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Sentenza

Sentenza n. 15727/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202605084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova pratica finale di ricerca dispersi sotto macerie, con conseguente impedimento a sostenere la prova di ricerca in superficie, e atti della procedura formativa connessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale del 5 febbraio 2026 della verifica finale del 50° e 51° corso per aspiranti unità cinofile dei vigili del fuoco, gli allegati relativi ai dettagli, alla planimetria e ai risultati della prova, la skill test, nonché la circolare del 31 gennaio 2020 e i criteri per l’esame finale di ricerca su macerie. Contestava il giudizio di non idoneità riportato nella prova pratica svolta con il proprio cane e la conseguente esclusione dalla successiva prova di ricerca in superficie. Il testo non specifica ulteriori censure o singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 3074/2026 il TAR aveva disposto la ripetizione della prova, anche previa riconvocazione della commissione in diversa composizione. Il 2 luglio 2026 l’Amministrazione ha consentito la ripetizione e il ricorrente ha superato la prova; l’idoneità è stata riconosciuta senza riserve circa l’esito del giudizio, come confermato dalla difesa erariale. Poiché il bene della vita perseguito con il ricorso è stato interamente conseguito, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e della materia.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    ritenuto che, alla luce del conseguimento da parte della ricorrente del bene della vita cui aspirava con la proposizione del presente gravame, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., essendo, la pretesa del ricorrente, stata interamente soddisfatta, come si ricava dal provvedimento di idoneità adottato senza alcuna riserva degli esiti del presente giudizio;

    La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata e attribuisce il bene della vita perseguito senza riservare gli effetti dell’esito processuale.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente sia stata interamente soddisfatta e che il bene della vita perseguito sia stato conseguito senza riserve dell’Amministrazione circa gli esiti del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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