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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11276/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 5 giugno 2024. La doglianza riguardava esclusivamente la ritenuta insussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione esterna tra il fatto per cui si procede e altri fatti oggetto di precedenti sentenze indicate nel ricorso. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era inammissibile perché meramente riproduttiva di argomenti già esaminati e disattesi dai giudici di merito, senza introdurre questioni consentite in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le doglianze fossero sostanzialmente una riproposizione di questioni già vagliate nei gradi di merito con motivazione congrua, corretta sul piano giuridico e priva di manifeste illogicità. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche a carico del ricorrente, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata o senza dedurre vizi deducibili in sede di legittimità.
  • La valutazione dei presupposti della continuazione esterna, quando sorretta da motivazione giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente, non può essere sindacata in cassazione mediante una mera reiterazione delle censure già dedotte in appello.
  • All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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