Regolamento (UE) 2020/2196
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2196 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE per l’importazione di prodotti biologici da paesi terzi, modificando gli elenchi dei paesi e degli organismi riconosciuti contenuti negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Le modifiche riflettono nuove riconoscenze, revoche, sospensioni, cambi di denominazione, aggiornamenti di indirizzi web e ampliamenti o restrizioni dell’ambito geografico e delle categorie di prodotto. Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2021 la durata del riconoscimento degli organismi elencati nell’allegato IV, con applicazione differita per talune voci relative agli organismi del Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Modifica gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 sul regime di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e agli organismi di controllo coinvolti nell’importazione nell’Unione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi, nonché alle autorità competenti degli Stati terzi e agli organismi già riconosciuti negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Incide sul riconoscimento di paesi terzi equivalenti, sull’elenco degli organismi autorizzati a certificare nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza e sulle relative specifiche geografiche e merceologiche. Le modifiche riguardano in particolare Australia, Canada, Cile, India, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti, San Marino, Regno Unito, Kosovo e numerosi organismi di controllo e certificazione; alcune disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2021.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2196: modifica del regime di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi
Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 1235/2008, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 in materia di importazione nell’Unione di prodotti biologici da paesi terzi. L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare gli elenchi degli organismi e dei paesi riconosciuti alle informazioni comunicate dalle autorità terze, agli esiti della sorveglianza della Commissione e alle conseguenze del recesso del Regno Unito, nonché di recepire l’accordo UE-Cile e la decisione UE-San Marino.
Ambito e finalità dell’intervento
Il regolamento non istituisce un nuovo regime, ma modifica puntualmente gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, che contengono rispettivamente:
- l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e controllo sono riconosciuti equivalenti;
- l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo autorizzati a effettuare controlli e a rilasciare certificati ai fini dell’equivalenza.
Le modifiche riguardano soprattutto l’aggiornamento di nomi, indirizzi internet, codici identificativi, ambiti geografici e categorie di prodotti biologici riconosciute, oltre a nuove iscrizioni, sospensioni, revoche e soppressioni.
Modifiche all’allegato III
Per l’allegato III, il regolamento:
- inserisce in Australia l’organismo Southern Cross Certified Australia Pty Ltd;
- in Canada sopprime Global Organic Alliance e Oregon Tilth Incorporated (OTCO), e aggiorna i dati di QAI e OCQV;
- rende indeterminato il riconoscimento del Cile, che prima scadeva il 31 dicembre 2020;
- aggiorna l’elenco degli organismi indiani, sostituendo alcuni dati e aggiungendo nuovi organismi riconosciuti, tra cui Karnataka State Organic Certification Agency, Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA), Global Certification Society, GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd, Telangana State Organic Certification Authority, Bihar State Seed and Organic Certification Agency, Reliable Organic Certification Organization e Bhumaatha Organic Certification Bureau;
- aggiorna, integra o sopprime organismi giapponesi, con nuove iscrizioni e cancellazioni;
- inserisce nuovi organismi per la Repubblica di Corea;
- aggiorna e ridenomina diversi organismi statunitensi.
Modifiche all’allegato IV: proroga, nuove iscrizioni e revisione delle specifiche
L’allegato IV è il cuore dell’intervento. Il regolamento proroga innanzitutto dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la data di scadenza del riconoscimento per tutte le voci dell’allegato. Ciò assicura continuità al sistema di certificazione per i paesi terzi sino a fine 2021.
Accanto alla proroga, vengono inseriti numerosi nuovi organismi di controllo, tra cui:
- AfriCert Limited per Burundi, Repubblica democratica del Congo, Ghana, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda;
- Biodynamic Association Certification, Organic Farmers & Growers C.I.C, Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd, Organic Food Federation e Quality Welsh Food Certification Ltd per il Regno Unito;
- Certificadora Biotropico S.A. per la Colombia;
- Ecogruppo Italia per vari paesi dell’area balcanica e caucasica;
- ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti per la Turchia;
- Kiwa Sativa per la Guinea-Bissau;
- SRS Certification GmbH per Cina e Taiwan.
Per altri organismi già iscritti, il regolamento amplia o rimodula l’ambito geografico e le categorie di prodotto riconosciute. Tra gli interventi più rilevanti si segnalano quelli relativi ad Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA, BioAgricert srl, Control Union Certifications, DQS Polska sp. z o.o., Ecocert SA, Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (QCS), NASAA Certified Organic Pty Ltd, Organic Agriculture Certification Thailand (ACT), Organización Internacional Agropecuaria e Soil Association Certification Limited.
Casi particolari: San Marino, Kosovo e Organismi del Regno Unito
Il regolamento recepisce la decisione n. 1/2020 del Comitato di cooperazione UE-San Marino, sopprimendo il riferimento a San Marino nelle voci di alcuni organismi italiani di certificazione. Inoltre corregge il codice del Kosovo per Q-check, sostituendo il codice errato con il corretto codice ISO.
Quanto al Regno Unito, il regolamento tiene conto del periodo post-Brexit: i nuovi riconoscimenti o le estensioni relative agli organismi britannici producono effetti dalla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Le note degli allegati precisano che, per tali voci, il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord, in coerenza con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, una parte delle modifiche concernenti gli organismi britannici si applica solo dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetto immediato sulle importazioni e sulla certificazione dei prodotti biologici provenienti dai paesi terzi interessati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III (paesi terzi riconosciuti ed organismi elencati)
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato per inserire nuovi organismi di controllo e aggiornare dati già esistenti. Sono aggiunti, tra gli altri, Southern Cross Certified Australia Pty Ltd (Australia), nuovi organismi indiani, giapponesi e coreani, e vengono aggiornati indirizzi internet, nomi e denominazioni di organismi in Canada, Giappone e Stati Uniti. Sono inoltre soppressi organismi il cui riconoscimento è scaduto o revocato (ad esempio in Canada, Giappone e India) e viene reso indeterminato il riconoscimento del Cile, in attuazione dell’accordo UE-Cile sul commercio di prodotti biologici.
Aggiornamento dell’allegato IV (organismi di controllo autorizzati nei paesi terzi)
L’allegato IV è ampiamente rivisto per: prorogare fino al 31 dicembre 2021 il termine di inclusione nell’elenco di tutte le voci; inserire nuovi organismi riconosciuti (tra cui AfriCert Limited, Biodynamic Association Certification, Certificadora Biotropico S.A., Ecogruppo Italia, ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti, Kiwa Sativa, Organic Farmers & Growers C.I.C., Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd, Organic Food Development and Certification Center of China, Organic Food Federation, Quality Welsh Food Certification Ltd, Southern Cross Certified Australia Pty Ltd, SRS Certification GmbH); e modificare l’ambito geografico e le categorie di prodotti di numerosi organismi già iscritti.
Estensioni e restrizioni degli ambiti geografici e delle categorie di prodotto
Per vari organismi sono estesi i paesi terzi coperti e/o le categorie di prodotti autorizzate (categorie A-F del regime biologico). Tra gli esempi più rilevanti: Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA, BioAgricert srl, Control Union Certifications, DQS Polska sp. z o.o., Ecocert SA, Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (QCS), NASAA Certified Organic Pty Ltd, Organic Agriculture Certification Thailand (ACT), Organización Internacional Agropecuaria, Soil Association Certification Limited e Southern Cross Certified Australia Pty Ltd. In alcuni casi sono invece soppressi paesi terzi o categorie non più riconosciute, come Afghanistan e Pakistan per Ecoglobe, o la categoria A per Ecocert SA in Russia.
San Marino e decisione UE-San Marino
A seguito della decisione n. 1/2020 del Comitato di cooperazione UE-San Marino, San Marino è rimosso da varie voci dell’allegato IV relative a organismi italiani di certificazione (Bioagricert srl, CCPB srl, Istituto Certificazione Etica e Ambientale, Suolo e Salute srl).
Regno Unito, Brexit e applicazione territoriale
Dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, alcuni organismi britannici chiedono il riconoscimento come organismi di controllo in un paese terzo. Il regolamento stabilisce che il riconoscimento ha effetto dalla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, fermo restando il regime speciale per l’Irlanda del Nord ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Le note agli allegati chiariscono che, ai fini del regolamento, i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.
Correzioni e aggiornamenti tecnici
Il regolamento corregge e aggiorna codici ISO e dati identificativi, ad esempio per Q-check in Kosovo, e modifica indirizzi e siti internet di diversi organismi (ad esempio BioGro New Zealand Limited e Bureau Veritas Certification France SAS). Vengono anche aggiornate alcune denominazioni societarie, come Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry e Americert International (OIA North America, LLC).
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, i punti 5, 22, 26 e il punto 27, lettera a), punto i), dell’allegato II, relativi agli organismi del Regno Unito (Biodynamic Association Certification, Organic Farmers & Growers C.I.C, Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd, Organic Food Federation, Quality Welsh Food Certification Ltd e Soil Association Certification Limited), si applicano dal 1o gennaio 2021.
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