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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-292/18

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 gennaio 2020. — Repubblica portoghese contro Commissione europea. — FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal Portogallo – Articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Nozione di tribunale nazionale. — Causa T-292/18

Giurisprudenza europea62018TJ0292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso del Portogallo contro la decisione della Commissione che aveva escluso dal finanziamento FEAGA/FEASR oltre 1 milione di euro di spese connesse a crediti non recuperati. La questione centrale era se l’esecuzione fiscale portoghese dovesse essere considerata un procedimento dinanzi a "tribunali nazionali" ai fini del termine di otto anni previsto dalla normativa agricola UE. Il Tribunale risponde negativamente: il procedimento amministrativo portoghese non equivale a un procedimento giudiziario, salvo quando intervengano effettivamente i giudici amministrativi e tributari. Le censure ulteriori di proporzionalità, equità e giustizia sono state dichiarate irricevibili per difetto di specificazione.

Esclusione dal finanziamento FEAGA/FEASR di spese portoghesi: qualificazione del procedimento di esecuzione fiscale come procedimento dinanzi a un "tribunale nazionale" ai fini della regola 50/50.

La questione giuridica

Se il procedimento di esecuzione fiscale previsto dall’ordinamento portoghese, svolto davanti al servizio competente dell’amministrazione tributaria e solo eventualmente sottoposto al giudice in caso di contestazione, possa essere qualificato come procedimento giudiziario dinanzi a "tribunali nazionali" ai sensi degli articoli 32, paragrafo 5, e 33, paragrafo 8, del regolamento n. 1290/2005 e dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013; se, inoltre, la Commissione abbia violato tali disposizioni escludendo dal finanziamento UE le spese non recuperate entro quattro anni; e se risultino fondate le censure ulteriori di violazione dei principi di proporzionalità, equità e giustizia.

Principio di diritto

Ai fini della regola 50/50 prevista per il FEAGA e il FEASR, la nozione di "procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali" richiede che il recupero sia effettivamente sottoposto a un organo che presenti le caratteristiche di un giudice/tribunale in senso autonomo e uniforme nel diritto dell’Unione; non basta che il procedimento nazionale sia qualificato come "giudiziario" dal diritto interno o che sia eventualmente suscettibile di controllo giurisdizionale. Poiché il procedimento di esecuzione fiscale portoghese, in assenza di contestazione, è gestito da un servizio dell’amministrazione tributaria privo di indipendenza esterna e di funzione decisoria giurisdizionale, esso non rientra nella nozione di "tribunale nazionale"; pertanto la Commissione poteva applicare la regola dei quattro anni e escludere dal finanziamento le spese non recuperate entro tale termine.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005, articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005, articolo 32, paragrafo 5
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005, articolo 33, paragrafo 8
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 54, paragrafo 2
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 58, paragrafo 1
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, articolo 34
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, articolo 40
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 76, lettera d)
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Esclusione dal finanziamento FEAGA/FEASR di spese portoghesi per mancato recupero entro il termine di quattro anni

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica portoghese avverso la decisione di esecuzione (UE) 2018/304 della Commissione, con cui sono state escluse dal finanziamento dell’Unione alcune spese dichiarate dal Portogallo nell’ambito del FEAGA e del FEASR. Il contenzioso nasce dalla diversa interpretazione della regola 50/50 sul mancato recupero di somme indebitamente versate e, in particolare, dalla nozione di "tribunali nazionali" rilevante per stabilire se operi il termine di quattro anni o quello di otto anni.

Contesto normativo

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire la tutela effettiva degli interessi finanziari dell’Unione e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze. Richiama poi:

  • l’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005, relativo al FEAGA;
  • l’articolo 33, paragrafo 8, del medesimo regolamento, relativo al FEASR;
  • l’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che ha ripreso in sostanza la disciplina precedente.

La regola comune prevede che, se il recupero non avviene entro quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure entro otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero siano ripartite al 50% tra Stato membro e bilancio dell’Unione.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

La Commissione, a seguito delle verifiche effettuate nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, ha contestato il modo in cui il Portogallo aveva classificato taluni crediti dell’IFAP, l’organismo pagatore nazionale, il cui recupero era affidato a un procedimento di esecuzione fiscale davanti all’amministrazione tributaria. Secondo la Commissione, tali crediti non erano stati sottoposti a un procedimento giudiziario dinanzi a tribunali nazionali e, quindi, la regola 50/50 andava applicata dopo quattro anni, non dopo otto.

Il Portogallo ha sostenuto invece che l’esecuzione fiscale ha natura giudiziaria nel proprio ordinamento, anche perché la legge generale tributaria la definisce tale e perché il debitore può impugnare gli atti davanti ai giudici amministrativi e tributari. Dopo la fase di contraddittorio, la Commissione ha confermato la propria posizione e, con la decisione impugnata, ha escluso dal finanziamento UE l’importo di EUR 1.052.101,05.

Motivi del ricorso del Portogallo

La Repubblica portoghese ha articolato un motivo unico di ricorso, sostenendo che la Commissione avrebbe violato gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005 e l’articolo 54 del regolamento n. 1306/2013. In sostanza, il Portogallo ha affermato che:

  • il procedimento di esecuzione fiscale è un procedimento di natura giudiziaria;
  • la nozione di "tribunali nazionali" deve essere intesa alla luce della versione portoghese e del contesto sistematico delle norme;
  • la disciplina europea lascia agli Stati membri ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi di recupero;
  • la decisione sarebbe sproporzionata e contraria a equità e giustizia.

Interpretazione autonoma della nozione di "tribunale nazionale"

Il Tribunale afferma che la nozione di "tribunale nazionale" non può dipendere unicamente dalla qualificazione data dal diritto interno di ciascuno Stato membro. Poiché i regolamenti in questione non rinviano al diritto nazionale per definire tale nozione, essa deve ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

A tal fine, il Tribunale richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza per stabilire se un organo sia una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE, e cioè:

  • origine legale;
  • carattere permanente;
  • obbligatorietà della giurisdizione;
  • natura contraddittoria del procedimento;
  • applicazione di norme giuridiche;
  • indipendenza.

Il Tribunale sottolinea che la qualificazione interna come organo amministrativo non è di per sé decisiva, ma nemmeno la mera possibilità di ricorso a un giudice basta a trasformare un procedimento amministrativo in un procedimento dinanzi a un tribunale nazionale.

Applicazione dei criteri al procedimento di esecuzione fiscale portoghese

Esaminando il diritto portoghese, il Tribunale osserva che l’IFAP emette un certificato di debito e lo trasmette all’amministrazione tributaria, la quale avvia l’esecuzione fiscale. In assenza di contestazione, il procedimento si svolge integralmente presso il servizio competente dell’amministrazione tributaria, che compie solo atti materialmente amministrativi e procede eventualmente al sequestro e alla vendita dei beni del debitore.

Il Tribunale considera decisiva la circostanza che, senza un conflitto concretamente insorto, i giudici amministrativi e tributari non intervengono. L’eventuale accesso al giudice si verifica solo in caso di opposizione o reclamo, e soltanto allora vi è un vero procedimento giudiziario dinanzi a un tribunale nazionale. Ne consegue che il servizio dell’amministrazione tributaria, da solo, non può essere qualificato come tribunale nazionale.

Il criterio dell’indipendenza

Un passaggio centrale della motivazione riguarda l’indipendenza. Il Tribunale distingue tra:

  • indipendenza interna, intesa come imparzialità rispetto alle parti;
  • indipendenza esterna, che richiede assenza di vincoli gerarchici o di subordinazione.

Pur rilevando che l’amministrazione tributaria deve essere imparziale, il Tribunale constata che essa non soddisfa il requisito dell’indipendenza esterna, poiché è inserita in una struttura gerarchica che fa capo al governo e al Ministero delle finanze. Questo esclude che il servizio competente dell’amministrazione possa essere considerato un organo giurisdizionale ai fini delle norme UE considerate.

Conseguenze sulla regola 50/50 e sul termine applicabile

Il Tribunale chiarisce che il sistema della corresponsabilità finanziaria previsto dalla normativa agricola UE mira a tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell’Unione, ripartendo le conseguenze del mancato recupero entro un termine ragionevole. Tuttavia, il termine di otto anni è riservato ai casi in cui il recupero sia effettivamente oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali.

Poiché il procedimento portoghese di esecuzione fiscale, in assenza di intervento del giudice, non rientra in tale nozione, il Portogallo doveva concludere il recupero entro quattro anni. Il termine più lungo di otto anni può operare solo se, prima della scadenza del termine ordinario, la controversia sia stata devoluta al giudice competente.

Rigetto delle censure ulteriori

Le doglianze relative alla violazione dei principi di proporzionalità, equità e giustizia sono state respinte in quanto irricevibili. Il Tribunale rileva che, pur essendo richiamati tali principi, la Repubblica portoghese non aveva sviluppato argomenti specifici, chiari e coerenti a sostegno delle censure, in violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la Repubblica portoghese alle spese, comprese quelle sostenute dalla Commissione.

Principi affermati

La sentenza afferma che, ai fini della regola 50/50 del FEAGA e del FEASR, la nozione di "tribunali nazionali" deve essere interpretata autonomamente nel diritto dell’Unione e non coincide con qualsiasi procedura interna qualificata come giudiziaria. Un procedimento di recupero affidato a un organo amministrativo non è sufficiente, salvo che intervenga effettivamente un giudice dotato delle caratteristiche proprie di una giurisdizione. La sola possibilità astratta di impugnazione giurisdizionale non basta a far scattare il termine di otto anni.

Come è indicizzato

Materiefeaga e feasrrecupero di somme indebitamente versatecontrolli e tutela degli interessi finanziari dell’unionecontenzioso in materia di spese agricolericorso di annullamento

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