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Sentenza

Sentenza n. 1518/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 371/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 402/2024 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.10.2024, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 4.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 371/2024, relativa al pagamento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Asti aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere complessivamente euro 4.000,00 quale contributo per la formazione docente mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente. La sentenza era stata notificata e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche. Le ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nelle more del giudizio il Ministero ha dato esecuzione parziale al giudicato, sicché è rimasta insoddisfatta la somma di euro 500,00 spettante ad una delle ricorrenti per l'anno scolastico 2024/2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovata l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l'inadempimento, almeno parziale, dell'Amministrazione. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa soddisfatta nelle more del giudizio e ha accolto il ricorso per la restante parte, dichiarando l'inottemperanza parziale del Ministero. Ha ordinato il pagamento, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, della somma residua di euro 500,00, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, delle spese e degli oneri aventi titolo nel provvedimento giudiziale e degli interessi successivi alla proposizione del ricorso, da calcolare secondo legge. Il TAR ha precisato che i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione, dovendo l'importo essere verificato alla luce del titolo e delle norme applicabili. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con sessanta giorni per l'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di possibile danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa soddisfatta dall'Amministrazione nelle more del giudizio.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    Costituiscono i parametri per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e adottare misure sostitutive, ma non può modificare il contenuto costitutivo del diritto accertato nel titolo.
  • Se l'amministrazione soddisfa solo una parte della pretesa durante il giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla parte adempiuta, mentre il ricorso va accolto per la residua inottemperanza.
  • L'importo indicato dal creditore in sede di ottemperanza non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati in concreto secondo il titolo giudiziale e i parametri normativi applicabili.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche, il creditore può promuovere l'azione di ottemperanza per ottenere il pagamento coattivo della somma riconosciuta giudizialmente.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta condizionato all'ulteriore inerzia dell'amministrazione, stabilendo il termine per l'adempimento e le modalità di attivazione su istanza del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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