Cassazione Penale, Sentenza n. 11060/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che, su istanza di restituzione di somme e strumenti finanziari precedentemente sottoposti a sequestro preventivo e dopo archiviazione del procedimento penale, ha rimesso la controversia sulla titolarità dei beni al giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3, c.p.p. Il ricorrente deduceva: (i) carenza di motivazione, per non avere il giudice indicato i termini e la serietà della controversia civile; (ii) errata applicazione dell'art. 263, comma 3 c.p.p., sostenendo che l'ordinanza avrebbe surrettiziamente trasformato il sequestro preventivo in sequestro conservativo a tutela di crediti risarcitori inesistenti o non più azionabili (anche a causa del tempo intercorso e della chiusura di procedure concorsuali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento di rimessione al giudice civile disciplinato dall'art. 263, comma 3, c.p.p. sia un atto privo di contenuto decisorio e dunque inoppugnabile, poiché limita la sua funzione a individuare l'autorità giudiziaria competente per la definizione della controversia sulla restituzione dei beni sequestrati. La Corte ha affermato che la rimessione è legittima anche se la controversia civile non è ancora instaurata e che non incide direttamente sulle posizioni sostanziali delle parti. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è confermata nella sua inoppugnabilità; il bene resta in sequestro e la controversia deve essere decisa dal giudice civile. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 263, comma 3, codice di procedura penale
La norma autorizza il giudice penale a rimandare la controversia sulla restituzione dei beni sequestrati al giudice civile competente; tale provvedimento ha natura meramente organizzativa e non decisoria, e quindi è inoppugnabile.
art. 616, codice di procedura penale
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile e è la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese; la Corte ha altresì disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il provvedimento di rimessione al giudice civile ex art. 263, comma 3, c.p.p. è in linea di principio inoppugnabile: non può essere impugnato con ricorso per cassazione perché non ha contenuto decisorio diretto sulle posizioni soggettive delle parti.
- La rimessione può essere disposta anche se la controversia civile non è ancora instaurata: il giudice penale individua semplicemente l'autorità competente a decidere, senza determinare la soluzione della lite.
- Se si contesta la titolarità dei beni sequestrati o la legittimità della richiesta di restituzione, la via corretta è l'instaurazione del giudizio civile (o l'opposizione nelle forme previste), non l'impugnazione dell'ordinanza di rimessione in sede penale.
- La conserva del sequestro da parte del giudice penale al momento della rimessione non implica automaticamente la trasformazione del sequestro preventivo in sequestro conservativo: la qualificazione e gli effetti sostanziali verranno valutati dal giudice civile eventualmente investito della controversia.
- Tentativi di impugnare l'ordinanza di rimessione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni per impugnazioni irrituali; è pertanto consigliabile valutare preliminarmente la rimediabilità del provvedimento e le azioni sostanziali effettive disponibili in sede civile.
- In situazioni analoghe, chi ritenga pregiudicati i propri diritti materiali deve agire in sede civile per ottenere la declaratoria di titolarità o la restituzione dei beni; eventuali questioni processuali riferibili alla fase penale (sequestro, conservazione dei beni) possono rimanere limitate all'organizzazione della competenza giudiziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10931/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10932/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10933/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10934/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10937/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10938/2024 del 15/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →