Sentenza n. 15989/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto 06/10/2022 del Ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26/10/2022, S.G. n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - degli atti presupposti costituiti da: - decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 06/07/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15/09/2022, S.G. n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 07/11/2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 L. 30/12/2018, n. 145”; - intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/09/2022; - dell'atto consequenziale costituito dal Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione Veneto del 13/12/2022, n. 172, avente ad oggetto “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, con cui sono state approvate le tabelle che quantificano gli importi per il ripiano (payback) per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, riportando per ciascuna annualità gli importi complessivi dovuti alla Regione Veneto da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici, con intimazione di pagamento entro 30 giorni (termine poi prorogato ex lege al 30/04/2023), essendo pertanto divenuti conoscibili in particolare, anche alla ricorrente, gli importi del ripiano posti a suo carico per i superamenti di spesa degli anni 2015-2018 rispetto al totale riferibile a tale Regione come riassunti nel ricorso (anche rispetto agli altri tre enti territoriali cui la ricorrente ha fornito dispositivi medici nel predetto quadriennio); - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o comunque relativo ai procedimenti di attribuzione di obblighi di ripiano fatti gravare sulla ricorrente con riguardo alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, atti statali presupposti e decreto della Regione Veneto del 13 dicembre 2022 che ha individuato le aziende tenute al ripiano e gli importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha chiesto l’annullamento degli atti statali che hanno certificato il superamento del tetto di spesa e disciplinato le modalità di ripiano, nonché del successivo decreto regionale che ha ripartito gli oneri tra i fornitori e intimato il pagamento entro trenta giorni, termine poi prorogato al 30 aprile 2023. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di censura; riferisce che le censure rivolte agli atti ministeriali erano le medesime già esaminate e respinte dalla Sezione in controversie analoghe sul payback. All’udienza il Collegio ha inoltre sollevato d’ufficio l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto agli atti regionali applicativi.
La decisione
Il ricorso è stato respinto, perché infondato, quanto agli atti ministeriali e agli atti della Conferenza permanente: il Collegio ha richiamato le motivazioni già rese in precedenti controversie analoghe, anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno inciso sul regime di pagamento e ritenuto legittimo, per il quadriennio 2015-2018, il meccanismo del payback nei profili esaminati. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa quanto agli atti regionali di ripartizione e richiesta del pagamento. Tali atti svolgono una funzione vincolata, tecnico-contabile e riepilogativa: le Regioni verificano i dati, individuano le imprese e applicano al fatturato la quota già fissata dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare un potere autoritativo o discrezionale. La pretesa concerne dunque un rapporto obbligatorio paritario e un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’importo; la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Sono stati assegnati i termini dell’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione della causa davanti a tale giudice. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015
La norma di legge, nello scandire la procedura da seguire per dare attuazione al sistema del c.d. payback per le annualità 2015-2018, ha dunque attribuito alle regioni e alle province autonome il solo compito di: • verificare la documentazione contabile sulla cui base il decreto ministeriale ha certificato il superamento del tetto di spesa regionale, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale; • definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno; • imporre alle stesse il pagamento della quota di ripiano a cui ciascuna di esse deve concorrere; • procedere all’iscrizione in bilancio del relativo credito.
Per il payback 2015-2018 la legge assegna alle Regioni funzioni applicative limitate alla verifica contabile, all’individuazione delle aziende e all’imposizione del pagamento della quota già determinata secondo i criteri normativi; non attribuisce loro il potere di determinare il tetto o certificarne lo sforamento.
art. 133 c.p.a.
al fine di cogliere la differenza tra le situazioni giuridiche soggettive, entrambe di carattere sostanziale, di diritto soggettivo e interesse legittimo – che è pur sempre rilevante e necessaria ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in controversie (come quella in esame) in cui non si verte in ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. – occorre far riferimento al consueto criterio del petitum sostanziale, a seconda che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la contestazione delle modalità (e illegittimità) dell’esercizio di un potere autoritativo, non sussistendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario, collocato «a valle» del potere autoritativo, come accade nel caso di specie per le ragioni sopra indicate.
In assenza di una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva, il riparto va stabilito in base al petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa presuppone la contestazione dell’esercizio di un potere autoritativo, mentre spetta al giudice ordinario la controversia relativa a un rapporto paritario a valle del potere.
art. 11 c.p.a.
indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione ed assegnando alle parti i termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione del giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
Massime di principio
- Nel procedimento di payback dei dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, i provvedimenti regionali di riparto hanno natura applicativa vincolata: le Regioni verificano i dati contabili, individuano le imprese e calcolano le quote in base ai criteri e alle percentuali già stabiliti dalla legge e dagli atti statali, senza determinare il tetto di spesa né certificare il suo superamento.
- La controversia sulla correttezza del calcolo e sul pagamento della quota di payback richiesta da una Regione attiene a un diritto soggettivo patrimoniale quando l’amministrazione opera senza discrezionalità e senza esercitare un potere autoritativo; la giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario.
- Il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina in base al petitum sostanziale: rileva se la controversia investa l’esercizio di un potere autoritativo oppure un rapporto paritario collocato a valle di tale potere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 4553/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 4554/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16016/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 7507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16017/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 1737/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →