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Sentenza

Sentenza n. 1236/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 963/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 3.9.2025.

Giustizia amministrativa202600231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 963/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile, notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. L'Amministrazione non si è costituita e, secondo quanto accertato dal TAR, è rimasta inadempiente rispetto alle statuizioni contenute nel giudicato, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione al Ministero e la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, legittima il creditore a proporre ricorso per ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione e agli organi competenti di eseguire integralmente le statuizioni del giudicato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti e includendo le spese liquidate nel giudizio definito dal titolo esecutivo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inadempimento, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La soccombenza dell'amministrazione inadempiente comporta la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, oltre alla restituzione del contributo unificato, salva la liquidazione contenuta in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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