Circolare numero 18 del 29-1-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la modifica introdotta dall’art. 59, comma 22, della legge n. 449/1997 alla disciplina sanzionatoria per i casi di evasione contributiva denunciati spontaneamente. La nuova regola, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1997, esonera dalla sanzione “una tantum” se la denuncia è presentata spontaneamente entro sei mesi dalla scadenza del pagamento e i contributi sono versati entro trenta giorni dalla denuncia. La circolare chiarisce inoltre l’applicazione della norma alle diverse categorie di contribuenti, precisando modalità e termini specifici per artigiani e commercianti, settore agricolo, datori di lavoro domestico e gestione ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Nuova disciplina sanzionatoria per evasione contributiva denunciata spontaneamente
Nuova formulazione della disposizione sanzionatoria per evasione contributiva denunciata spontaneamente
La circolare n. 18 del 29 gennaio 1998 illustra la modifica introdotta dall’art. 59, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha sostituito con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1997 la disciplina di cui all’art. 1, comma 217, lett. b), della legge n. 662/1996. La finalità è attenuare il precedente regime sanzionatorio nei casi di evasione contributiva denunciata spontaneamente, ridefinendo le condizioni per l’esonero dalla sanzione “una tantum”.
Quadro generale della nuova disciplina
La nuova formulazione prevede che, nei casi di evasione contributiva con denuncia spontanea, la sanzione “una tantum” non sia dovuta se la denuncia è presentata:
- spontaneamente, prima di contestazioni o richieste dell’ente impositore;
- comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi;
- con versamento dei contributi o premi entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
Resta invece dovuta la somma aggiuntiva prevista dall’art. 1, comma 217, lett. a), della legge n. 662/1996. La circolare richiama inoltre la circolare n. 65 del 18 marzo 1997 per la nozione di spontaneità della denuncia.
Incidenza della richiesta di dilazione
L’Istituto precisa che la presentazione di una domanda di dilazione, anche se poi accolta e perfezionata, non soddisfa il requisito del pagamento entro trenta giorni dalla denuncia, richiesto dalla legge per evitare la sanzione “una tantum”. Tale sanzione resta comunque applicabile per l’eventuale quota di pagamento dilazionato versata entro i trenta giorni previsti.
Applicazione per categorie di contribuenti
La circolare esamina poi l’applicazione della nuova regola alle principali categorie interessate, richiamando la circolare n. 225 del 14 novembre 1997 e le peculiarità dei rispettivi sistemi di riscossione e pagamento.
Artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti continua a operare la sanzione “una tantum” nei casi di iscrizione d’ufficio e quando la denuncia di attività è presentata oltre sei mesi dalla scadenza prevista. Nei casi di denuncia spontanea oltre i trenta giorni ma entro sei mesi dalla data di primo pagamento, la sanzione non si applica se gli arretrati sono versati in quattro rate alle scadenze indicate nell’emissione. Se la denuncia avviene oltre il termine o il pagamento non segue le modalità previste, si applica la sanzione secondo il decreto interministeriale 18 marzo 1997, reso noto con messaggio n. 2928 del 2 aprile 1997.
Settore agricolo
Per i contributi agricoli, il termine dei sei mesi va riferito:
- per operai a tempo determinato e indeterminato, alla scadenza trimestrale prevista per il versamento;
- per lavoratori autonomi e associati (CD, CM, IATP), al 10 luglio di ciascun anno, quale inizio della riscossione.
Se la denuncia spontanea è presentata entro sei mesi, l’esonero dalla sanzione “una tantum” avviene tramite richiesta del dovuto alla scadenza del primo trimestre utile per OTI/OTD, oppure alla prima emissione utile in quattro rate decorrenti dal 10 luglio per autonomi e associati. Il mancato versamento entro i nuovi termini comporta la decadenza dal beneficio e l’applicazione della sanzione prevista dal decreto interministeriale 18 marzo 1997.
Datori di lavoro domestico
Anche per i datori di lavoro domestico la denuncia spontanea entro sei mesi dalla scadenza del pagamento consente l’esonero dalla sanzione “una tantum”, a condizione che il versamento avvenga entro trenta giorni. La circolare precisa che, se necessario, il pagamento può essere eseguito con un normale bollettino di conto corrente postale, indicando il codice fiscale del lavoratore.
Gestione ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
La nuova disciplina si applica anche ai contribuenti della gestione del contributo del 10%. Per questa gestione, l’esonero opera se la denuncia spontanea è presentata entro sei mesi dalla scadenza e il pagamento avviene entro trenta giorni. La circolare ricorda inoltre che l’evasione si configura:
- per le collaborazioni coordinate e continuative, quando il contributo è versato oltre il ventesimo giorno del mese successivo all’erogazione dei compensi;
- per i liberi professionisti, nei casi di omessa o tardiva denuncia di iscrizione e di versamento oltre la prima scadenza utile.
Per i liberi professionisti, se la denuncia è stata presentata nei termini dell’art. 2, comma 27, della L. n. 335/1995, i ritardi o i mancati pagamenti alle scadenze previste configurano morosità, analogamente a quanto avviene per gli iscritti alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.
Effetti retroattivi e contenzioso
La circolare evidenzia che, grazie al carattere retroattivo della nuova disposizione dal 1° gennaio 1997, possono considerarsi superati gli addebiti già elevati per sanzioni “una tantum”, anche quando richieste in misura ridotta al 30%. Viene quindi meno anche la materia del contendere nei numerosi contenziosi che si erano formati sulla precedente formulazione della norma.
Punti principali
Modifica normativa e effetto retroattivo
L’art. 59, comma 22, della L. n. 449/1997 sostituisce, dal 1° gennaio 1997, la parte finale della lett. b) del comma 217 dell’art. 1 della L. n. 662/1996. La nuova formulazione attenua il precedente regime sanzionatorio per l’evasione contributiva denunciata spontaneamente e opera con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore della L. n. 662/1996.
Condizioni generali per l’esonero dalla sanzione “una tantum”
Non si applica la sanzione “una tantum” nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria se la denuncia avviene prima di contestazioni o richieste dell’ente impositorie, comunque entro sei mesi dal termine di pagamento dei contributi o premi, e se il versamento avviene entro trenta giorni dalla denuncia. La circolare precisa che resta dovuta la somma aggiuntiva di cui all’art. 1, comma 217, lett. a), della L. n. 662/1996.
Dilazione dei pagamenti
La richiesta di dilazione, anche se successivamente accolta, non soddisfa il requisito del pagamento entro trenta giorni dalla denuncia. Pertanto, l’esonero dalla sanzione “una tantum” non opera; la sanzione si applica comunque per l’eventuale parte di pagamento dilazionato effettuata entro i trenta giorni previsti.
Artigiani e commercianti
Per queste categorie resta applicabile la sanzione “una tantum” nei casi di iscrizione d’ufficio o di presentazione della denuncia di attività oltre sei mesi dalla scadenza prevista. Per le denunce spontanee presentate oltre i trenta giorni ma entro sei mesi dalla data di primo pagamento, la sanzione non si applica se gli arretrati sono corrisposti in quattro rate alle scadenze di legge indicate nell’emissione. Se la denuncia è tardiva oltre il termine o il pagamento non avviene secondo tali modalità, si applica la sanzione secondo il decreto interministeriale 18 marzo 1997.
Contribuenti del settore agricolo
Per gli operai a tempo determinato e indeterminato, il riferimento per il termine dei sei mesi è la data entro cui il versamento doveva essere effettuato per ciascun trimestre. Per i lavoratori autonomi e associati (CD, CM, IATP), il riferimento è il termine iniziale della riscossione, fissato al 10 luglio di ciascun anno. In caso di denuncia spontanea entro sei mesi, l’esonero dalla sanzione “una tantum” avviene con richiesta del dovuto alla prima scadenza utile per gli OTI/OTD o alla prima emissione utile, in quattro rate decorrenti dal 10 luglio per gli autonomi; il mancato versamento entro i nuovi termini comporta la decadenza dal beneficio e l’applicazione della sanzione prevista dal decreto interministeriale 18 marzo 1997.
Datori di lavoro domestico
Anche per i datori di lavoro domestico l’esonero dalla sanzione “una tantum” opera se la denuncia spontanea avviene entro sei mesi dalla scadenza del pagamento e il versamento avviene entro trenta giorni. Per il pagamento può essere utilizzato, se necessario, un normale bollettino di conto corrente postale con indicazione del codice fiscale del lavoratore.
Gestione ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
La nuova disciplina si applica anche ai contribuenti della gestione del contributo del 10%. Per collaborazioni coordinate e continuative, l’evasione si realizza se il contributo è versato oltre il ventesimo giorno del mese successivo a quello di erogazione dei compensi; per i liberi professionisti, nei casi di omessa o tardiva denuncia di iscrizione e versamento oltre la prima scadenza utile. In presenza dei requisiti di legge, è esclusa la sanzione “una tantum”.
Effetti sul contenzioso pregresso
La circolare afferma che, per effetto della retroattività della nuova disposizione, possono ritenersi superati gli addebiti già elevati per sanzioni “una tantum”, anche se richiesti in misura ridotta al 30%. Ne deriva il venir meno della materia del contendere nei procedimenti contenziosi già instaurati su tale profilo.
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