Sentenza n. 1090/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e altro materiale esplodente, con ordine di consegna immediata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto adottato dalla Prefettura di Rimini il 7 febbraio 2025 e, congiuntamente, ha contestato il silenzio formatosi sul ricorso gerarchico presentato il 25 aprile 2025. Quanto al merito del divieto, ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la revoca, da parte del Tribunale ordinario, del provvedimento di sospensione cautelare delle visite padre-figlia richiamato nella motivazione prefettizia; avrebbe omesso un’adeguata valutazione della sua personalità, limitandosi a valorizzare le dichiarazioni della coniuge, con la quale era in corso un giudizio di separazione; non avrebbe considerato la pendenza di procedimenti penali a carico della moglie; avrebbe attribuito rilievo a elementi provenienti da una persona in conflitto di interessi; e avrebbe omesso di considerare la sua reputazione professionale e il possesso del porto d’armi dal 2017. Il TAR aveva già dichiarato inammissibile l’azione contro il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a. e convertito il rito ex art. 32 c.p.a.; la sentenza definitiva ha quindi deciso la domanda di annullamento del divieto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l’art. 39 TULPS attribuisca al Prefetto un’ampia discrezionalità, di natura cautelare e non sanzionatoria, nella valutazione dell’affidabilità del soggetto e del rischio di abuso delle armi, a tutela della pubblica e privata incolumità. Nel caso concreto, la segnalazione della Questura relativa a una significativa conflittualità familiare e la fotografia raffigurante, in una cameretta per bambini, una pressa per la produzione di cartucce, cartucce e un bilancino di precisione costituivano elementi sufficienti a rendere non manifestamente irragionevole il divieto al momento della sua adozione. La provenienza della fotografia dalla coniuge non imponeva di escluderne il valore probatorio, non essendo stata dimostrata né la sua falsità né l’inattendibilità dei fatti rappresentati. Le circostanze dedotte dal ricorrente circa la revoca dei provvedimenti adottati nel giudizio di separazione, l’assenza della figlia nell’abitazione, la destinazione della stanza a magazzino, la natura inoffensiva dei bossoli e l’uso non armiero della pressa e della bilancia non risultavano adeguatamente provate. Anche la circostanza che le armi fossero state trovate custodite in cassaforte non rendeva manifestamente illegittimo il divieto, fondato su una valutazione cautelativa autonoma rispetto alla mera regolarità della custodia. Il TAR ha precisato che il ricorrente potrà presentare un’istanza di revoca ove dimostri sopravvenienze positive idonee a modificare il quadro indiziario; l’Amministrazione, in presenza di tali elementi e decorso un termine ragionevole, ha il dovere di aggiornare la valutazione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
La disposizione attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale e cautelare, diretto a prevenire abusi nell’uso delle armi e a tutelare la pubblica e privata incolumità; non è necessario dimostrare un abuso già consumato né una responsabilità sanzionabile.
art. 11 TULPS
È richiamato insieme agli artt. 39 e 43 TULPS per fondare la natura cautelare dei poteri dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi.
art. 43 TULPS
È richiamato insieme agli artt. 11 e 39 TULPS per evidenziare l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella prevenzione degli abusi nell’uso delle armi.
art. 699 c.p.
Il generale divieto penalmente sanzionato è richiamato per sottolineare che detenzione e porto d’armi costituiscono eccezioni e non posizioni di diritto soggettivo.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
È richiamato quale ulteriore fondamento del generale divieto relativo alle armi, rispetto al quale detenzione e porto costituiscono situazioni eccezionali.
art. 117 c.p.a.
L’azione contro il silenzio sul ricorso gerarchico era stata dichiarata inammissibile con precedente sentenza non definitiva.
art. 32 c.p.a.
È stato applicato per la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio sulla domanda di annullamento del provvedimento prefettizio.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ex art. 39 TULPS è una misura cautelare e non sanzionatoria: può essere adottato sulla base di elementi indiziari che rendano ragionevolmente plausibile un rischio di abuso, senza necessità di accertare un abuso già commesso o una responsabilità penale.
- Nella valutazione dell’affidabilità del detentore di armi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità; il sindacato giurisdizionale si concentra sulla manifesta irragionevolezza, sul travisamento dei fatti e sull’adeguatezza degli elementi posti a fondamento della decisione.
- La provenienza di una segnalazione o di una documentazione fotografica da una persona coinvolta in una controversia familiare non ne determina automaticamente l’inutilizzabilità: l’elemento può essere valorizzato se non risulta dimostrato che sia falso o radicalmente inattendibile, purché sia inserito in una valutazione complessiva del rischio.
- La regolare custodia delle armi in cassaforte non esclude di per sé la legittimità del divieto ex art. 39 TULPS, quando il provvedimento sia fondato anche su ulteriori elementi indicativi di una situazione di pericolosità o conflittualità familiare.
- Un divieto di detenzione di armi, incidente per durata indeterminata sulla sfera giuridica del destinatario, può essere sottoposto a istanza di revoca; l’Amministrazione deve riesaminare la posizione dopo un termine ragionevole quando siano dedotte e adeguatamente dimostrate sopravvenienze positive capaci di modificare il quadro indiziario originario.
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