Circolare numero 21 del 30-1-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il periodo di paga dal 1° gennaio 1998, i minimali di retribuzione giornaliera, le retribuzioni convenzionali, i limiti per accredito contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, gli importi per apprendisti e mensa, nonché la misura della decontribuzione per i contratti di secondo livello. Indica inoltre le modalità di regolarizzazione delle differenze contributive relative a gennaio 1998, con specifiche istruzioni operative per DM10/2 e DM10/S e con applicazione degli interessi legali al 5%.
Determinazione per il 1998 dei minimali di retribuzione e degli altri valori contributivi e pensionabili
Determinazione per il 1998 dei minimali retributivi e dei valori contributivi
La circolare aggiorna i principali parametri contributivi e pensionistici per l’anno 1998, sulla base della variazione ISTAT del 1,7% relativa alla perequazione automatica delle pensioni. Essa coordina i diversi minimali di retribuzione, i criteri per le retribuzioni convenzionali, i valori per apprendisti, mensa, massimale contributivo e decontribuzione, nonché le modalità di regolarizzazione delle differenze per il mese di gennaio 1998.
Quadro normativo di riferimento e principi generali
La circolare richiama anzitutto l’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale. La disposizione si applica anche ai datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva, ai fini del rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti da tale disciplina.
Viene inoltre richiamata la norma interpretativa dell’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo cui, in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione di riferimento è quella prevista dai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. La circolare precisa anche che tali regole non sopprimono i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, i quali devono essere rivalutati annualmente secondo la legge 26 settembre 1981, n. 537.
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
Per la generalità dei lavoratori, i minimali di retribuzione giornaliera sono aggiornati con decorrenza dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1998, applicando l’aumento del 1,7%. La retribuzione imponibile determinata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile prevista dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989 sia ai minimali di retribuzione giornaliera già vigenti.
La circolare precisa inoltre che, se i valori aggiornati risultano inferiori, devono essere comunque ragguagliati a L. 66.282, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del FPLD in vigore all’1 gennaio 1998, determinato in L. 697.700.
Cooperative e retribuzioni convenzionali
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi soggetti al DPR 30 aprile 1970, n. 602, il minimale di retribuzione giornaliera, pari a L. 36.180 all’1 gennaio 1997, viene rivalutato al 1,7% e fissato per il 1998 in L. 36.800. Tale importo supera il limite minimo derivante dall’art. 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, pari a L. 34.885.
La circolare stabilisce che il medesimo incremento si applica anche alle retribuzioni convenzionali determinate ex art. 4 e art. 6 del DPR n. 602/1970, ove non già stabilite nell’anno precedente. Il salario convenzionale ex art. 4, già pari a L. 35.820 nel 1997, risulta aggiornato a L. 36.430, ma va comunque adeguato al minimale di L. 36.800; di conseguenza, per il 1998 la retribuzione convenzionale giornaliera ex art. 4 è fissata proprio in L. 36.800.
Retribuzioni convenzionali in genere
Le retribuzioni convenzionali in generale sono soggette all’adeguamento periodico mediante l’applicazione del coefficiente del 1,7% ai sensi dell’art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, salvo quelle già determinate o modificate nell’anno precedente. In ogni caso, tali retribuzioni non possono essere inferiori ai limiti di retribuzione annualmente rivalutati ai sensi della legge n. 537/1981 e, comunque, non possono scendere sotto il parametro minimo giornaliero di L. 34.885 richiamato dall’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato.
La circolare precisa che, dopo l’adeguamento percentuale, le retribuzioni convenzionali devono essere confrontate con i limiti minimi applicabili alla categoria di riferimento; se inferiori, devono essere riallineate a tali limiti. Lo stesso criterio vale anche per i salari convenzionali esclusi dall’adeguamento per essere stati stabiliti o aggiornati nell’anno precedente.
Part-time, settori con orario non superiore a quattro ore e istruzione prescolare
Anche per il lavoro a tempo parziale e per i settori con orario non superiore a quattro ore giornaliere opera la regola generale dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989: la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai trattamenti stabiliti dalla contrattazione collettiva applicabile. Restano inoltre fermi gli specifici minimali contributivi, ai quali la retribuzione imponibile deve essere adeguata se, una volta ragguagliata al minimo contrattuale, risulti ancora inferiore.
Per i contratti part-time ex art. 5 della legge n. 863/1984 si conferma il criterio di determinazione del limite minimo di retribuzione oraria ai fini contributivi. Per i lavoratori di settori indicati dal comma 17 del medesimo art. 5, occupati per non più di quattro ore giornaliere e non assunti con contratto part-time, il parametro minimo si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione; per il 1998 il limite corrisponde a L. 27.908. Tale valore costituisce il cosiddetto "minimo dei minimi" per tali lavoratori, mentre per quelli occupati per più di quattro ore resta applicabile il limite di L. 66.282, salvo il settore dell’istruzione prescolare, per il quale non opera la regola dell’art. 7 della legge n. 638/1983.
La circolare ricorda inoltre che il limite minimo di cui al comma 16 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, per effetto del D.M. 8 novembre 1986, si applica anche ai giornalisti professionisti o pubblicisti con rapporto subordinato come collaboratori o corrispondenti, quando svolgano attività con orario inferiore alle quattro ore giornaliere.
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio, il minimo di retribuzione giornaliera viene aggiornato con il medesimo indice del 1,7% previsto dalla legge n. 537/1981. Il limite, pari a L. 36.180 dal 1° gennaio 1997, è quindi fissato a L. 36.800 dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1998. Anche per questa categoria il valore deve essere ragguagliato, se necessario, a L. 66.282, in applicazione dell’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989.
Apprendisti
In relazione alla rivalutazione ISTAT del 1,7%, la circolare aggiorna i contributi fissi dovuti per gli apprendisti dal 1° gennaio 1998. I nuovi importi sono:
- contributo settimanale senza quota INAIL: L. 4.850;
- contributo settimanale comprensivo della quota INAIL: L. 5.030.
La ripartizione delle quote tra le diverse gestioni è riportata nella tabella D allegata. La quota a carico dell’apprendista dovuta al FPLD è fissata al 5,54%, non essendo più dovuta la quota al S.S.N. Per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, iniziato prima del 1° ottobre 1997, gli importi vanno incrementati di L. 240 per la quota S.S.N., diventando L. 5.090 senza INAIL e L. 5.270 con INAIL; anche in tal caso l’aliquota a carico del lavoratore resta pari al 5,54%.
Limite per l’accredito dei contributi e prima fascia pensionabile
Il limite di retribuzione utile per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, previsto dall’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 638/1983, è pari al 40% del trattamento minimo di pensione. Poiché il trattamento minimo mensile del 1998 è di L. 697.700, il limite settimanale risulta pari a L. 279.080.
Ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, la prima fascia di retribuzione pensionabile per il 1998 è determinata in L. 64.126.000 annui, equivalenti a L. 5.344.000 mensili arrotondati. Sulla quota di retribuzione eccedente tale soglia si applica quindi l’aliquota aggiuntiva a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Importi sostitutivi della mensa
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, dal 1° gennaio 1998 la disciplina degli importi sostitutivi della mensa si allinea alla base imponibile fiscale. La circolare chiarisce che il ticket restaurant e gli importi sostitutivi della mensa esenti da imposizione contributiva sono fissati per il 1998 in L. 10.240 giornaliere.
Si evidenzia inoltre che tali importi non sono più soggetti ad aggiornamento automatico annuale; eventuali rivalutazioni potranno essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri solo al ricorrere della specifica condizione prevista dal decreto legislativo, ossia il superamento del 2% nella variazione media dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo di 12 mesi terminante il 31 agosto.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 alle forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutato del 1,7%, è fissato per il 1998 in L. 139.480.000.
Decontribuzione delle erogazioni di secondo livello
Per l’anno 1998 la decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, ai sensi dell’art. 6, lettera e), del D.Lgs. n. 314/1997 e della legge 23 maggio 1997, n. 135, è stabilita nel limite massimo del 2% della retribuzione annua.
La circolare specifica che, ai fini del calcolo del tetto, va computata anche la parte annuale dell’erogazione non soggetta a decontribuzione, secondo quanto già chiarito nella circolare n. 213 del 6 novembre 1996. Se il 2% applicato alla retribuzione annua, escluso l’ammontare complessivo dell’erogazione prevista dal contratto aziendale o di secondo livello, è pari o superiore all’erogazione stessa, l’intera erogazione è soggetta a decontribuzione; in caso contrario, la quota decontribuibile deve essere determinata con la formula richiamata dalla circolare.
Regolarizzazione del mese di gennaio 1998
Le aziende che non abbiano potuto applicare i nuovi valori nel versamento dei contributi relativi a gennaio 1998 possono regolarizzare il periodo secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Se la regolarizzazione comporta un versamento a debito, la differenza va maggiorata degli interessi al tasso legale del 5%, computati dal 21 febbraio 1998 fino alla data di versamento. Decorso il termine, trovano applicazione le sanzioni previste per i ritardati versamenti.
Istruzioni operative per il modello DM10/2
Per le regolarizzazioni relative ai punti da 1 a 5 e al punto 9, le aziende devono:
- calcolare le differenze, in aumento o in diminuzione, tra le retribuzioni imponibili vigenti al 1° gennaio 1998 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- portare tali differenze in aumento o in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua la regolarizzazione, ricalcolando i contributi dovuti sul totale risultante.
Per gli organismi cooperativi ex DPR n. 602/1970, relativamente al punto 2:
- le differenze contributive a debito vanno indicate nei righi in bianco dei quadri B-C del DM10/2, con la dicitura "DIFF. MIN" e il codice "M188";
- nella casella "retribuzioni" va indicata la differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici;
- non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Se dalla regolarizzazione deriva una differenza a credito, l’importo da recuperare va indicato nel quadro D del DM10/2 con il codice "R205" e la dicitura "DIFF. CONTR.".
Per i datori di lavoro con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, iniziato prima del 1° ottobre 1997, la regolarizzazione va gestita nel DM10/S portando le differenze retributive in aumento o diminuzione della retribuzione imponibile del mese di sistemazione e calcolando i contributi sanitari sul totale ottenuto.
Regolarizzazione per gli apprendisti
Per le differenze contributive relative al contributo fisso degli apprendisti, i datori di lavoro devono utilizzare un rigo in bianco dei quadri B-C del DM10/2, precedendo l’importo da versare con il codice "M189" e la dicitura "DIFF. APPR.". In questo caso non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Regolarizzazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%
Per le differenze contributive a credito dell’azienda da restituire al lavoratore, relative all’applicazione dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992, l’importo va riportato nel quadro D del DM10/2 usando i codici già previsti dalle circolari n. 298 del 30 dicembre 1992 e n. 178 del 12 novembre 1996, secondo la gestione di appartenenza del lavoratore.
Interessi legali e codice "Q900"
Qualora dalle operazioni di conguaglio emerga una differenza da versare, su tale importo vanno calcolati gli interessi legali al 5%. Il relativo importo va esposto nei righi in bianco dei quadri B-C del DM10/2, con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI". Per i datori di lavoro ancora tenuti al versamento dei contributi sanitari, gli interessi legali relativi a tali contributi devono essere sommati all’importo dei contributi sanitari dovuti.
Tabelle allegate e valori di riferimento
La circolare contiene tabelle con i valori aggiornati dei minimali per settore e qualifica (tabelle A, B e C) e con il dettaglio della ripartizione dei contributi per apprendisti (tabella D). Le tabelle servono a individuare, per ciascuna categoria, il minimale applicabile e l’eventuale necessità di adeguamento ai parametri di L. 66.282, L. 34.885 o L. 27.908, secondo i casi previsti dalla normativa richiamata.
Punti principali
Aggiornamento dei minimali e delle retribuzioni convenzionali
Per il 1998 i valori contributivi sono aggiornati applicando l’aumento ISTAT del 1,7%, con effetti dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1998. La circolare ribadisce che la base imponibile contributiva non può essere inferiore alle retribuzioni previste da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e che i minimali di retribuzione giornaliera restano operanti e vanno confrontati con la retribuzione imponibile ai sensi del D.Lgs. n. 314/1997. I limiti contributivi sono comunque soggetti al parametro minimo di cui all’art. 7 della legge n. 638/1983, pari per il 1998 a L. 66.282, salvo le ipotesi in cui si applicano soglie diverse previste per specifici settori o categorie.
Settori cooperativi, part-time e lavoratori a domicilio
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi ex DPR n. 602/1970 il minimale giornaliero per il 1998 è determinato in L. 36.800, valore superiore al minimo di legge di L. 34.885. Lo stesso importo è richiamato per le retribuzioni convenzionali correlate. In materia di part-time e di settori con orario non superiore a quattro ore giornaliere si conferma l’applicazione dei criteri già vigenti, con il 'minimo dei minimi' fissato a L. 27.908 per i settori di cui all’art. 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/1984. Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero è anch’esso fissato a L. 36.800, con adeguamento al limite di L. 66.282.
Apprendisti e contributi fissi
Per gli apprendisti, in relazione alla rivalutazione ISTAT del 1,7%, sono aggiornati i contributi settimanali dal 1° gennaio 1998: L. 4.850 senza quota INAIL e L. 5.030 con quota INAIL. Per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare iniziato prima del 1° ottobre 1997, gli importi diventano rispettivamente L. 5.090 e L. 5.270, con incremento di L. 240 per la quota S.S.N. La quota a carico dell’apprendista al FPLD è indicata nella misura del 5,54%.
Limiti pensionistici e aliquota aggiuntiva dell’1%
Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione, che per il 1998, sulla base del minimo mensile di L. 697.700, corrisponde a L. 279.080 settimanali. La prima fascia di retribuzione pensionabile, rilevante ai fini dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992, è determinata in L. 64.126.000 annui; mensilmente equivale a L. 5.344.000. Sulle quote di retribuzione eccedenti tale soglia si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
Mensa, massimale contributivo e decontribuzione di secondo livello
Per il 1998 il valore del ticket restaurant e degli importi sostitutivi della mensa esclusi da imposizione contributiva è stabilito in L. 10.240 giornaliere, in applicazione del D.Lgs. n. 314/1997. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo è rivalutato a L. 139.480.000. Per le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello la decontribuzione massima per il 1998 è pari al 2% della retribuzione annua, con applicazione del criterio e della formula di calcolo richiamati dalla circolare.
Regolarizzazione di gennaio 1998 e istruzioni DM10/2
Le aziende che non abbiano potuto applicare subito i nuovi valori possono regolarizzare il mese di gennaio 1998 entro il giorno 20 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Le differenze a debito vanno maggiorate degli interessi legali al 5% dal 21 febbraio 1998 fino al pagamento. La circolare fornisce istruzioni puntuali per la compilazione del modello DM10/2 e, per i datori con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare iniziato prima del 1° ottobre 1997, del DM10/S, distinguendo le regolarizzazioni relative ai minimali, agli apprendisti e all’aliquota aggiuntiva dell’1%, oltre al codice 'Q900' per gli oneri accessori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 gen 1998Circolare numero 20 del 30-1-1998
- Circolare · 30 gen 1998Circolare numero 22 del 30-1-1998
- Circolare · 29 gen 1998Circolare numero 17 del 29-1-1998
- Circolare · 29 gen 1998Circolare numero 18 del 29-1-1998
- Circolare · 29 gen 1998Circolare numero 19 del 29-1-1998
- Circolare · 27 gen 1998Circolare numero 16 del 27-1-1998
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →