Sentenza del 21/03/2016 n. 1458 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - IRPEG - Inerenza - Spese di sponsorizzazione - Indeducibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES/IRPEG delle spese sostenute per sponsorizzare un impianto sportivo. Secondo il principio di inerenza, la spesa è deducibile solo se l'impresa dimostra che è stata sostenuta in previsione di un'utilità ragionevolmente attesa e che presenta una concreta coerenza con l'attività esercitata. La prova deve essere fornita dal contribuente, in particolare mediante la produzione del contratto di sponsorizzazione e la dimostrazione del collegamento tra l'iniziativa sponsorizzata e la tipologia di attività svolta.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata. Nel caso concreto, le spese per la sponsorizzazione dell'impianto sportivo sono state ritenute non inerenti e quindi indeducibili, poiché la società operava prevalentemente come subappaltatrice e svolgeva solo in minima parte attività rivolta ai consumatori finali. Non è stata dimostrata un'utilità ragionevolmente attesa né un adeguato collegamento tra la sponsorizzazione e l'attività d'impresa.
Norme richiamate
TUIR, art. 109, comma 5
La deducibilità dei componenti negativi di reddito richiede l'inerenza rispetto all'attività d'impresa. Per le spese di sponsorizzazione, l'inerenza deve risultare da un concreto collegamento con l'attività svolta e dalla ragionevole attesa di un'utilità economica, anche prospettica.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione non sono automaticamente deducibili solo perché sostenute nell'ambito dell'attività d'impresa: occorre dimostrarne l'inerenza concreta.
- Il contribuente deve conservare e produrre il contratto di sponsorizzazione, la documentazione dei servizi ricevuti e gli elementi che dimostrino la visibilità, la promozione o il ritorno commerciale atteso.
- La coerenza tra l'attività sponsorizzata e il mercato o la clientela dell'impresa è un elemento centrale: una sponsorizzazione rivolta al pubblico può risultare poco inerente per un'impresa che opera quasi esclusivamente come subappaltatrice o nei rapporti B2B.
- L'utilità non deve essere necessariamente già realizzata, ma deve essere ragionevolmente prevedibile e supportata da elementi oggettivi; in assenza di tale prova, la spesa può essere recuperata a tassazione come indeducibile.
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