Cassazione Civile, Ordinanza n. 36222/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da una società contribuente per dare esecuzione a due sentenze definitive della Commissione tributaria provinciale di Taranto che avevano annullato atti impositivi relativi al recupero dell'ILOR per gli anni 1988 e 1989. Il giudice dell'ottemperanza, però, ha ritenuto di estendere il comando anche agli anni 1982-1987, includendo quindi anche l'ILOR versata in autoliquidazione per annualità non coperte dal giudicato indicato come presupposto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di norme processuali e sostanziali: in particolare gli artt. 36 e 70 del d.lgs. n. 546/1992, l'art. 112 c.p.c. e l'art. 2946 c.c., sostenendo che il giudice dell'ottemperanza aveva ampliato indebitamente l'oggetto del giudicato oltre i limiti delle sentenze da eseguire.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza abbia natura chiusa e che il giudice possa solo precisare ed enucleare il contenuto degli obblighi già risultanti dal giudicato, senza attribuire diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalle sentenze da eseguire. Poiché nel caso concreto il comando ottemperando aveva esteso il rimborso dell'ILOR anche ad anni non coperti dal giudicato a monte, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, in diversa composizione, quale giudice dell'ottemperanza, affinché si pronunci nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione di legge e di norme processuali denunciabile in cassazione.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come norma processuale asseritamente violata dal giudice dell'ottemperanza.
art. 70 d.lgs. n. 546/1992
È la norma che disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario; la Corte ne ribadisce il carattere chiuso e i limiti entro il giudicato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per sostenere che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o del comando giudiziale da eseguire.
art. 2946 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, ma non è sviluppato come snodo decisivo della ratio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza tributaria è un procedimento chiuso: il giudice può precisare e dare attuazione al giudicato, ma non può ampliarne l'oggetto né riconoscere diritti nuovi o ulteriori non ricompresi nella decisione da eseguire.
- L'ottemperanza è esperibile solo per dare esecuzione a una sentenza esecutiva che abbia definito specifici obblighi; non è utilizzabile per ottenere un rimborso d'imposta in assenza di un precedente giudicato che lo abbia espressamente riconosciuto.
- Quando il comando ottemperando travalica i limiti oggettivi del giudicato presupposto, la decisione è viziata per violazione dei limiti del potere del giudice dell'ottemperanza e va cassata con rinvio.
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