Cassazione Penale, Sentenza n. 9100/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Frosinone che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo relativo a lavori edilizi. Il ricorrente deduceva (1) violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti sostenendo che l'intervento edilizio rientrava negli interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c) DPR 380/2001) e quindi poteva essere realizzato con CILA/SCIA, mentre il Tribunale aveva ritenuto necessario il permesso di costruire e aveva fondato la conferma del sequestro su questo presunto difetto non contestato nell'imputazione; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova per presunta illogicità e omessa valutazione della delibera del Consiglio Comunale di Cassino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (vizio logico/di motivazione) e ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il Tribunale avesse fondato la conferma del sequestro su un fatto diverso da quello contestato (il difetto del permesso di costruire), vale a dire su una diversa qualificazione dei fatti non introdotta dal pubblico ministero, il che integra vizio di diritto. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello contro provvedimenti in materia di misura cautelare personale o reale; è la base procedurale dell'impugnazione proposta.
art. 110 cod. pen.
Richiamato quale norma generale sulla concorso di persone nel reato, era parte dell'imputazione originaria cui si riferiva il sequestro.
art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001
Prevede i casi di opere soggette a specifiche autorizzazioni e disciplina le trasformazioni di destinazione d'uso richiamate nell'imputazione originaria.
art. 10, comma 2 e art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001
Norme relative alle categorie di interventi edilizi e alle autorizzazioni necessarie, richiamate nell'imputazione dei reati urbanistici.
art. 3, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380/2001
Definisce gli interventi di restauro e risanamento conservativo; il ricorrente sosteneva che l'opera rientrava in questa categoria e quindi era ammessa con procedure semplificate.
art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001 (introdotto dal d.lgs. 222/2016)
Regola i limiti degli interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardano parti strutturali e la possibilità di eseguirli con CILA; usata dal ricorrente per sostenere la compatibilità dell'intervento con CILA/SCIA.
comma ottavo legge 80/2014
Norma richiamata nel motivo di gravame circa i limiti alle variazioni di destinazione d'uso da artigianale ad abitativa; la Corte osserva che la lett. c) rilevante per il caso era esclusa dal divieto previsto dalle lettere b) e d).
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione (violazione di legge) contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo; la Corte lo applica per delimitare le censure ammissibili in sede di legittimità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U., n. 25932/2008; Sez. 6, n. 18767/2014)
Orientamenti richiamati sul fatto che il giudice di riesame può confermare il sequestro sulla diversa qualificazione giuridica purché non fondi la decisione su fatti diversi da quelli contestati; diversamente la decisione è nulla per difetto di iniziativa del pubblico ministero.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo, la Cassazione può esaminare in sede di legittimità soltanto i profili di violazione di legge: i vizi meramente logici o valutativi della motivazione sono in gran parte inammissibili salvo che la motivazione sia assente o manifestamente apparente.
- Il giudice che conferma un sequestro non può fondare la decisione su un fatto diverso da quello oggetto di imputazione provvisoria: se ciò avviene la decisione è annullabile per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero.
- La qualificazione giuridica diversa dei fatti è tollerabile se fondata sugli stessi dati fattuali e proposta dalle parti; non è invece consentito ricostruire autonomamente fatti nuovi che non risultino dall'imputazione.
- In controversie edilizie occorre distinguere attentamente tra permesso di costruire, CILA e SCIA e verificare quale titolo sia effettivamente richiesto dalla natura dell'intervento (restauro/risanamento conservativo, parti strutturali ecc.); errori su questo punto possono incidere sul fumus commissi delicti.
- Se vi è omissione di valutazione di atti amministrativi rilevanti (es. delibere comunali), ciò può incidere sulla fondatezza della misura cautelare, ma la censura di tale omissione in Cassazione è ammissibile solo se costituisce violazione di legge o motivazione del tutto carente.
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