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Sentenza

Sentenza n. 13103/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 12198/2025 del Tribunale di Roma, notificata ai fini esecutivi il 6 dicembre 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a tempo determinato al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’attribuzione della Carta per il valore complessivo di 1.000 euro, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, nonché al pagamento di parte delle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha affermato che il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, che fosse stato notificato all’Amministrazione nelle forme prescritte e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. In presenza dell’allegato inadempimento, non contestato né chiarito dal Ministero, il Collegio ha applicato i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ritenendo fondata la pretesa esecutiva. Il giudice dell’ottemperanza non può rimettere in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, dovendo limitarsi ad assicurarne l’attuazione. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione dell’inerzia reiterata dell’Amministrazione e del ricorso sistematico a giudizi di ottemperanza per ottenere il bonus docente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto nel giudicato presupposto alla docente a tempo determinato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni consente la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina processuale del giudizio di ottemperanza applicata dal TAR.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo

    Richiamato nel giudicato presupposto per disciplinare il riconoscimento di interessi e rivalutazione sul valore della Carta del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, l’allegato inadempimento deve essere valutato anche alla luce dell’onere del debitore pubblico di fornire prova dell’avvenuta esecuzione o specifici chiarimenti al riguardo.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve dare attuazione al contenuto precettivo del giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertati nella pronuncia da eseguire.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • L’inerzia reiterata dell’amministrazione nell’esecuzione di obblighi giudizialmente accertati, tale da rendere necessario un ulteriore giudizio di ottemperanza, può giustificare la trasmissione della pronuncia agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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