Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13346/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno in data 06.12.2023, notificato in data 07.02.2024, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-/R, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 22.03.2022.

Giustizia amministrativa202403678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere per difetto o carenza di motivazione, violazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, difetto dei presupposti, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Secondo il ricorrente, il diniego si sarebbe fondato soltanto su una generica attività informativa, senza indicazione dell’organo procedente, degli accertamenti svolti, degli specifici elementi ostativi e senza adeguata considerazione della sua integrazione sociale. Ha inoltre contestato l’assenza di una motivazione specifica e l’omissione del preavviso di rigetto. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito l’informativa degli organi di sicurezza, dalla quale risultava che il ricorrente era noto, insieme al proprio nucleo familiare, come soggetto incline a posizioni radicali di ispirazione salafita-jihadista.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale circa la contiguità del ricorrente a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica e con i valori della comunità nazionale. Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa degli organi di sicurezza è stato considerato idoneo a integrare una motivazione per relationem, senza necessità di riportare nel decreto tutte le informazioni riservate, le fonti, gli accertamenti e le valutazioni interne effettuate. In materia di cittadinanza fondata su ragioni di sicurezza nazionale, l’obbligo motivazionale può essere assolto in forma attenuata, purché il provvedimento renda comprensibile l’iter logico seguito dall’amministrazione; la tutela della segretezza delle informazioni prevale sull’esigenza di una disclosure analitica. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa al preavviso di rigetto e al contraddittorio, poiché le informazioni secretate non sarebbero state ostensibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale n. 415/1998 e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il giudice ha inoltre riconosciuto l’attendibilità delle informazioni provenienti dagli organismi pubblici di sicurezza e ha escluso che la mera negazione del coinvolgimento in attività radicali o la dedotta integrazione sociale potessero prevalere sugli elementi informativi ufficiali. La valutazione ministeriale è stata ritenuta espressione di ampia discrezionalità, non sindacabile in assenza di manifesta illogicità, e legittimamente fondata anche su elementi di pericolosità sociale non penalmente accertati, secondo una prognosi preventiva sul possibile pregiudizio futuro per la sicurezza dello Stato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico e può essere negata quando emergano elementi ostativi connessi alla sicurezza della Repubblica.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992

    È richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato; la sentenza non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei dinieghi di cittadinanza fondati su informazioni attinenti alla sicurezza nazionale, l’obbligo di motivazione è soddisfatto quando l’atto consente di comprendere l’iter logico della decisione, senza dover esporre analiticamente fonti e fatti riservati.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è necessario, secondo la decisione, quando il diniego si fonda su informazioni secretate non ostensibili e la partecipazione del privato non avrebbe potuto modificare l’esito.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. 415/1998

    Le informazioni riservate poste a fondamento del diniego di cittadinanza sono sottratte all’ostensione, con conseguente incidenza sul contenuto della motivazione e sulla possibilità di instaurare un contraddittorio dettagliato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, quando emergono elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica, l’interesse del richiedente è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza nazionale e la valutazione amministrativa può estendersi, in chiave prognostica e preventiva, anche a elementi di pericolosità sociale non riconducibili a fatti penalmente accertati.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su informazioni degli organismi di sicurezza può essere motivato per relationem mediante il richiamo all’informativa riservata, senza necessità di riportarne analiticamente nel provvedimento il contenuto, le fonti e tutti gli accertamenti, purché sia comprensibile l’iter logico della decisione.
  • La riservatezza delle informazioni acquisite per la tutela della sicurezza nazionale consente un assolvimento attenuato dell’obbligo di motivazione e limita l’ostensione degli elementi istruttori, quando la loro divulgazione possa compromettere attività preventive o di controllo degli organi di sicurezza.
  • L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del diniego fondato su informazioni secretate non ostensibili, quando la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • Le informazioni ufficiali provenienti dagli organismi pubblici preposti alla sicurezza possono fondare il giudizio di inaffidabilità del richiedente; la mera negazione degli addebiti o la prova di una vita sociale apparentemente integrata non è sufficiente, da sola, a superare tale valutazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione ministeriale in materia di cittadinanza e sicurezza nazionale resta circoscritto alla manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento, non potendo sostituire la valutazione prognostica dell’amministrazione con quella del giudice.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.