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Circolare

Circolare numero 22 del 30-1-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che il termine per presentare le domande di accreditamento figurativo dei periodi di aspettativa ex art. 31 della L. 300/70, relativi a periodi anteriori all'1 gennaio 1996, già fissato al 13 febbraio 1997 dalla circolare n. 225/1996, è stato prorogato al 31 marzo 1998 dall'art. 59, comma 27, della L. 449/1997. Il termine resta perentorio, quindi la mancata presentazione entro la nuova scadenza comporta decadenza. La proroga si applica non solo al contesto INPGI, ma a tutti i lavoratori iscritti alle gestioni pensionistiche che prevedono tale accredito figurativo. Le sedi devono tenerne conto nella gestione delle pratiche.

Proroga al 31 marzo 1998 del termine per le domande di accreditamento figurativo dei periodi di aspettativa ex art. 31 L. 300/1970 fruiti prima dell'1.1.1996

Proroga dei termini per l'accreditamento figurativo dell'aspettativa ex art. 31 L. 300/1970

La circolare interviene per aggiornare il termine di presentazione delle domande di accreditamento figurativo dei periodi di aspettativa fruiti ai sensi dell'art. 31 della L. 300/1970, limitatamente ai periodi anteriori all'1 gennaio 1996. La proroga è disposta dall'art. 59, comma 27, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e deve essere applicata dalle sedi nella gestione delle relative pratiche.

Quadro normativo e termine originario

Con la circolare n. 225 del 20 novembre 1996, emanata in attuazione dell'art. 3 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, era stato precisato che le domande di accreditamento relative ai periodi di aspettativa anteriori all'1.1.1996 dovevano essere presentate, a pena di decadenza, entro il 13 febbraio 1997.

Proroga introdotta dalla L. 449/1997

L'art. 59, comma 27, della L. 449/1997 ha prorogato il suddetto termine al 31 marzo 1998, mantenendo però fermo il carattere di perentorietà. Ciò significa che la presentazione oltre tale data non consente più l'accreditamento nei termini previsti.

Ambito soggettivo di applicazione

La circolare precisa che la proroga, sebbene inserita in un contesto normativo relativo all'INPGI, riguarda in realtà la generalità dei lavoratori iscritti alle gestioni pensionistiche presso le quali è previsto l'accreditamento figurativo dei periodi di aspettativa in questione. Tale interpretazione è confermata dalla nota del Ministero del Lavoro, Direzione Generale Previdenza e Assistenza Sociale, del 26 gennaio 1998.

Adempimenti delle sedi

Le sedi devono quindi applicare il nuovo termine del 31.3.1998 nella trattazione delle domande e verificare il rispetto della scadenza per le pratiche relative ai periodi di aspettativa ex art. 31 L. 300/1970 fruiti prima dell'1.1.1996.

Punti principali

Oggetto della proroga

La circolare riguarda la proroga del termine per presentare le domande di accreditamento figurativo dei periodi di aspettativa ex art. 31 della L. 300/70 fruiti anteriormente all'1.1.1996.

Termine originario e nuova scadenza

La circolare n. 225 del 20.11.1996 aveva fissato il termine di presentazione al 13.2.1997, a pena di decadenza. L'art. 59, comma 27, della L. 27.12.1997, n. 449, ha prorogato tale termine al 31.3.1998, mantenendone il carattere perentorio.

Ambito di applicazione

La proroga, pur collocata in un contesto normativo relativo all'INPGI, si applica alla generalità dei lavoratori iscritti alle gestioni pensionistiche nelle quali è previsto l'accreditamento figurativo in questione, come chiarito dal Ministero del Lavoro.

Indicazioni operative per le sedi

Le sedi devono considerare la nuova scadenza del 31.3.1998 nella trattazione delle pratiche di accreditamento figurativo relative ai periodi di aspettativa antecedenti all'1.1.1996.

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