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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36457/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte vittoriosa)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso della controparte contro una sentenza della Corte d'appello. Secondo i revocanti, l'ordinanza sarebbe incorsa in errore percettivo perché avrebbe affermato, per fondare la decisione, che mancasse una precedente formale costituzione volontaria dei successori della parte deceduta, trascurando invece che gli eredi si erano costituiti in corso di causa mediante altri atti, tra cui un ricorso cautelare e una citazione per chiamata di terzo. Nella memoria hanno anche sostenuto che la notifica dell'appello al procuratore del defunto determinasse nullità dell'impugnazione e che tale nullità non fosse sanabile per intervenuta decadenza ex art. 327 c.p.c., oltre a dedurre l'esistenza di un giudicato esterno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che, anche ipotizzando un errore nella ricostruzione dei fatti compiuta nell'ordinanza revocanda, tale errore non sarebbe stato decisivo, perché la decisione di accoglimento del precedente ricorso si fondava comunque sul principio per cui la notifica dell'appello eseguita presso il difensore domiciliatario della parte defunta, in assenza di dichiarazione dell'evento interruttivo, resta valida e la nullità eventualmente derivante dalla vocatio in ius è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione degli eredi. Ha inoltre affermato che la deduzione del giudicato esterno era inammissibile nel giudizio di revocazione perché non allegata nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell'errore di fatto percettivo nei termini elaborati dalla giurisprudenza; non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito o in una reiterazione di questioni non decisive.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore di inammissibilità può condurre alla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.

    La nullità dell'impugnazione viene ricondotta a un vizio della vocatio in ius quando sia stata indirizzata al soggetto non più legittimato a riceverla.

  • art. 164 c.p.c.

    La nullità della vocatio in ius è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione degli eredi, con conseguente impedimento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

  • art. 327 c.p.c.

    La parte ricorrente invocava la decadenza dall'impugnazione, ma la Corte ha escluso che operasse nel caso concreto poiché la nullità era sanabile e sanata ex tunc.

  • art. 93 c.p.c.

    È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa che ne aveva fatto richiesta.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata negata la domanda di condanna per lite temeraria o somma equitativa, non essendo ravvisabile il presupposto richiesto.

  • art. 385, comma 4, c.p.c.

    La Corte ne ha richiamato l'applicabilità al giudizio, ritenendo non operata l'abrogazione per i giudizi instaurati anteriormente al 4 luglio 2009.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione, l'errore di fatto rilevante deve essere decisivo: non è sufficiente che la sentenza contenga una imprecisione ricostruttiva se la decisione resta sorretta da una ratio autonoma e sufficiente.
  • La revocazione non può essere usata per riproporre questioni di diritto o deduzioni che avrebbero richiesto una diversa valutazione del merito o delle questioni già decise.
  • La notifica dell'impugnazione eseguita presso il difensore domiciliatario della parte deceduta può non essere invalida se il decesso non è stato formalmente dichiarato nel processo; l'eventuale nullità della vocatio in ius è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione degli eredi.
  • La costituzione degli eredi sanante impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, poiché gli effetti della costituzione retroagiscono al momento della notificazione del gravame.
  • Nel giudizio di revocazione di una sentenza o ordinanza di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni, come il giudicato esterno, che non siano state dedotte nel precedente giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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