Sentenza n. 2882/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza - Sez. Lavoro n. 693/2025, emessa in data 26.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 693/2025, relativa al trattamento economico e previdenziale spettante durante il congedo per assistenza a persona con disabilità grave
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 693/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto, quale insegnante di sostegno a tempo determinato, a percepire per determinati periodi di congedo un'indennità pari all'ultima retribuzione, limitatamente alle voci fisse e continuative, nella misura di euro 1.951,55 mensili, oltre accessori, nonché il riconoscimento della contribuzione figurativa e della progressione di carriera. Il Ministero si è costituito depositando una nota dell'istituto scolastico attestante la trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato del decreto di assenza per congedo biennale, ma non ha fornito prova dell'integrale pagamento delle somme dovute né del completo adempimento degli ulteriori obblighi derivanti dal giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, entro centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, di effettuare integralmente i pagamenti dovuti e di riconoscere la contribuzione figurativa e la progressione di carriera derivanti dal giudicato. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, imponendogli di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e di trasmettere una relazione finale alla Sezione. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito rendevano la penalità manifestamente eccessiva e afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta nel giudizio di ottemperanza, ma non quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative valutabili in concreto.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo in forma esecutiva prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 42, comma 5-ter, d.lgs. 151/2001
È la disposizione posta dal giudicato a fondamento del diritto all'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative, durante il congedo fruito per assistere una persona con disabilità grave.
art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001
Rileva in relazione al decreto di assenza per congedo biennale trasmesso dall'istituto scolastico alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, l'amministrazione deve dimostrare l'integrale adempimento di tutti gli obblighi pecuniari e non pecuniari derivanti dal titolo; la mera adozione o trasmissione di un atto preparatorio non prova il completo esaurimento dell'obbligo.
- Quando il giudicato riconosce prestazioni retributive, contribuzione figurativa e progressione di carriera, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire cumulativamente gli obblighi economici, previdenziali e di carriera entro un termine determinato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all'esecuzione e prevedendo un termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, l'importo del debito sia esiguo o concorrano vincoli normativi, di bilancio e condizioni della finanza pubblica tali da rendere la sanzione manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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