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Sentenza

Sentenza del 21/12/2022 n. 37450 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugna l'accertamento induttivo per tre motivi: (1) vizi formali nella sottoscrizione dell'avviso di accertamento per assenza di delega nominativa del direttore o di un funzionario delegato; (2) nullità della notifica per mancata relata e mancata sottoscrizione dell'agente notificatore; (3) illegittimità della ricostruzione induttiva del reddito per difetto di considerazione di una congrua percentuale di spese deducibili e per omessa computazione dei versamenti d'imposta documentati.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sull'art. 42 D.P.R. n. 600 la Corte conferma che la delega per la sottoscrizione è delega di firma e può essere attestata mediante ordine di servizio che indica la qualifica del sottoscrittore; non è richiesta delega nominativa o durata predeterminata. Quanto alla notifica, emergendo che l'atto è stato inviato tramite raccomandata A/R ai sensi della L. 20/11/1982 n. 890, art. 14, non era necessaria la relata e la notifica è considerata rituale salvo prova contraria. Sulla ricostruzione del reddito in caso di omessa dichiarazione (D.P.R. n. 600, art. 41) la Corte ritiene legittimo l'accertamento basato sui compensi acquisiti (documentazione ASL) e sulle deduzioni documentate (spese documentate di Euro 235,00); incombeva invece alla contribuente fornire prova di ulteriori costi o di specifici versamenti non considerati (la parte non ha fornito prove idonee e non ha specificato con sufficiente precisione in quali atti aveva dedotto i versamenti). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 2.800,00, oltre spese prenotate a debito; dichiarazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma; può essere conferita anche tramite ordini di servizio non nominativi che individuino la qualifica del soggetto legittimato a firmare, senza necessità di indicare nominativo o durata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41

    In caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, anche avvalendosi di presunzioni; grava sul contribuente l'onere di provare elementi contrari.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Richiamato quale modalità alternativa di notifica tramite agente notificatore; la norma è distinta e alternativa rispetto alla notifica diretta a mezzo posta disciplinata dalla L. n. 890/1982.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14

    Consente all'Agenzia delle Entrate di notificare direttamente a mezzo posta (raccomandata A/R); nelle notifiche effettuate ai sensi di tale norma non è richiesta la relata di notificazione e l'arrivo del plico fa presumere la conoscenza salvo prova contraria.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro di impugnazione per la denuncia di violazione di norme di diritto e vizi di motivazione sulle questioni giuridiche dedotte nei motivi di ricorso in cassazione.

  • Codice civile, art. 1335

    Riferita la presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione o del plico nella sede di destinazione (richiamata nella motivazione sulla notifica postale).

Massime di principio

  • La delega per la sottoscrizione degli atti tributari può essere conferita in modo non nominativo mediante ordini di servizio che individuino la qualifica del firmatario; è utile conservare copia dell'ordine di servizio o altro atto che documenti la delega.
  • La notifica a mezzo raccomandata A/R effettuata direttamente dall'Agenzia ai sensi della L. n. 890/1982, art. 14 è valida senza relata: chi contesta la notifica deve provare specificamente l'assenza della ricezione o l'impossibilità di conoscenza.
  • In mancanza di dichiarazione fiscale l'Amministrazione può ricostruire il reddito sulla base di dati e presunzioni; l'onere della prova per dimostrare l'erroneità dell'accertamento grava sul contribuente, che deve fornire documentazione concreta di spese deducibili o di versamenti già effettuati.
  • Chi impugna l'accertamento deve specificare chiaramente nelle fasi processuali successive quale modalità di notifica contesta e deve documentare puntualmente le deduzioni e i versamenti riportati a suo favore, indicando dove e quando tali prove sono state eccepite.
  • La mera affermazione di una percentuale forfettaria di costi non sostituisce la prova documentale: per ottenere la rettifica dell'accertamento è necessario produrre documenti che attestino spese effettive o sostituzioni/consulenze che giustifichino costi ulteriori.

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