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Ordinanza

Ordinanza n. 4132/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio - Roma, n. 7771/2026, pubblicata il 29 aprile 2026 (R.G. 11142/2025), con la quale è stato annullato il diniego di visto per lavoro autonomo opposto al ricorrente e l'Ambasciata è stata condannata al riesame della domanda.

Giustizia amministrativa202607481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuovo diniego di visto per lavoro autonomo adottato dall’Ambasciata d’Italia a Zagabria dopo l’annullamento del precedente diniego e la prescrizione di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 7771/2026, che aveva annullato il precedente diniego di visto per lavoro autonomo e imposto all’Ambasciata il riesame della domanda. Ha chiesto anche una tutela cautelare, sostenendo che il nuovo diniego del 7 luglio 2026 fosse meramente elusivo del giudicato e quindi nullo, poiché il giudicato avrebbe esaurito la discrezionalità amministrativa quanto all’accertamento dell’esistenza del contratto di consulenza stipulato con una società lituana, del valore teorico di circa 4.000 euro mensili. Il ricorrente ha ritenuto, per tale ragione, non necessaria la proposizione di motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento. L’Amministrazione ha riferito che il nuovo diniego era stato adottato all’esito di una rinnovata istruttoria, con acquisizione di nuova documentazione e rinnovato contraddittorio, e che il contratto era stato considerato, ma erano state riscontrate l’assenza di regolari pagamenti sui conti correnti dell’istante e, quindi, dubbi sulla concreta effettività della relativa retribuzione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare proposta nel giudizio di ottemperanza e ha compensato le spese della fase. Ha escluso che il nuovo diniego fosse, allo stato, meramente elusivo del giudicato o nullo. La precedente sentenza aveva imposto la valutazione dell’esistenza del contratto, ma non aveva esaurito gli spazi di valutazione dell’Amministrazione circa la sua effettiva consistenza, l’effettività della retribuzione e l’attendibilità delle dichiarazioni rese, né aveva precluso il controllo sui pagamenti. Il nuovo provvedimento era stato adottato dopo una rinnovata istruttoria, con nuovo contraddittorio e rinnovata ponderazione dei presupposti del visto, tenendo espressamente conto del contratto ma rilevando l’assenza di regolari accrediti. Tali elementi escludevano, in sede cautelare, la ravvisabilità di un’elusione del giudicato. Il TAR ha fatto salvi gli eventuali profili di tutela conseguenti alla proposizione, nei termini, di un’impugnazione contro il nuovo diniego.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata esaminata e respinta dal TAR.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Riconosce all’Amministrazione penetranti poteri di controllo nell’ambito della verifica dei presupposti per l’ingresso, rilevanti per valutare l’effettività del rapporto contrattuale e l’attendibilità delle dichiarazioni.

  • art. 4 D.M. 850/2011

    È richiamato quale fondamento dei poteri di controllo dell’Amministrazione degli affari esteri nella valutazione della domanda di visto.

Massime di principio

  • Il giudicato di annullamento con obbligo di riesame vincola l’Amministrazione nei limiti dell’effetto conformativo concretamente desumibile dalla sentenza, senza necessariamente esaurire ogni spazio di valutazione discrezionale residuo.
  • L’accertamento giudiziale dell’esistenza di un contratto rilevante per il rilascio di un visto non impedisce all’Amministrazione di verificarne l’effettività, la concreta consistenza economica, l’avvenuto pagamento e l’attendibilità delle dichiarazioni dell’interessato, quando la legge attribuisca penetranti poteri di controllo.
  • Un nuovo provvedimento non è meramente elusivo del giudicato quando, dopo una rinnovata istruttoria e il rinnovo del contraddittorio, tiene conto del fatto vincolante accertato dal giudice ma svolge autonome verifiche su profili non coperti dal giudicato e formula una nuova ponderazione dei presupposti del beneficio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la contestazione di un nuovo atto adottato in rinnovazione non consente di prescindere dall’impugnazione dell’atto con gli strumenti processuali previsti, qualora la controversia riguardi vizi ulteriori rispetto all’elusione o violazione del giudicato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTutela cautelareNullità del provvedimento

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