamente documentata.
  • L'indisponibilità dell'immobile dovuta alla permanenza illegittima o non autorizzata di terzi e alla conseguente necessità di una procedura giudiziaria può giustificare il mancato rispetto del termine.
  • Non è normalmente sufficiente una semplice difficoltà organizzativa o una scelta personale del contribuente: occorre un impedimento effettivo, esterno e non superabile con la normale diligenza.
  • Nell'interpretare le norme agevolative occorre considerare la finalità sociale ed economica dell'istituto, evitando conseguenze sproporzionate quando l'inadempimento dipende da ritardi o inefficienze non imputabili al beneficiario.

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