Circolare numero 20 del 30-1-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce alle sedi INPS le indicazioni operative per correggere i dati anagrafici e fiscali necessari all'abbinamento dei trattamenti pensionistici ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 314/1997. Vengono disciplinate le procedure ANCF per pensioni INPS e di altri enti, i casi di disabbinamento/riabbinamento, la gestione di situazioni particolari, nonché le modalità di variazione delle detrazioni d'imposta. In allegato sono richiamati il modello ENTI.01 per la richiesta di rettifica agli enti erogatori e le istruzioni destinate agli enti per la comunicazione annuale al Casellario dei pensionati, con scadenza 28 febbraio 1998 per i dati 1997/1998.
Applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 314/1997 sull'IRPEF per titolari di più pensioni
Applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 314/1997 sui titolari di più pensioni
La circolare fornisce istruzioni operative alle sedi INPS per la gestione dell'assoggettamento a IRPEF dei pensionati titolari di più trattamenti pensionistici, con particolare attenzione alla correttezza dei dati anagrafici e fiscali presenti nel Casellario centrale dei pensionati. L'obiettivo è garantire il corretto abbinamento dei trattamenti, l'applicazione delle detrazioni e la gestione delle comunicazioni con gli enti erogatori.
Presupposto operativo: correttezza dei dati nel Casellario
La circolare ribadisce che il funzionamento della disciplina prevista dall'art. 8 dipende in modo decisivo dall'esattezza e completezza dei dati relativi a ciascun trattamento pensionistico. L'abbinamento delle pensioni è effettuato tramite il codice fiscale presente nel Casellario centrale; pertanto, eventuali errori o omissioni nei dati anagrafici o nel codice fiscale impediscono il corretto abbinamento e devono essere sanati prima possibile.
Sistemi e procedure per le pensioni INPS
Per i trattamenti erogati dall'INPS, la sistemazione dei dati anagrafici non corretti o incompleti deve avvenire esclusivamente tramite la procedura ANCF. Non è più possibile intervenire con l'opzione A del programma 3510 né utilizzare la procedura SIMA (programma 3520) per acquisire il codice fiscale.
Quando si interviene con ANCF, deve essere acquisito obbligatoriamente, se assente, il codice fiscale di tutti i familiari vigenti sulla pensione e dei familiari scaduti successivamente al 1995. La circolare precisa inoltre che le variazioni sui dati anagrafici delle pensioni eliminate sono possibili solo se tali posizioni risultano ancora presenti nel database delle pensioni vigenti; non sono invece consentite se le posizioni sono memorizzate solo nello storico.
Pensioni erogate da enti diversi dall'INPS
La procedura ANCF è stata adeguata per consentire la rettifica anche dei dati riferiti a pensioni erogate da enti diversi dall'INPS. In tali casi il pannello richiede, oltre a categoria e certificato, anche il codice ente.
La categoria va indicata con i seguenti valori:
- DIR per le pensioni con codice categoria 801,
- INV per le pensioni con codice categoria 802,
- SUP per le pensioni con codice categoria 803.
Il certificato deve corrispondere al numero risultante nel Casellario centrale dei pensionati, mentre il codice ente deve essere il codice numerico dell'ente presente nel medesimo archivio. In caso di discordanza, la sede deve contattare subito l'ente erogatore mediante il mod. ENTI.01, affinché provveda alla rettifica nei propri archivi e alla trasmissione dei dati corretti al Casellario alla successiva comunicazione trimestrale.
La circolare raccomanda di tenere sotto controllo le posizioni corrette presso l'altro ente, al fine di verificare che la sistemazione sia stata effettivamente recepita anche nei suoi archivi. A supporto, la procedura CASPEN consente di visualizzare la corretta denominazione degli enti e i relativi indirizzi.
Aggiornamento archivi e abbinamento automatico dei trattamenti
A seguito delle modifiche alla procedura ANCF, cambiano anche le risposte fornite in fase di aggiornamento del database centrale. Se le pensioni abbinate sono due, compare il messaggio ordinario con categoria e numero di certificato della pensione abbinata; se sono più di due, il sistema segnala semplicemente l'esistenza di altre pensioni abbinate.
Le sedi devono comunque verificare i dati anagrafici memorizzati sulle altre pensioni, INPS o di altri enti, e disporre le variazioni necessarie. È inoltre in corso l'adeguamento delle procedure per l'aggiornamento dell'archivio locale delle pensioni DS78.
Una volta corretti i dati anagrafici o il codice fiscale mediante ANCF, l'abbinamento dei trattamenti avviene automaticamente quando sono eseguite le operazioni di gestione previste dall'art. 8, cioè entro giugno e in occasione del rinnovo annuale degli ordinativi di pagamento. Le pensioni liquidate nel corso dell'anno a soggetti già titolari di altra pensione restano tassate singolarmente nell'anno di liquidazione e vengono abbinate ai fini IRPEF dall'anno successivo.
Disabbinamento di pensioni già abbinate e casi specifici
Per le pensioni che risultano abbinate al rinnovo 1998 a causa di dati anagrafici inesatti, le sedi devono prima sistemare i dati con ANCF e poi procedere alla ricostituzione della pensione INPS. In sede di ricostituzione le procedure provvedono al disabbinamento, al ricalcolo della tassazione, alla determinazione dei conguagli e all'aggiornamento del Casellario dei pensionati e del database pensioni.
La circolare chiarisce che per i pensionati residenti all'estero non è più necessario richiedere alla Direzione centrale pensioni il disabbinamento per effetto del trasferimento all'estero: la gestione segue gli stessi criteri della generalità dei pensionati. Analoga regola vale per le pensioni localizzate presso uffici pagatori particolari, come AAA e Z01, per le quali il disabbinamento ai fini fiscali avviene automaticamente tramite le procedure.
Situazioni particolari e segnalazioni
Sono segnalate alcune categorie di pensioni per le quali risultano informazioni non corrette nel Casellario:
- pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva con dati inesatti,
- pensioni con importi mensili errati,
- pensioni erogate dall'Istituto postelegrafonici soggette a rivalsa ai sensi della legge 25 gennaio 1960, n. 4,
- pensioni eliminate per le quali l'informazione di eliminazione non è stata trasmessa al Casellario dagli enti gestori.
Per tali posizioni, una volta accertata l'esatta situazione, le sedi possono erogare eventuali acconti al pensionato, tenendo apposita evidenza per il successivo recupero quando sarà disponibile la procedura di ricostituzione aggiornata per l'art. 8. Le situazioni particolari devono essere segnalate alla Direzione centrale pensioni via fax al numero 06 9054485.
Detrazioni d'imposta e loro variazione
La circolare ricorda che l'art. 8 affida al Casellario centrale dei pensionati la determinazione delle detrazioni d'imposta spettanti, da comunicare all'ente che deve applicarle sul trattamento. In prima applicazione le detrazioni sono state calcolate sulla totalità dei trattamenti del pensionato e attribuite al trattamento principale; i relativi dati sono memorizzati nel campo GP3CE22 del database pensioni per tutti i trattamenti del soggetto, sia INPS sia di altri enti.
Se il pensionato chiede la variazione delle detrazioni, la richiesta presentata all'INPS vale anche per gli altri enti. I codici da modificare devono essere acquisiti con il programma 3520 sul trattamento INPS abbinato, e vengono memorizzati nei campi GP3CL01 e GP3CL02 per consentire l'aggiornamento delle detrazioni su tutti i trattamenti presenti nel Casellario.
Le richieste presentate a un ente diverso dall'INPS vengono trasmesse al Casellario dall'ente stesso nelle comunicazioni successive e producono il medesimo effetto su tutti i trattamenti. Alla prima elaborazione utile dopo la memorizzazione dei codici, le nuove detrazioni vengono applicate al trattamento principale se erogato dall'INPS oppure comunicate all'ente che eroga il trattamento principale.
Comunicazioni annuali al Casellario e tracciati tecnici
Gli enti erogatori devono trasmettere al Casellario, entro febbraio di ogni anno, i dati relativi ai trattamenti che saranno erogati nell'anno. Entro giugno, sulla base dei dati ricevuti, il Casellario individua i soggetti titolari di due o più trattamenti, calcola l'aliquota e le detrazioni e comunica all'ente che eroga il trattamento di minore importo le ritenute e gli eventuali contributi da trattenere.
Dal momento della comunicazione, l'ente applica la tassazione al trattamento interessato e, nei termini previsti per il conguaglio, effettua gli adeguamenti, consegnando entro il 28 febbraio dell'anno successivo la certificazione unica fiscale e contributiva con specifica annotazione dell'applicazione dell'art. 8. La circolare richiama anche il meccanismo degli eventuali ulteriori conguagli dell'Amministrazione finanziaria tramite iscrizione a ruolo: non sono previste sanzioni, ma restano dovuti gli interessi.
Per il 28 febbraio 1998 deve essere inviata una sola comunicazione annuale con:
- i dati a consuntivo del 1997,
- i dati a preventivo del 1998.
La comunicazione deve utilizzare il tracciato già in uso, con due record "41" distinti, uno per ciascuna annualità. Sul record 41 riferito al 1998 devono essere posti a zero:
- l'imponibile per il contributo al Servizio sanitario nazionale,
- il contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuto.
Per il medesimo record, il codice di imponibilità ammesso può essere solo uno dei seguenti: 0, 2, 3, 5 e 6.
Nuovi dati obbligatori e gestione dei trattamenti esclusi da IRPEF
Per applicare correttamente la disciplina dell'art. 8, sul record 30 deve essere istituito un nuovo campo, alla posizione 84, lungo 10 caratteri numerici: "imponibile mensile del trattamento ai fini dell'IRPEF". Il campo è obbligatorio per tutti i trattamenti pensionistici, anche quando coincide con il valore già indicato in posizione 24. Inoltre, per ciascun trattamento deve essere predisposto almeno un record 30 con i dati mensili del trattamento per l'anno comunicato a preventivo.
Devono essere correttamente impostati anche:
- la tipologia del trattamento, in posizione 142 del record 10,
- il numero dei mesi di erogazione del trattamento, in posizione 82 del record 30.
La circolare richiede anche di segnalare in ogni comunicazione trimestrale i trattamenti eliminati, indicando sempre il relativo codice di eliminazione.
Per i trattamenti non imponibili ai fini fiscali secondo il TUIR, come quelli assistenziali, le rendite per infortunio e i trattamenti tabellari, la nuova disciplina non si applica. In tali casi, nel record 41 l'imponibile annuo deve essere indicato con il valore 1 e, nel record 10 posizione 142, la tipologia del trattamento deve essere valorizzata con 9.
Applicazione dell'art. 8 sulle pensioni INPS
L'INPS ha già operato la trattenuta IRPEF sulle proprie pensioni tenendo conto anche degli importi delle pensioni erogate da altri enti, sin dal pagamento della prima rata del 1998, per evitare indebiti nei confronti dei pensionati titolari di più trattamenti. Questa anticipazione ha consentito di applicare da subito una ritenuta più vicina a quella definitiva.
La circolare richiama, anche a fini informativi verso i pensionati, la precedente circolare n. 260 del 22 dicembre 1997, che contiene i criteri provvisori già adottati dall'Istituto.
Punti principali
Finalità della circolare e centralità dei dati del Casellario
La circolare integra i criteri già comunicati con la precedente n. 260/1997 e fornisce istruzioni operative per la corretta applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 314/1997 sui pensionati titolari di più trattamenti. Viene ribadito che l'abbinamento delle pensioni avviene tramite il codice fiscale presente nel Casellario centrale e che l'esattezza dei dati anagrafici e fiscali è condizione essenziale per la corretta tassazione congiunta.
Sistemazione dei dati anagrafici e fiscali delle pensioni INPS
Per le pensioni INPS con dati anagrafici non corretti o incompleti deve essere utilizzata esclusivamente la procedura ANCF. Non è più consentito modificare i dati tramite l'opzione A del programma 3510 né acquisire il codice fiscale con la procedura SIMA (programma 3520). Per le posizioni oggetto di variazione tramite ANCF deve essere acquisito obbligatoriamente, se mancante, il codice fiscale di tutti i familiari vigenti sulla pensione e dei familiari scaduti successivamente al 1995. Le variazioni sulle pensioni eliminate sono possibili solo se tali pensioni risultano ancora presenti nel database delle pensioni vigenti; non sono invece ammesse se le posizioni sono solo nello storico.
Pensioni erogate da enti diversi dall'INPS
La procedura ANCF è stata modificata per consentire la rettifica dei dati anagrafici anche per trattamenti erogati da altri enti. In questi casi la maschera richiede, oltre a categoria e certificato, anche il codice ente; per la categoria vanno usati i codici DIR per le pensioni con categoria 801, INV per categoria 802 e SUP per categoria 803. Il certificato e il codice numerico dell'ente devono essere rilevati dal Casellario centrale dei pensionati. Quando si riscontra una discordanza, la sede deve contattare immediatamente l'ente erogatore tramite il mod. ENTI.01, così da evitare disallineamenti nelle successive trasmissioni. Le sedi devono inoltre monitorare l'avvenuta sistemazione anche presso l'altro ente e possono consultare denominazioni e indirizzi corretti tramite la procedura CASPEN.
Aggiornamento archivi e abbinamento automatico
A seguito delle modifiche alla procedura ANCF, cambiano anche i messaggi di risposta dell'aggiornamento del database centrale: se le pensioni abbinate sono due viene indicata la pensione abbinata con categoria e numero di certificato; se sono più di due compare il messaggio che esistono altre pensioni abbinate. Le sedi devono verificare i dati anagrafici memorizzati sulle altre pensioni, sia INPS sia di altri enti, e apportare le correzioni necessarie. È inoltre in corso l'adeguamento delle procedure per l'aggiornamento dell'archivio locale delle pensioni DS78. Una volta sistemati i dati anagrafici o il codice fiscale, l'abbinamento avviene automaticamente nei momenti previsti dall'art. 8, cioè entro giugno e in occasione del rinnovo annuale degli ordinativi di pagamento. Le pensioni liquidate nel corso dell'anno a soggetti già titolari di altra pensione restano tassate singolarmente nell'anno di liquidazione e abbinate ai fini IRPEF dall'anno successivo.
Disabbinamento di pensioni già abbinate e casi particolari
Quando pensioni abbinate in sede di rinnovo 1998 risultano tali per dati errati, le sedi devono prima correggere i dati con ANCF e poi procedere alla ricostituzione della pensione INPS, con disabbinamento, ricalcolo della tassazione, determinazione dei conguagli e aggiornamento degli archivi del Casellario e del database pensioni. La circolare precisa che per i titolari residenti all'estero la gestione avviene con gli stessi criteri della generalità delle pensioni e che non va più richiesto il disabbinamento alla Direzione centrale pensioni per trasferimento all'estero. Analoga esclusione della richiesta di disabbinamento vale per pensioni localizzate presso uffici pagatori particolari come AAA o Z01, poiché le procedure provvedono automaticamente.
Situazioni particolari da segnalare alla Direzione centrale pensioni
Sono richiamate alcune fattispecie in cui i dati del trattamento non risultano esatti: pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva con dati non corretti, pensioni con importi mensili errati, pensioni erogate dall'Istituto postelegrafonici soggette a rivalsa ex legge n. 4/1960 e pensioni eliminate non comunicate al Casellario dagli enti gestori. In tali casi, accertata la situazione, le sedi possono erogare acconti al pensionato, con apposita evidenza per il recupero successivo quando sarà disponibile la procedura di ricostituzione aggiornata. Le situazioni particolari devono essere segnalate alla Direzione centrale pensioni via fax al numero 06 9054485.
Detrazioni d'imposta e modalità di variazione
L'art. 8 prevede che il Casellario determini le detrazioni spettanti e le comunichi all'ente erogatore. In prima applicazione le detrazioni sono state attribuite al trattamento principale e memorizzate nel campo GP3CE22 del database pensioni per tutti i trattamenti del pensionato, sia INPS sia di altri enti. Se il pensionato chiede la variazione delle detrazioni, la richiesta presentata all'INPS vale anche per gli altri enti; i nuovi codici vanno acquisiti con il programma 3520 sul trattamento INPS abbinato e memorizzati nei campi GP3CL01 e GP3CL02. Le richieste presentate a un ente diverso dall'INPS vengono trasmesse al Casellario in occasione delle successive comunicazioni e producono lo stesso effetto su tutti i trattamenti. Alla prima elaborazione utile, le nuove detrazioni vengono attribuite sul trattamento principale INPS oppure comunicate all'ente erogatore del trattamento principale.
Indicazioni agli enti erogatori per la comunicazione annuale al Casellario
Gli enti erogatori devono trasmettere entro febbraio di ciascun anno i dati relativi ai trattamenti che saranno erogati nell'anno, e entro giugno il Casellario individua i soggetti con due o più trattamenti, calcola aliquote e detrazioni e comunica all'ente che eroga il trattamento di minore importo l'aliquota e gli eventuali contributi da trattenere. L'ente applica la tassazione dal momento della comunicazione e, entro il termine di legge per il conguaglio, effettua gli adeguamenti, rilasciando entro il 28 febbraio dell'anno successivo la certificazione unica fiscale e contributiva con l'annotazione dell'applicazione dell'art. 8. Sono richiamati anche gli ulteriori conguagli dell'Amministrazione finanziaria tramite iscrizione a ruolo, senza sanzioni ma con interessi, e l'esonero dalla dichiarazione dei redditi per chi percepisce solo più trattamenti pensionistici assoggettati in base all'art. 8.
Nuovi tracciati, scadenze e dati tecnici della comunicazione
Per il 28 febbraio 1998 va inviata un'unica comunicazione annuale al Casellario con i dati a consuntivo del 1997 e a preventivo del 1998, usando il tracciato già in uso e due distinti record '41'. Sul record relativo al 1998 devono essere posti a zero l'imponibile per il contributo al SSN e il contributo trattenuto, mentre il codice imponibilità ammesso è limitato ai valori 0, 2, 3, 5 e 6. Inoltre, per applicare correttamente l'art. 8, sul record 30 va inserito un nuovo campo obbligatorio, 'imponibile mensile del trattamento ai fini dell'IRPEF', e devono risultare correttamente impostati la tipologia del trattamento e il numero di mesi di erogazione. Vanno sempre segnalati i trattamenti eliminati con il relativo codice di eliminazione. È allegata la versione 2.0 del programma INPSCASE per la nuova comunicazione.
Ambito di applicazione della nuova disciplina
La disciplina dell'art. 8 si applica solo ai trattamenti pensionistici assoggettabili a IRPEF e non si estende ai trattamenti esclusi dall'imponibilità fiscale secondo il TUIR, come quelli assistenziali, le rendite per infortunio e i trattamenti tabellari. Per tali trattamenti, nel record '41' l'imponibile annuo deve essere indicato con il valore 1 e la tipologia del trattamento, nel record '10' posizione 142, con il valore 9.
Applicazione sui trattamenti INPS
Per evitare indebiti nei confronti dei propri pensionati titolari anche di trattamenti di altri enti, l'INPS ha applicato la trattenuta IRPEF già dalla prima rata di pensione del 1998 considerando anche gli importi erogati dagli altri enti. La tassazione è stata quindi anticipata per avvicinare fin dall'inizio dell'anno la ritenuta a quella definitiva. La circolare richiama, per completezza informativa, la precedente n. 260 del 22 dicembre 1997.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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