Ordinanza n. 389/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale di diniego dell’annullamento in autotutela, ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, ordinanza sanzionatoria edilizia e sollecito di pagamento della sanzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione, la nota del Comune di Marsala del 6 maggio 2026, con cui era stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza sanzionatoria n. 455/2022, relativa alla sanzione amministrativa di euro 20.000 prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Sono state inoltre impugnate l’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’ordinanza sanzionatoria, il sollecito di pagamento notificato dal concessionario della riscossione e una precedente nota PEC comunale. In sede cautelare il ricorrente ha contestato la legittimità degli atti e ha chiesto la sospensione della loro efficacia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la nota del 6 maggio 2026 non fosse un atto impugnabile, poiché si limitava a rilevare la definitività dell’ordinanza sanzionatoria del 2022 per mancata impugnazione e manifestava la scelta di non esercitare il potere di autotutela, senza riaprire l’istruttoria né adottare un nuovo provvedimento motivato. Il giudice ha affermato che l’autotutela amministrativa è facoltativa e non costituisce un procedimento ad attivazione obbligatoria; il relativo esito è sindacabile solo quando l’amministrazione abbia effettivamente riaperto l’istruttoria e si sia rideterminata mediante un nuovo provvedimento motivato. Quanto all’accertamento di inottemperanza e all’ordinanza sanzionatoria, il TAR ne ha escluso la validità dell’impugnazione in questa sede per decorso del termine di legge, risultando dalle notifiche prodotte dal Comune che gli atti erano stati notificati in epoca risalente. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle due controparti costituite.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
sanzione amministrativa di euro 20.000
La norma costituisce la base legale della sanzione amministrativa edilizia oggetto dell’ordinanza impugnata; l’ordinanza non è stata esaminata nel merito perché ritenuta tardivamente impugnata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; nel caso concreto il TAR ha rigettato la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- Il diniego con cui l’amministrazione si limita a non attivare il potere di autotutela, rilevando la definitività del precedente provvedimento, non costituisce un nuovo atto di esercizio dell’autotutela e non è autonomamente impugnabile.
- L’autotutela amministrativa è un potere facoltativo e non dà luogo a un procedimento ad attivazione obbligatoria; il giudice amministrativo può sindacarne gli esiti quando l’amministrazione abbia riaperto l’istruttoria e adottato un nuovo provvedimento motivato.
- La riapertura dell’istruttoria e la rideterminazione motivata dell’amministrazione sono condizioni per configurare un effettivo esercizio del potere di autotutela suscettibile di sindacato giurisdizionale.
- Gli atti sanzionatori e gli atti di accertamento non possono essere validamente impugnati quando sia decorso il termine di legge decorrente dalla loro notificazione.
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