Sentenza del 02/02/2021 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tarsu - Tia - Tari - Tares - Fattura-Atto impositivo - Iimpugnabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela giurisprudenza (richiamando Cass. 11157/2013) ha ritenuto che la fattura emessa e notificata al contribuente manifesti la volontà dell'Ente di esercitare la propria pretesa e, pertanto, sia impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992; in altri termini il giudice ha ammesso la possibilità per il contribuente di proporre ricorso avverso la fattura/atto impositivo
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della fattura/atto impositivo emesso dall'Ente relativo alla Tarsu, sostenendo che l'atto non fosse legittimo o corretto; la questione principale era se la fattura emessa dall'Ente costituisca atto impugnabile nel processo tributario ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 19
l'art. 19 è stato interpretato nel senso che comprende tra gli atti impugnabili anche la fattura/atto di pagamento emesso e notificato dall'Ente quando con essa si manifesta la volontà di esercitare una pretesa tributaria
Cassazione, sentenza 11157/2013
la Corte di cassazione ha confermato il principio secondo cui l'emissione e la notifica di una fattura da parte dell'Ente impone che tale atto sia considerato impugnabile nel processo tributario perché esprime la volontà impositiva dell'Amministrazione
Massime di principio
- Una fattura o bolletta emessa e notificata dall'ente impositore può costituire un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 quando manifesta chiaramente la volontà dell'ente di far valere una pretesa tributaria
- L'impugnazione va proposta nei termini previsti dalla normativa tributaria a partire dalla notifica della fattura; è importante verificare data e modalità della notifica per calcolare i termini
- L'ammissione dell'impugnabilità riguarda la possibilità di portare in giudizio l'atto, ma non implica automaticamente l'annullamento della pretesa: il giudice dovrà decidere nel merito sulla fondatezza della richiesta tributaria
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe conservare tutta la documentazione (fattura, atti di notifica, eventuali comunicazioni) e articolare sia vizi formali della notifica sia contestazioni di merito (errata quantificazione, esclusioni, esenzioni, prescrizione)
- La giurisprudenza impedisce all'ente di rendere 'inimpugnabile' una pretesa mediante la semplice emissione di una fattura: la qualificazione dell'atto come impugnabile dipende dalla sua capacità di manifestare la volontà impositiva e dalla sua idoneità a incidere sulla posizione giuridica del contribuente
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