Ordinanza n. 838/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l’annullamento dell’esito della visita medica sostenuta in data 14 novembre 2025, prot. n. 406584 in cui è stato giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della visita medica concorsuale del 14 novembre 2025, con giudizio di non idoneità per percentuale di massa grassa superiore ai limiti previsti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esito dell'accertamento sanitario svolto nell'ambito del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, contestando la rilevazione di una percentuale di massa grassa pari al 25,4%, ritenuta superiore ai limiti normativi anche considerando la percentuale di adeguamento. A sostegno della contestazione ha prodotto due successive misurazioni: una del 18 novembre 2025, effettuata presso una struttura privata, con risultato del 15,89%, e una del 18 dicembre 2025, effettuata presso una struttura pubblica, con risultato del 20%. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'esito concorsuale, prospettando l'inaffidabilità dell'accertamento sanitario alla luce della discordanza tra i valori rilevati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare e compensato le spese della fase. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva dedotto elementi obiettivi idonei a mettere in discussione l'attendibilità dell'accertamento concorsuale, quali errori nella misurazione dell'altezza, malfunzionamento degli strumenti o loro errata utilizzazione. Pur richiamando l'orientamento secondo cui, a fronte di una contestazione seria e specifica dell'accertamento sanitario, il giudice può dover disporre verifiche istruttorie, ha ritenuto che tale soglia non fosse stata raggiunta. Le misurazioni successive, infatti, risultavano non comparabili con quella concorsuale: la prima si discostava di quasi dieci punti percentuali, la seconda di oltre cinque punti, ed esisteva una significativa divergenza anche tra le due misurazioni private e pubbliche. In assenza di contestazioni tecniche oggettive, un ulteriore approfondimento istruttorio non sarebbe stato significativo ai fini della verifica della correttezza dell'accertamento concorsuale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia dell'esito concorsuale.
art. 587, comma 1, lett. a), d.P.R. 90/2010
Prevede i limiti relativi alla composizione corporea rilevanti per l'idoneità al reclutamento; il candidato è stato giudicato non idoneo per il superamento della soglia della percentuale di massa grassa.
art. 587, comma 2, d.P.R. 90/2010
Prevede la percentuale di adeguamento considerata nell'accertamento della conformità dei valori di composizione corporea.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del Codice privacy, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La contestazione giudiziale di un accertamento sanitario concorsuale non impone automaticamente la rinnovazione o l'approfondimento istruttorio: il candidato deve allegare elementi obiettivi e specifici idonei a mettere in dubbio l'attendibilità della misurazione, come errori nelle modalità di rilevazione, malfunzionamento degli strumenti o loro errata utilizzazione.
- Le misurazioni sanitarie effettuate successivamente presso strutture pubbliche o private possono non essere sufficienti a fondare un'istruttoria quando presentino scostamenti considerevoli rispetto al dato concorsuale e risultino tra loro significativamente discordanti, soprattutto se non accompagnate da una contestazione tecnica delle modalità dell'accertamento originario.
- Anche qualora il giudice riconosca che una contestazione seria e specifica dell'accertamento sanitario possa rendere necessari accertamenti istruttori, tale obbligo non sorge in presenza di soli risultati diagnostici successivi privi di comparabilità e di elementi oggettivi di inattendibilità della rilevazione concorsuale.
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