Sentenza n. 5601/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento indetta per la stabilizzazione del personale volontario dei vigili del fuoco iscritto negli elenchi di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 139/2006. L'esclusione era stata disposta perché la candidata non aveva partecipato per due volte consecutive agli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale. La ricorrente deduceva l'errata applicazione dell'art. 13, comma 4, del d.l. n. 69/2023, sostenendo che il primo certificato medico, posto a fondamento della prima richiesta di rinvio, era anteriore all'entrata in vigore della disposizione. Assumeva inoltre che l'interpretazione amministrativa della norma contrastasse con gli artt. 3, 32 e 97 Cost., prospettando irragionevolezza, eccessiva severità e disparità di trattamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha richiamato i propri precedenti su identica questione, ritenendo ragionevole e proporzionata la previsione dell'art. 13, comma 4, del d.l. n. 69/2023, che dispone l'esclusione dalla graduatoria in caso di assenza ingiustificata o mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, agli accertamenti di idoneità. La disposizione è stata adottata nell'ambito delle misure volte a superare la procedura d'infrazione europea relativa all'abuso dei contratti a tempo determinato nel settore pubblico e risponde all'esigenza di celere definizione della procedura di stabilizzazione. Il bilanciamento è stato ritenuto non irragionevole, poiché l'esclusione opera soltanto dopo il secondo episodio e tutela il candidato che sia impossibilitato a partecipare per un singolo caso fortuito. Le contestazioni relative alla severità delle prove non incidono sulla legittimità dell'esclusione, fondata sulla reiterata mancata partecipazione. È stata inoltre esclusa la sussistenza dei presupposti per sollevare una questione di legittimità costituzionale, anche se la norma fosse qualificabile come legge-provvedimento. Quanto alla successione temporale, il primo certificato medico, pur datato 12 giugno 2023, era stato comunicato all'Amministrazione il 14 giugno 2023, quando il d.l. n. 69/2023 era già entrato in vigore; la successiva richiesta di rinvio del 10 ottobre 2023 integrava quindi il secondo episodio rilevante ai fini dell'esclusione. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all’accertamento dell’idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l’esclusione del candidato dalla graduatoria.
La disposizione è applicabile quando si verificano due episodi di assenza o mancata partecipazione agli accertamenti, anche se giustificati. La previsione è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, in quanto persegue la celere conclusione della procedura di stabilizzazione e non sacrifica irragionevolmente il candidato, poiché l'esclusione consegue soltanto al secondo episodio.
art. 6 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139
Individua gli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui si riferisce la procedura speciale di reclutamento.
art. 1, comma 295, l. 27 dicembre 2017, n. 205
Costituisce il riferimento normativo per la graduatoria utilizzata ai fini delle assunzioni considerate dall'art. 13, comma 4, del d.l. n. 69/2023.
artt. 3, 32 e 97 Cost.
I parametri costituzionali invocati dalla candidata non risultano violati, poiché la disciplina dell'esclusione è stata ritenuta non arbitraria, non irragionevole e non sproporzionata.
direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999
La disciplina nazionale della stabilizzazione è collegata all'esigenza di contrastare l'abuso dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di definire la controversia con sentenza semplificata richiamando precedenti conformi quando non ravvisi ragioni per discostarsene.
Massime di principio
- La previsione normativa che dispone l'esclusione da una graduatoria di reclutamento dopo due assenze o mancate partecipazioni agli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale, anche se giustificate, non è irragionevole né sproporzionata quando sia funzionale alla celere conclusione di una procedura di stabilizzazione collegata all'esigenza di superare l'abuso dei contratti a tempo determinato.
- Il bilanciamento tra l'interesse alla tempestiva definizione di una procedura selettiva e l'interesse del candidato impossibilitato a partecipare per caso fortuito è ragionevole quando la sanzione espulsiva non consegue al primo episodio, ma soltanto alla reiterazione della mancata partecipazione.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina sopravvenuta, rileva la data in cui il certificato medico o la richiesta di rinvio è portato a conoscenza dell'Amministrazione, non la sola data di formazione del certificato, qualora la comunicazione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della disposizione.
- Le contestazioni relative all'eccessiva severità delle prove selettive non incidono sulla legittimità di un'esclusione fondata autonomamente sulla reiterata mancata partecipazione agli accertamenti.
- La qualificazione di una disposizione come legge-provvedimento non determina di per sé un contrasto con la Costituzione: la questione di legittimità costituzionale non è rilevante quando la scelta legislativa risulti non arbitraria, ragionevole e proporzionata.
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