Sentenza del 21/12/2022 n. 37450 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugna l'accertamento induttivo per tre motivi: (1) vizi formali nella sottoscrizione dell'avviso di accertamento per assenza di delega nominativa del direttore o di un funzionario delegato; (2) nullità della notifica per mancata relata e mancata sottoscrizione dell'agente notificatore; (3) illegittimità della ricostruzione induttiva del reddito per difetto di considerazione di una congrua percentuale di spese deducibili e per omessa computazione dei versamenti d'imposta documentati.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sull'art. 42 D.P.R. n. 600 la Corte conferma che la delega per la sottoscrizione è delega di firma e può essere attestata mediante ordine di servizio che indica la qualifica del sottoscrittore; non è richiesta delega nominativa o durata predeterminata. Quanto alla notifica, emergendo che l'atto è stato inviato tramite raccomandata A/R ai sensi della L. 20/11/1982 n. 890, art. 14, non era necessaria la relata e la notifica è considerata rituale salvo prova contraria. Sulla ricostruzione del reddito in caso di omessa dichiarazione (D.P.R. n. 600, art. 41) la Corte ritiene legittimo l'accertamento basato sui compensi acquisiti (documentazione ASL) e sulle deduzioni documentate (spese documentate di Euro 235,00); incombeva invece alla contribuente fornire prova di ulteriori costi o di specifici versamenti non considerati (la parte non ha fornito prove idonee e non ha specificato con sufficiente precisione in quali atti aveva dedotto i versamenti). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 2.800,00, oltre spese prenotate a debito; dichiarazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma; può essere conferita anche tramite ordini di servizio non nominativi che individuino la qualifica del soggetto legittimato a firmare, senza necessità di indicare nominativo o durata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
In caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, anche avvalendosi di presunzioni; grava sul contribuente l'onere di provare elementi contrari.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamato quale modalità alternativa di notifica tramite agente notificatore; la norma è distinta e alternativa rispetto alla notifica diretta a mezzo posta disciplinata dalla L. n. 890/1982.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
Consente all'Agenzia delle Entrate di notificare direttamente a mezzo posta (raccomandata A/R); nelle notifiche effettuate ai sensi di tale norma non è richiesta la relata di notificazione e l'arrivo del plico fa presumere la conoscenza salvo prova contraria.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.
Richiamato quale parametro di impugnazione per la denuncia di violazione di norme di diritto e vizi di motivazione sulle questioni giuridiche dedotte nei motivi di ricorso in cassazione.
Codice civile, art. 1335
Riferita la presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione o del plico nella sede di destinazione (richiamata nella motivazione sulla notifica postale).
Massime di principio
- La delega per la sottoscrizione degli atti tributari può essere conferita in modo non nominativo mediante ordini di servizio che individuino la qualifica del firmatario; è utile conservare copia dell'ordine di servizio o altro atto che documenti la delega.
- La notifica a mezzo raccomandata A/R effettuata direttamente dall'Agenzia ai sensi della L. n. 890/1982, art. 14 è valida senza relata: chi contesta la notifica deve provare specificamente l'assenza della ricezione o l'impossibilità di conoscenza.
- In mancanza di dichiarazione fiscale l'Amministrazione può ricostruire il reddito sulla base di dati e presunzioni; l'onere della prova per dimostrare l'erroneità dell'accertamento grava sul contribuente, che deve fornire documentazione concreta di spese deducibili o di versamenti già effettuati.
- Chi impugna l'accertamento deve specificare chiaramente nelle fasi processuali successive quale modalità di notifica contesta e deve documentare puntualmente le deduzioni e i versamenti riportati a suo favore, indicando dove e quando tali prove sono state eccepite.
- La mera affermazione di una percentuale forfettaria di costi non sostituisce la prova documentale: per ottenere la rettifica dell'accertamento è necessario produrre documenti che attestino spese effettive o sostituzioni/consulenze che giustifichino costi ulteriori.
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