Sentenza n. 16413/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento del Questore di Rieti n. -OMISSIS-, notificato in data 24.10.2025, inerente un divieto per il ricorrente di accedere per anni tre in tutti i palazzetti dello sport, stadi e campi sportivi o, comunque, luoghi in cui si svolgono le competizioni della società “Pistoia Basket”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Rieti, notificato il 24 ottobre 2025, che per tre anni vietava l'accesso a impianti e competizioni della Pistoia Basket e alle relative aree circostanti, stazioni e parcheggi
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione ai disordini verificatisi il 19 ottobre 2025, durante l'incontro di basket Real Sebastiani-Pistoia Basket a Rieti. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. 401/1989, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e mancata prova della propria partecipazione attiva. Ha sostenuto di essere stato scambiato per un altro tifoso: si sarebbe trovato nell'area del bar per acquistare acqua e sarebbe stato travolto dalla caduta di una transenna, senza poter ostacolare l'identificazione dell'aggressore né vedere quanto accadeva; ha inoltre richiamato la mancata identificazione all'uscita, l'assenza di denuncia penale e la mancanza di riprese audiovisive idonee a individuare le condotte. Con il secondo motivo ha contestato la durata triennale, ritenendola sproporzionata e immotivata perché superiore al minimo legale di un anno e non sorretta da ragioni specifiche ed eccezionali. In corso di causa ha inoltre denunciato che la relazione istruttoria della Questura avrebbe confuso la sua posizione con quella di un altro destinatario di DASPO, producendo un ricorso gerarchico di quest'ultimo a sostegno della contestazione.
La decisione
Il TAR ha respinto congiuntamente i motivi. Ha ritenuto che le incongruenze della relazione della Questura — tra cui l'indicazione di un diverso numero di provvedimento e il riferimento ad argomenti non dedotti dal ricorrente — non ne eliminassero il valore probatorio, potendo dipendere dalla predisposizione di relazioni numerose e simili. Ha considerato determinante che la relazione identificasse ripetutamente il ricorrente e desse conto delle riprese della Polizia Scientifica e delle successive identificazioni: sulla base di tali elementi ha ritenuto provata la sua partecipazione all'azione di opposizione fisica agli agenti, insieme a un altro tifoso, mediante strattonamenti diretti a impedire l'identificazione dell'autore del calcio all'ispettore e a sottrarlo temporaneamente agli operatori. Ha quindi escluso l'errore di persona, il difetto d'istruttoria e il travisamento dedotti. Ha respinto anche la censura sulla durata: tre anni, collocandosi a metà dell'intervallo previsto dalla legge, sono stati ritenuti adeguati alla condotta valutata come attiva e violenta e non sproporzionati. Ricorso rigettato; spese a carico del ricorrente, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989
Il Collegio ritiene che le discrasie rilevate dal ricorrente nella suddetta relazione, ivi compreso il fatto che nell’oggetto sia indicato un numero di provvedimento diverso (31 anziché 32), o che si risponda a motivi non fatti valere da questo ricorrente, probabilmente per il numero simile di relazioni predisposte, non siano sufficienti a inficiarne la valenza probatoria, perché l’elemento determinante, che viene ribadito nella relazione, è che il ricorrente, di cui nella relazione viene ripetutamente indicato il nome e le generalità, è stato individuato anche mediante le riprese eseguite sul posto da personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica e dalle identificazioni eseguite dal personale del locale U.P.G.S.P. dopo l'incontro di basket.
Ai fini del divieto previsto dalla norma, l'attribuzione della condotta al destinatario può ritenersi sufficientemente provata sulla base dell'identificazione corroborata da riprese e dagli accertamenti di polizia; incongruenze formali o riferimenti non pertinenti nella relazione istruttoria non ne escludono da soli la valenza probatoria.
art. 6, comma 5, l. 401/1989
E la durata del divieto di accedere in tutti i palazzetti dello sport per 3 anni, collocandosi a metà del range previsto dalla legge, risulta adeguata a una condotta correttamente valutata come “attiva, violenta e tipicamente delinquenziale”, e quindi per niente sproporzionata.
La durata triennale del divieto, compresa nell'intervallo legale da uno a cinque anni, è stata ritenuta proporzionata in ragione della gravità della condotta accertata.
Massime di principio
- Nel giudizio sul DASPO, la contestazione di un errore di identificazione e di carenze istruttorie non determina l'illegittimità della misura quando gli accertamenti di polizia, corroborati da riprese della Polizia Scientifica e dalle successive identificazioni, attribuiscono in modo attendibile al destinatario la condotta rilevante.
- Incongruenze nella relazione istruttoria, quali l'indicazione di un numero di provvedimento diverso o la trattazione di argomenti non dedotti dall'interessato, non ne privano automaticamente il valore probatorio se gli elementi identificativi e descrittivi centrali sono coerenti con il provvedimento e fondati su riscontri oggettivi.
- La durata triennale del divieto previsto dall'art. 6 della l. 401/1989 può essere ritenuta proporzionata, pur eccedendo il minimo legale, quando la condotta accertata è attiva e violenta e la durata si colloca entro il range previsto dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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