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Sentenza

Sentenza del 25/06/2018 n. 2932 - Comm. Trib. Prov. Milano

Atto di contestazione - Sanzione - Quadro RW - Prova documentale dell'omissione - Necessità - Omissione - Difetto di motivazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la sanzione sostenendo che l’atto relativo all’omessa compilazione del quadro RW, concernente attività detenute all’estero, non fosse adeguatamente provato e motivato. In particolare, la documentazione richiamata dall’Ufficio risultava eventualmente menzionata in sentenze riferite alla stessa fattispecie e a precedenti periodi d’imposta, ma non era stata prodotta direttamente nel giudizio relativo all’annualità contestata.

La decisione

La contestazione è stata accolta in quanto l’atto sanzionatorio deve essere accompagnato da un adeguato supporto documentale e da una motivazione verificabile nel giudizio specifico. Il semplice richiamo a documenti o a motivazioni contenute in sentenze relative ad altri periodi d’imposta non è sufficiente, se tali documenti non vengono concretamente prodotti e messi a disposizione del giudice. Ne consegue l’annullamento della sanzione per difetto di prova e di motivazione.

Norme richiamate

  • Disciplina del quadro RW e degli obblighi di monitoraggio fiscale

    L’omessa compilazione del quadro RW può essere sanzionata solo quando l’Amministrazione dimostri in modo adeguato l’esistenza delle attività estere soggette all’obbligo e la violazione commessa dal contribuente.

  • Principio generale di motivazione degli atti tributari e sanzionatori

    L’atto deve indicare e rendere verificabili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della sanzione. La motivazione non può fondarsi soltanto su richiami generici o su documentazione non prodotta nel giudizio.

  • Principio dell’onere della prova nel processo tributario

    L’Amministrazione che irroga una sanzione deve fornire la prova concreta dei fatti costitutivi della violazione. Il riferimento a documenti utilizzati in controversie o annualità diverse non sostituisce la loro produzione nel giudizio specifico.

Massime di principio

  • Un atto sanzionatorio tributario deve essere sostenuto da documenti concretamente prodotti e verificabili nel giudizio relativo alla specifica annualità contestata.
  • Il mero richiamo a sentenze precedenti o a documentazione già utilizzata per altri periodi d’imposta non è sufficiente a dimostrare automaticamente la violazione.
  • Quando l’Amministrazione contesta l’omessa indicazione di attività estere, deve provare sia l’esistenza e la titolarità delle attività sia la soggezione del contribuente all’obbligo di compilazione del quadro RW.
  • Un difetto documentale o motivazionale può comportare l’annullamento della sanzione anche quando l’Ufficio abbia già sostenuto la medesima ricostruzione in precedenti controversie.
  • La validità della sanzione va valutata in relazione agli elementi effettivamente presenti nell’atto e nel fascicolo del singolo processo, non sulla base di presunzioni derivanti da procedimenti distinti.

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