Ordinanza n. 528/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Latina valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Latina per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono l'accesso alle immissioni in ruolo tramite call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria GPS della provincia di Latina e gli atti ministeriali e amministrativi connessi, contestando il loro inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D in ragione del possesso di abilitazioni all'insegnamento o specializzazioni sul sostegno conseguite all'estero e non ancora riconosciute dal Ministero. Hanno inoltre contestato la preclusione alla partecipazione alla procedura straordinaria e alla call veloce per l'immissione in ruolo. Con il ricorso introduttivo hanno chiesto di essere autorizzati a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi.
La decisione
Il TAR ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. La misura è stata ritenuta necessaria in ragione dell'elevato numero delle parti controinteressate e delle difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi. Ha stabilito che l'amministrazione pubblichi sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della pubblicazione entro i successivi 10 giorni. L'inosservanza del termine comporta l'improcedibilità del ricorso. L'ordinanza non decide nel merito della legittimità degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nell'ambito del processo amministrativo, modalità di notificazione idonee a integrare il contraddittorio nei confronti di una pluralità di soggetti.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ne ha autorizzato l'esecuzione mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 5, commi 5-17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44
art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo coinvolge un numero elevato di controinteressati e risulta prevedibilmente difficoltoso reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati.
- Il giudice può fissare un termine perentorio per la pubblicazione e un ulteriore termine per il deposito della prova dell'avvenuta pubblicazione, prevedendo che l'inosservanza determini l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 128/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 130/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 521/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 522/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 523/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →