Cassazione Civile, Ordinanza n. 01486/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda accolta in primo grado e confermata in appello con cui due soggetti avevano chiesto l'accertamento del diritto di servitù di passaggio con mezzi meccanici sul fondo confinante, di proprietà della società ricorrente. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto controverso e decisivo; (2) erronea interpretazione delle risultanze probatorie e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; (3) contrasto con altra giurisprudenza di legittimità in tema di servitù; (4) omessa valutazione della documentazione prodotta e vizio motivazionale; (5) ulteriore censura motivazionale. La Corte rileva che si tratta di "doppia conforme" e reputa i motivi inammissibili, perché mirano in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione, e perché non rispettano i requisiti per censurare utilmente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. o la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; inoltre il terzo motivo è strutturalmente improprio perché richiama pronunce giurisprudenziali senza indicare una specifica norma violata. Viene anche richiamato, in via di principio, l'orientamento secondo cui la servitù può comprendere anche il parcheggio su fondo altrui se l'utilitas sia reale e a vantaggio del fondo dominante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi proposti perché, in presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado, non era consentito il sindacato sul fatto ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; le doglianze sulle prove e sulla motivazione sconfinavano nella richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio; il motivo fondato sul contrasto con altre pronunce era privo dell'indicazione di una norma di diritto violata. Non sono state liquidate spese, poiché le parti intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di "doppia conforme" il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è deducibile solo nei rigorosi limiti consentiti dal vigente sindacato di legittimità; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 115 c.p.c.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione della norma è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o abbia affermato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola legale; non è censurabile in cassazione la mera insoddisfazione per la valutazione delle prove.
art. 1027 c.c.
Lo schema della servitù non esclude in assoluto una servitù avente ad oggetto il parcheggio su immobile altrui, purché l'utilità risulti attribuita al fondo dominante e non alla persona.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso è incompatibile con un orientamento di legittimità consolidato, secondo una delibazione per singolo motivo e al momento della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, in presenza di "doppia conforme", la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene specificato che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la semplice ricostruzione del fatto e la ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Una doglianza che richiami il contrasto con altra giurisprudenza di legittimità deve sempre individuare la specifica norma di diritto asseritamente violata; il mero richiamo a precedenti non è, da solo, motivo di ricorso ammissibile.
- In tema di servitù, l'utilitas può consistere anche in una facoltà di parcheggio sul fondo altrui, purché risulti funzionale al migliore uso del fondo dominante e non a un vantaggio personale del titolare.
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