Cassazione Penale, Ordinanza n. 00935/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata dunque confermata la sentenza di appello e, per quanto emerge dal testo, la condanna dell'imputato per il reato di stupefacenti è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP per detenzione illecita di ingente quantitativo di hashish, qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 4, e dell'art. 80 d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo articolato in più censure deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla diminuzione di pena, alla recidiva e alla circostanza che la sentenza di appello avrebbe esaminato un profilo ex art. 133-bis c.p. senza che esso fosse stato ritualmente devoluto con l'impugnazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente alla luce dell'eccezionale gravità del fatto e del notevole quantitativo di stupefacente, che il precedente penale e i dati del casellario giustificavano il mantenimento della recidiva, e che la doglianza sull'art. 133-bis c.p. era comunque tardiva perché non compresa nei motivi di appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione di stupefacenti; il fatto era stato qualificato come detenzione di hashish in quantitativo molto elevato.
art. 80 d.P.R. 309/1990
Richiamato come circostanza/ulteriore base normativa della contestazione relativa all'ingente quantità di stupefacente.
art. 62-bis c.p.
Invocato dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte non ha ravvisato vizi nella valutazione dei giudici di merito sulla pena.
art. 99 c.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di recidiva; la Corte ha ritenuto non illogica la conferma della recidiva sulla base dei precedenti penali.
art. 133 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione sulla commisurazione della pena; la Corte ha giudicato adeguata la motivazione in rapporto alla gravità oggettiva del fatto.
art. 133-bis c.p.
La doglianza relativa a tale norma è stata ritenuta tardiva perché non risultava proposta nei motivi di appello.
art. 616 c.p.p.
Applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, quando il giudizio di merito abbia già valorizzato l'eccezionale gravità oggettiva del fatto, una motivazione sintetica sul trattamento sanzionatorio può essere sufficiente se ancorata a dati immediatamente percepibili, come l'ingente quantità di stupefacente sequestrato.
- La conferma della recidiva può essere sorretta da un apprezzamento non illogico dei precedenti penali e della loro sequenza temporale, specie quando emergano plurime condanne anche per reati della stessa specie.
- Le censure che non siano state devolute con i motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione e devono essere dichiarate tardive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione, l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
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