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Sentenza

Sentenza del 02/02/2021 n. 43 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Gas naturale - Consumatoti finali industriali - Accise - Richiesta esenzione - Omessa - Non rilevanza - Usi diversi - Ricalcolo - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Regione (sulla base dell'accertamento dell'Agenzia delle Dogane) contestava che il fornitore avesse applicato a vari clienti l'esclusione dall'accisa (art. 21, comma 13 TUA) o l'aliquota agevolata per usi industriali (art. 26, comma 3 TUA) senza che i clienti avessero presentato le istanze formali previste dalla prassi. Si contestava inoltre l'errata valutazione della destinazione d'uso per intere forniture, non considerando percentuali di consumo destinate ad usi diversi (uffici, mense, spogliatoi ecc.). La Regione aveva poi richiesto il recupero dell'addizionale regionale sull'imposta di consumo per il 2013.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello della Regione e confermato la sentenza di primo grado nella sua sostanza. Ha ritenuto che l'esenzione (art. 21, comma 13) e l'agevolazione per usi industriali (art. 26, comma 3) si fondino sulla natura dell'attività e non siano subordinate ad una preventiva istanza formale del cliente finale prevista da normativa primaria o regolamentare. Tuttavia ha confermato l'obbligo di ricalcolo delle accise in relazione alla quota effettivamente destinata ad usi non agevolati, perché non tutto il gas fornito in un sito industriale è necessariamente impiegato per i processi che giustificano l'esenzione o l'aliquota ridotta. Si è precisato che il fornitore ha obblighi informativi (dichiarazioni di consumo) che risultavano adempiuti; la mancata allegazione di visure camerali è considerata una prescrizione non più applicabile. La Regione potrà successivamente ricalcolare le addizionali regionali in forza del ricalcolo dei consumi svolto dall'Agenzia delle Dogane. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise)

    art. 21 comma 13; art. 26 comma 2 e comma 3; art. 67

    L'art. 21 comma 13 (uscita dal campo di applicazione) e l'art. 26 comma 3 (aliquota agevolata per usi industriali) si applicano in ragione della natura dell'attività del cliente; non è richiesta una istanza formale del cliente come condizione costitutiva del diritto all'esenzione/agevolazione

  • D.M. 12/07/1977 (Norme di attuazione, art.10 del d.l. 7/2/1977 n.15)

    art. 4 comma 4 (comunicazioni del fornitore)

    Il decreto disciplina obblighi informativi del fornitore (elenco utenti, certificati) ma non subordina il riconoscimento dell'esenzione all'istanza del consumatore; l'obbligo di allegare visure camerali è ritenuto non più applicabile nelle modalità originarie per i mutati strumenti di trasmissione e accesso ai dati

  • Prassi amministrativa e obblighi dell'Agenzia delle Dogane

    La prassi richiede comunicazioni e documentazione per fini di controllo, ma tali adempimenti sono funzionali al controllo e non costitutivi del diritto all'agevolazione; l'Agenzia è chiamata a verificare e a ricalcolare i consumi da assoggettare ad accisa

Massime di principio

  • L'esenzione dall'accisa o l'aliquota agevolata spettano in base alla natura dell'attività (uso industriale o fuori campo) e non sono automaticamente subordinate a una domanda formale del cliente quando la normativa primaria non lo prevede
  • Gli adempimenti documentali e le comunicazioni richieste al fornitore hanno funzione probatoria e di controllo: la loro omissione non annulla automaticamente il diritto all'esenzione se la natura dell'uso è dimostrabile con altri elementi
  • Il fornitore ha l'onere di trasmettere le dichiarazioni di consumo e informazioni sugli usi; l'amministrazione (Agenzia delle Dogane) è tenuta a verificare e, se necessario, ricalcolare i quantitativi effettivamente pertinenti all'uso agevolato o escluso
  • Quando una fornitura è mista (parte per processi agevolati, parte per usi civili o aziendali), occorre una ripartizione percentuale e il ricalcolo dell'accisa per la quota non agevolata; il fornitore deve predisporre tale analisi e l'amministrazione può rettificarla
  • In caso di successione di fornitori, le informazioni già trasmesse dai precedenti fornitori e le dichiarazioni periodiche possono giustificare il mantenimento del regime agevolato da parte del subentrante, salvo verifica contraria dell'amministrazione
  • Le Regioni possono recuperare l'addizionale regionale solo dopo che l'Agenzia delle Dogane ha effettuato il ricalcolo dei consumi e delle relative aliquote; in pratica il ricalcolo dell'accisa è propedeutico a quello dell'addizionale

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