Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 237/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - del diniego in data 07 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0044801 e del diniego in data 07 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0044802 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e - per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - per dichiarare l'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente; - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202202367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di autotutela del 7 giugno 2022 relativi a intimazioni di pagamento per prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organismo pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda agricola, sottoposta fino al 31 marzo 2015 al regime delle quote latte, aveva ricevuto richieste di pagamento relative alle campagne 1996/1997, 1997/1998 e 2003/2004. Dopo avere presentato istanze di autotutela ai sensi dell'art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 228/2012, richiamando alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e sul rimborso dell'eccedenza del prelievo, impugnava i dinieghi adottati da AGEA. Deduceva sette motivi, concernenti la violazione della disciplina sull'autotutela e degli obblighi di esame dell'istanza, la violazione dei principi di legalità, buona fede, sana amministrazione, leale cooperazione, effettività e primato del diritto dell'Unione, il legittimo affidamento, il giudicato esterno, la parità di trattamento e l'obbligo di ripartire il prelievo tra i produttori che avevano contribuito a determinarlo. Sosteneva inoltre l'incompatibilità della disciplina nazionale applicata da AGEA con il diritto dell'Unione e chiedeva la rideterminazione o cancellazione del debito, l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione, la cancellazione dal Registro nazionale dei debiti e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio chiedeva il rinvio della causa in ragione della presentazione di un'istanza transattiva ai sensi dell'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, introdotto dalla legge n. 207/2024.

La decisione

Il TAR ha respinto anzitutto la richiesta di rinvio. La disciplina transattiva consente di definire le posizioni debitorie pendenti connesse al prelievo supplementare e subordina l'efficacia della proposta alla rinuncia ai contenziosi; la mera presentazione dell'istanza non sospende i giudizi né impone il loro rinvio. Nel caso concreto l'istanza era già stata presentata e la controversia poteva quindi essere definita senza pregiudicare l'accesso alla procedura transattiva. Nel merito, quanto alla campagna 1996/1997 e 2003/2004, il debito risultava coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva respinto l'impugnazione della cartella di pagamento. Quanto alla campagna 1997/1998, la cartella era stata oggetto di un giudizio dichiarato perento, con sentenza non impugnata e quindi passata in giudicato; la perenzione aveva determinato l'estinzione del giudizio e l'inoppugnabilità dell'atto impugnato. Il giudice ha escluso che il giudicato interno potesse essere disapplicato per contrasto con successive pronunce della Corte di giustizia, non ricorrendo l'eccezionale ipotesi di lesione delle competenze riservate alla Commissione europea. AGEA aveva pertanto legittimamente respinto le istanze di autotutela, rilevando l'inapplicabilità delle sentenze europee alla posizione ormai definita con giudicato. Le ulteriori domande di accertamento e risarcimento sono rimaste prive di fondamento in conseguenza della legittimità dei dinieghi e della stabilità della pretesa creditoria. Ricorso respinto e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 537 e 538, l. 228/2012

    Disciplina le istanze di autotutela relative a iscrizioni a ruolo e impone all'amministrazione di valutarne i presupposti; nel caso concreto non giustificava la rimozione di pretese coperte da giudicato.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'autotutela decisoria, ma ritenuto non idoneo a superare la stabilità derivante dal giudicato.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Invocato per l'accertamento della fondatezza della pretesa e dell'obbligo di provvedere, ma non applicato favorevolmente in ragione dell'infondatezza delle pretese sostanziali.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Non ricorrevano i presupposti per il rinvio dell'udienza, poiché l'istanza transattiva era già stata presentata e il giudizio poteva essere definito.

  • art. 10-ter d.l. 69/2023

    Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto … è istituito un organismo collegiale.

    Consente la definizione transattiva delle posizioni debitorie pendenti; la presentazione dell'istanza non sospende automaticamente i giudizi e la proposta è condizionata alla rinuncia ai contenziosi.

  • art. 1, comma 554, l. 207/2024

    Ha introdotto il meccanismo di definizione transattiva richiamato dal giudice mediante l'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023.

  • art. 8-ter l. 33/2009

    Richiamato in relazione al Registro nazionale dei debiti tenuto da AGEA; la domanda di cancellazione non è stata accolta perché il debito era coperto da giudicato.

  • art. 1, comma 1, l. 119/2003

    Richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assumeva violate nell'applicazione del regime del prelievo supplementare.

  • art. 8-quinquies d.l. 5/2009

    Rilevante per la procedura di rateizzazione, che nel caso concreto non si era formalmente perfezionata con la stipula dell'accordo con AGEA.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di definizione transattiva delle posizioni debitorie relative al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario non determina automaticamente la sospensione del giudizio pendente né impone il rinvio dell'udienza; il giudice può definire la controversia quando l'istanza sia già stata presentata e la sua definizione non risulti pregiudicata dalla decisione giudiziale.
  • La formazione del giudicato sulla debenza di un prelievo supplementare impedisce di rimettere in discussione la pretesa mediante un'istanza di autotutela fondata su successive interpretazioni del diritto dell'Unione, salvo le eccezionali ipotesi riconosciute dalla Corte di giustizia in cui il giudicato incida sulle competenze riservate alla Commissione europea.
  • La perenzione del giudizio determina l'estinzione del processo e, una volta divenuta non impugnabile la relativa pronuncia, consolida l'inoppugnabilità del provvedimento amministrativo oggetto di quel giudizio.
  • Le pronunce della Corte di giustizia relative alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati o al rimborso dell'eccedenza del prelievo non consentono, di per sé, di superare il giudicato interno formatosi sulla specifica posizione debitoria del produttore.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrimato del diritto UE e disapplicazioneSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.