Sentenza n. 833/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento del Verbale UVI n. -OMISSIS--OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale UVI di rigetto della richiesta di assegno di cura per il minore per l'anno indicato nel provvedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e locali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, in riassunzione dopo una precedente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il verbale UVI con cui era stata respinta la richiesta di assegno di cura. Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, era riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua e portatore di handicap con connotazione di gravità. È stata dedotta la violazione degli artt. 2, 3, comma 2, 32 e 38 Cost., della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della l. 104/1992, della l. 328/2000 e della l.r. Campania 11/2007. Secondo i ricorrenti, il diritto all'assegno di cura sarebbe un diritto soggettivo perfetto, non comprimibile per esigenze di bilancio, con conseguente obbligo dell'amministrazione di erogare il beneficio. Il Comune ha eccepito anche l'irricevibilità per tardiva riassunzione. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità per omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Il TAR ha chiarito che il diritto all'assegno di cura deve essere concretamente conformato dall'amministrazione, poiché il suo esercizio richiede l'intermediazione di poteri pubblicistici e la verifica della legittimità dell'azione amministrativa. La limitatezza delle risorse disponibili e la formazione di una graduatoria rendono controinteressato almeno l'ultimo soggetto utilmente collocato nella graduatoria, che avrebbe potuto essere scavalcato dall'inserimento dei ricorrenti in caso di accoglimento. Il ricorso, tuttavia, non era stato notificato ad alcun controinteressato e la graduatoria non era stata impugnata. La notifica ad almeno un controinteressato è stata qualificata come condizione di ammissibilità, non sanabile dalla sola richiesta di notifica per pubblici proclami. È stata inoltre esclusa la rimessione in termini per errore scusabile: al momento della riassunzione il quadro giurisprudenziale sulla giurisdizione era ritenuto sufficientemente consolidato e non sussisteva un'incertezza oggettiva idonea a giustificare l'errore. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato individuabile determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, nel caso concreto l'omessa notifica al controinteressato.
art. 2 Cost.
art. 3, comma 2, Cost.
art. 32 Cost.
art. 38 Cost.
l. 104/1992
l. 328/2000
l.r. Campania 11/2007
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale disciplina nazionale per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il beneficio economico-assistenziale destinato a persone con disabilità, quando la sua concreta attribuzione dipende da valutazioni amministrative, graduatorie e risorse limitate, non è esercitabile senza l'intermediazione del potere pubblico: la posizione sostanziale deve essere previamente conformata dall'amministrazione mediante un procedimento legittimo.
- Nel giudizio contro il diniego di un beneficio assegnato nell'ambito di una graduatoria finanziata con risorse limitate, sono controinteressati i soggetti utilmente collocati che potrebbero essere scavalcati dall'eventuale accoglimento del ricorso; il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
- La notifica del ricorso ad almeno un controinteressato costituisce una condizione di ammissibilità e non un adempimento meramente formale; la sua omissione non è sanata dalla sola richiesta di notifica per pubblici proclami.
- La rimessione in termini per errore scusabile non è riconoscibile quando, al momento della proposizione o riassunzione del ricorso, l'orientamento giurisprudenziale sulla giurisdizione risulti già sufficientemente consolidato da escludere un'oggettiva incertezza interpretativa.
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