Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 17 del 29-1-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità con cui l’INPS deve gestire, per i pensionati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 in Marche e Umbria, il rimborso dell’IRPEF trattenuta nel 1997 e la sospensione della tassazione per il 1998. Vengono richiamate le ordinanze di protezione civile che hanno progressivamente esteso e prorogato i benefici, individuati i periodi interessati e descritte le procedure informatiche per l’individuazione dei soggetti, l’acquisizione dei dati, la determinazione degli importi, l’emissione dei mandati di pagamento e l’aggiornamento degli archivi. La circolare segnala inoltre l’incompatibilità con il modello 730 per chi ha fruito della sospensione dei termini e rinvia a successiva comunicazione il rilascio dei programmi aggiornati.

Provvidenze per le zone colpite dal sisma del 26 settembre 1997: rimborso IRPEF 1997 e sospensione/detassazione IRPEF 1998 per i pensionati

Provvidenze per le zone colpite dal sisma del 26 settembre 1997: rimborso IRPEF 1997 e sospensione/detassazione IRPEF 1998 per i pensionati

La circolare definisce il trattamento fiscale dei pensionati residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. L’intervento riguarda il rimborso dell’IRPEF trattenuta nel 1997 e la sospensione/detassazione dell’imposizione IRPEF per il 1998, secondo una serie di ordinanze di protezione civile richiamate nel testo.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina trae origine dall’ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata in G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997, che ha previsto all’art. 11, comma 2, la sospensione, su richiesta degli interessati, delle ritenute alla fonte per i pensionati residenti nei comuni individuati ai commi 2 e 3 dell’art. 1 dell’ordinanza stessa.

Successivamente:

  • l’ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata in G.U. n. 282 del 3 dicembre 1997, ha esteso i benefici anche ad altri comuni e frazioni;
  • l’ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata in G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997, ha prorogato il termine della sospensione delle ritenute alla fonte al 31 marzo 1998 per i soggetti residenti nei comuni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, e al 31 dicembre 1998 per i soggetti residenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, le cui abitazioni siano state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Periodi per i quali spetta il beneficio

Poiché al momento dell’emanazione delle ordinanze i pagamenti risultavano già disposti con le relative trattenute, la circolare stabilisce che ai pensionati in possesso dei requisiti deve essere rimborsato quanto trattenuto nei periodi interessati.

Per il 1997, indipendentemente dal fatto che la pensione sia in pagamento nei mesi pari o dispari, spetta il rimborso dell’IRPEF trattenuta per:

  • ottobre;
  • novembre;
  • dicembre;
  • tredicesima mensilità.

Per il 1998, sempre indipendentemente dalla cadenza del pagamento della pensione, spetta il rimborso dell’IRPEF trattenuta per:

  • gennaio;
  • febbraio;
  • marzo.

Inoltre, per i pensionati le cui abitazioni siano state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, è prevista la detassazione delle rate successive per l’intero anno 1998.

Individuazione dei soggetti e richiesta del beneficio

Il rimborso spetta a richiesta degli interessati. Per agevolare l’individuazione dei possibili beneficiari, la sede può utilizzare l’opzione 8.10, "Liste parametriche da archivio locale pensioni", basandosi sui codici degli uffici pagatori presenti nei comuni interessati dalle ordinanze.

Ai fini del rimborso deve essere acquisita agli atti la dichiarazione del pensionato attestante la sussistenza delle condizioni per fruire dei benefici, utilizzando il mod. SIS01 stampato dalla procedura.

Procedura informatica di acquisizione e gestione

La procedura opera in collegamento con il database delle pensioni. Dal modulo base occorre selezionare:

  • opzione 7, "Prestazioni pensionistiche";
  • opzione 13, "Rimborso IRPEF per calamità naturali".

Viene quindi visualizzato il pannello CN00, che prevede:

  • 1 - Rimborso IRPEF su pensione;
  • 2 - Emissione duplicati dei modelli 201;
  • 3 - Emissione mandati di pagamento;
  • 4 - Lista dei rimborsi effettuati.

Se si seleziona l’opzione 1, la procedura richiede l’acquisizione della categoria e del numero della pensione, nonché del periodo per il quale deve essere eseguito il rimborso.

La circolare precisa che normalmente il rimborso deve essere disposto per l’anno 1997 con riferimento alle ritenute IRPEF effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e sulla tredicesima. Non deve invece essere disposto alcun rimborso per gli acconti trattenuti ai pensionati che hanno richiesto l’assistenza fiscale.

Per il 1998 deve essere indicato anche il periodo di detassazione:

  • se il rimborso spetta solo per gennaio-marzo 1998, la procedura rimborsa quanto trattenuto in tali mesi;
  • se la pensione deve essere detassata per l’intero 1998, la procedura di ricostituzione viene aggiornata per escludere la tassazione delle rate ancora da porre in pagamento.

Controlli di sistema e casi particolari

La procedura verifica che:

  • la pensione sia presente nell’archivio locale DS78;
  • siano state effettuate trattenute IRPEF;
  • non siano state eseguite rettifiche tramite procedura di rettifica on line o con il PGM 4140.

In presenza di situazioni particolari la procedura visualizza appositi messaggi.

Se il pensionato è titolare di due pensioni fiscalmente abbinate, la sede deve formulare la richiesta con riferimento alla pensione sulla quale è stata emessa la certificazione fiscale. In tali casi, le procedure determinano il rimborso delle trattenute IRPEF effettuate su entrambe le pensioni.

Per i casi non gestibili automaticamente è ammessa l’acquisizione manuale dell’importo del rimborso, determinato dalla sede.

Determinazione del rimborso e modalità di pagamento

Il rimborso viene calcolato prendendo a riferimento l’importo dell’IRPEF trattenuta risultante nei campi GP8 del database pensioni.

Per i rimborsi la procedura emette distinti mod. P1.R relativi:

  • all’anno 1997;
  • all’anno 1998.

Tali ordinativi di pagamento devono essere trasmessi agli uffici pagatori con le consuete modalità e tempestivamente. Possono anche essere utilizzati per disporre pagamenti con assegno circolare non trasferibile. Gli stessi ordinativi servono inoltre per reincassare eventuali acconti già disposti dalle sedi.

Aggiornamento degli archivi centrali e locali

L’avvenuto conguaglio viene evidenziato sull’archivio locale DS78 mediante un apposito literal.

Nel database centrale, sul GP1, viene memorizzato un codice che identifica il pensionato come interessato ai rimborsi IRPEF conseguenti agli eventi sismici; vengono inoltre registrate le variazioni dell’IRPEF rimborsata.

Certificazione fiscale e modello 730

La certificazione fiscale relativa al 1997 può essere ristampata selezionando l’opzione 2, "Emissione duplicati dei modelli 201".

La circolare richiama anche il D.M. 9 gennaio 1998, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 10 alla G.U. n. 14 del 19 gennaio 1998, che ha approvato il modello 730 per la dichiarazione unica ai fini IRPEF da presentare nel 1998. Le istruzioni del modello prevedono espressamente che non possano utilizzare il modello 730 i contribuenti che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nelle regioni Umbria e Marche. Tale circostanza deve essere comunicata ai pensionati interessati.

Rilascio dei programmi aggiornati

Il testo conclude precisando che il rilascio dei programmi aggiornati necessari per consentire il rimborso delle ritenute IRPEF agli aventi diritto sarà comunicato con successiva informazione.

Punti principali

Quadro normativo e benefici riconosciuti

La circolare richiama l’ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, che ha previsto la sospensione, su richiesta degli interessati, delle ritenute alla fonte per i pensionati residenti nei comuni individuati ai commi 2 e 3 dell’art. 1. Richiama poi l’ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997, che ha esteso i benefici ad altri comuni e frazioni, e l’ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997, che ha prorogato la sospensione al 31 marzo 1998 per i soggetti dei commi 2 e 3 e al 31 dicembre 1998 per i soggetti del comma 1 con abitazioni oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Periodi di rimborso e detassazione

Per il 1997 spetta il rimborso dell’IRPEF trattenuta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, nonché della tredicesima. Per il 1998, indipendentemente dalla cadenza di pagamento della pensione, spetta il rimborso dell’IRPEF trattenuta da gennaio a marzo; per i pensionati con abitazione sgomberata per inagibilità totale o parziale è prevista la detassazione dei mesi successivi per l’intero anno 1998, secondo la proroga disposta dall’ordinanza n. 2729.

Individuazione dei beneficiari e documentazione

Il rimborso è riconosciuto a richiesta degli interessati. Le sedi possono agevolare l’individuazione dei potenziali beneficiari utilizzando l’opzione 8.10, "Liste parametriche da archivio locale pensioni", sulla base dei codici degli uffici pagatori presenti nei comuni interessati. In sede di rimborso deve essere acquisita agli atti la dichiarazione del pensionato circa la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle provvidenze, sul mod. SIS01 stampato dalla procedura.

Procedura informatica di gestione dei rimborsi

Dal modulo base si accede a "Prestazioni pensionistiche" e poi a "Rimborso IRPEF per calamità naturali"; il pannello CN00 offre le opzioni per il rimborso IRPEF su pensione, l’emissione di duplicati dei modelli 201, l’emissione dei mandati di pagamento e la lista dei rimborsi effettuati. La procedura richiede la categoria e il numero della pensione, il periodo oggetto di rimborso e, se necessario, il periodo di detassazione per il 1998.

Controlli, casi particolari e pensioni abbinate fiscalmente

La procedura verifica che la pensione sia presente nell’archivio locale DS78, che vi siano state trattenute IRPEF e che non risultino rettifiche effettuate con la procedura di rettifica on line o con il PGM 4140. In caso di due pensioni fiscalmente abbinate, la richiesta va riferita alla pensione sulla quale è stata emessa la certificazione fiscale; il rimborso delle trattenute IRPEF viene determinato su entrambe le pensioni. È prevista anche l’acquisizione manuale dell’importo del rimborso nei casi particolari non gestibili automaticamente.

Determinazione, pagamento e aggiornamento archivi

Il rimborso è determinato sulla base dell’IRPEF trattenuta risultante nei campi del GP8 del database pensioni. Le procedure emettono distinti mod. P1.R per il 1997 e per il 1998; tali ordinativi vanno trasmessi agli uffici pagatori con le consuete modalità e possono essere utilizzati anche per disporre pagamenti con assegno circolare non trasferibile e per reincassare eventuali acconti già disposti. L’avvenuto conguaglio viene evidenziato sull’archivio locale DS78, mentre nel database centrale viene memorizzato sul GP1 un codice che segnala il pensionato interessato ai rimborsi IRPEF per sisma e le variazioni dell’IRPEF rimborsata.

Certificazione fiscale e modello 730

La certificazione fiscale 1997 può essere ristampata tramite l’opzione 2, "Emissione duplicati dei modelli 201". La circolare ricorda inoltre che il D.M. 9 gennaio 1998, pubblicato sul S.O. n. 10 alla G.U. n. 14 del 19 gennaio 1998, ha approvato il modello 730 per la dichiarazione IRPEF da presentare nel 1998, ma le istruzioni escludono dall’uso del modello 730 i contribuenti che hanno fruito della sospensione dei termini per gli eventi sismici del 26 settembre 1997 nelle regioni Umbria e Marche.

Rilascio dei programmi aggiornati

Il rilascio dei programmi aggiornati necessari per consentire il rimborso delle ritenute IRPEF agli aventi diritto sarà comunicato successivamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.