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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33195/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura di un sistema informatico denominato RTSv8, con licenza d'uso perpetua, installazione, formazione del personale e servizi accessori di personalizzazione e inserimento dati, stipulato per la gestione del processo produttivo di un'impresa. L'acquirente ha sostenuto che il software, pur dopo i corsi di addestramento, non fosse realmente funzionante perché mancava uno studio iniziale delle esigenze produttive e perché i tentativi di messa a punto erano risultati vani, così chiedendo la risoluzione per inadempimento, la restituzione dell'acconto e il risarcimento del danno. La fornitrice ha resistito e ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del saldo prezzo e il risarcimento. In primo grado la domanda di risoluzione era stata accolta; in appello, invece, la sentenza è stata riformata, ritenendosi che il software fosse stato previamente testato in due demo, che non fosse stata concordata una personalizzazione specifica, che il programma fosse stato comunque utilizzato per un periodo significativo, che la formazione fosse ancora in corso e che l'acquirente fosse in mora nel pagamento di cinque mensilità. Con l'unico motivo di ricorso si denunciava violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse compiuto una corretta valutazione comparativa degli inadempimenti e non avesse considerato che, secondo il c.t.u., il software non funzionava correttamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente comparato i rispettivi inadempimenti, valorizzando i test dimostrativi del software, l'assenza di un patto di personalizzazione, l'utilizzo del programma per settimane, la persistenza della formazione e soprattutto la mora dell'acquirente nel pagamento di più rate. Il ricorso, mirando in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e della gravità delle condotte contrapposte, è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    invocato per sostenere la risoluzione per inadempimento; la Corte rileva che la sua applicazione presuppone una valutazione di merito sulla gravità e comparazione degli inadempimenti, non sindacabile in cassazione se logicamente motivata.

  • art. 1460 c.c.

    invocato per l'eccezione di inadempimento; la Corte afferma che la verifica della legittimità dell'eccezione richiede una comparazione delle condotte e che nel caso la Corte territoriale l'aveva svolta.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    è il vizio formalmente dedotto per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché in realtà sollecitava una rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto manifestamente inammissibile.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato come base per la trattazione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di risoluzione per inadempimento e di eccezione di inadempimento, il giudice di merito deve valutare comparativamente le rispettive condotte delle parti, attribuendo rilievo alla gravità delle violazioni e alla loro incidenza sull'equilibrio del sinallagma.
  • La sentenza di merito che dia conto, con motivazione logica e completa, delle ragioni per cui l'inadempimento di una parte sia prevalente o determini la non giustificabilità della sospensione dell'altrui prestazione non è censurabile in cassazione mediante una mera richiesta di diversa ponderazione dei fatti.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del giudizio di gravità comparativa degli inadempimenti.
  • La mora del creditore/debitore nel pagamento del corrispettivo può incidere sulla valutazione complessiva degli inadempimenti e sulla legittimità della sospensione delle prestazioni accessorie o dell'eccezione di inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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