Cassazione Penale, Sentenza n. 38030/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi principali: (1) censura della motivazione ritenuta mancante, contraddittoria o illogica nella parte in cui la Corte di merito ha escluso la rilevanza causale o concausale della condotta del conducente della Volvo (Taborelli), nonostante un presunto superamento del limite di velocità (perizia stimava circa 59 km/h vs limite 50 km/h); il ricorrente sostiene che tale superamento non poteva essere considerato "modesto" e che la Corte ha errato nel ritenere che anche a 50 km/h l'urto sarebbe comunque avvenuto con le stesse conseguenze. (2) censura per aver riconosciuto l'attenuante ex art. 62 n.6 c.p. ma non averne inciso il giudizio di bilanciamento tra circostanze (già equivalenti alle aggravanti), chiedendo la riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse effettiva, priva di manifesta illogicità o contraddittorietà: i giudici di merito hanno ricostruito la dinamica del sinistro (invasione della corsia opposta da parte della Fiat 600 uscita male da una curva, impatto obliquo, condizioni di bagnato, perdita di stabilità) e, anche assumendo un lieve superamento del limite da parte della Volvo, hanno logicamente motivato che ciò non avrebbe evitato né cambiato l'esito dell'incidente. Sulla questione delle circostanze, è stato ricordato che il giudice d'appello, pur riconoscendo un'ulteriore attenuante, può confermare il precedente bilanciamento delle circostanze se ciò è congruamente motivato; pertanto la mancata riduzione della pena non configura vizio. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Si conferma la responsabilità per il reato per cui era stato giudicato (art. 589, commi 1 e 2 c.p.) e la pena, così come stabilita in grado d'appello (pena sospesa condizionalmente, 1 anno di reclusione; revoca patente per 1 anno), resta efficace.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Delimita il potere di sindacato della Cassazione sulla motivazione: il controllo riguarda la presenza di motivazione effettiva, non manifestamente illogica o contraddittoria; vietata la rielaborazione dei fatti da parte della Cassazione
art. 589 c.p.
art. 589, commi 1 e 2 cod. pen.
Norma che punisce l'omicidio colposo; è la fattispecie per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile
art. 62 n. 6 c.p.
Circostanza attenuante riconosciuta in appello (esistenza di risarcimento del danno e altri elementi) ma il suo riconoscimento non obbliga automaticamente la modifica del bilanciamento delle circostanze se il giudice di merito motiva la scelta
art. 62-bis c.p.
Richiamata come possibile attenuante (giovane età e incensuratezza) integrata nella valutazione complessiva delle attenuanti
art. 133 c.p.
Criteri ed esplicazione richieste al giudice per la determinazione della pena; la Corte ricorda che il giudice di merito ha discrezionalità nella graduazione della pena purché dia conto dei criteri
art. 616 c.p.p.
Norma che consente l'imposizione della somma alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato; applicata per disporre il versamento di Euro 3.000,00
Massime di principio
- La Corte di cassazione non reinquadra i fatti: può censurare la motivazione solo se è assente, manifestamente illogica o contraddittoria; non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove.
- La violazione di norme di comportamento (es. superamento del limite di velocità) non determina automaticamente la responsabilità causale: occorre dimostrare che la violazione abbia effettivamente inciso sull'evento; un modesto e non determinante superamento può essere irrilevante se l'incidente si sarebbe comunque verificato.
- Il riconoscimento di un'attenuante in grado d'appello non impone necessariamente la riduzione della pena: il giudice d'appello può confermare il bilanciamento precedente se fornisce motivazione congrua sulla prevalenza delle aggravanti o sulla gravità della colpa.
- La discrezionalità nella determinazione della pena appartiene al giudice di merito; la Cassazione la sindaca solo se manca motivazione sui criteri adottati o se la pena è irragionevolmente elevata rispetto alla media.
- In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche a un'ammenda a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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