Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/01/2019 n. 383 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Lavoro dipendente - Transazione con ex datore - Somme - Ritenute operate - Risarcimento danno - Licenziamento illegittimo - Danno emergente - Lucro cessante - Tassazione - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava somme percepite in seguito a un provvedimento dell'autorità giudiziaria o a una transazione/conciliazione con l'ex datore di lavoro, stipulata in relazione a un licenziamento ritenuto illegittimo. Il ricorrente sosteneva che tali importi avessero natura risarcitoria e, quindi, non fossero soggetti a IRPEF. La questione centrale era distinguere tra danno emergente, volto a reintegrare una perdita patrimoniale effettivamente subita, e lucro cessante, consistente nella perdita di redditi o di utilità future.

La decisione

È stato affermato che sono escluse dalla tassazione soltanto le somme aventi natura di danno emergente, cioè quelle dirette a reintegrare il patrimonio del lavoratore per una perdita concreta. Restano invece imponibili le somme riconducibili al lucro cessante, comprese quelle sostitutive di redditi di lavoro non percepiti. La qualificazione risarcitoria o transattiva dell'importo non è quindi sufficiente, da sola, a escludere l'imposizione: occorre verificare la funzione sostanziale della somma. L'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria nella parte in cui le somme non risultino specificamente riferibili a un danno emergente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 6

    I proventi conseguiti in sostituzione di redditi [...] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

    Le somme risarcitorie o transattive sono tassabili quando sostituiscono redditi di lavoro non percepiti, configurando un lucro cessante. Sono invece escluse dall'IRPEF, in linea generale, quelle destinate esclusivamente a reintegrare una perdita patrimoniale, qualificabile come danno emergente.

Massime di principio

  • Per stabilire se una somma ricevuta in una transazione lavoristica sia imponibile non è decisivo il nome attribuito dalle parti, ma la sua effettiva funzione economica.
  • Le somme che sostituiscono retribuzioni, indennità o altri redditi perduti sono normalmente imponibili come redditi della stessa categoria.
  • Le somme destinate a compensare un danno emergente, cioè una diminuzione patrimoniale concreta e documentata, possono essere escluse dalla tassazione.
  • In una transazione è opportuno indicare in modo analitico la destinazione delle singole somme e documentare il danno patrimoniale risarcito; una qualificazione generica come 'risarcimento danni' può non bastare.
  • Quando l'importo ha natura mista, occorre distinguere la quota riferibile al danno emergente, potenzialmente non imponibile, da quella riferibile al lucro cessante, soggetta a tassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.