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Sentenza

Sentenza n. 551/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’annullamento del verbale di contravvenzione alle norme in materia di controllo dell'attività edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380 modificato con D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301) n. 11/2022 del 20/05/2022 - prot. n. 9364 P.L. del 20/05/2022 emesso dalla Polizia Locale della Citta di Pizzo e notificato a mezzo pec al legale rappresentante della Società Pepe Nero Srls in data 20/05/2022; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, conosciuto e non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202201094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di sanzione edilizia pecuniaria di € 1.000 per realizzazione di una pedana in difformità dalla CILA e dalle prescrizioni della concessione di suolo pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un sopralluogo eseguito dalla Polizia Locale e da un architetto comunale presso una pedana esterna a un locale di somministrazione, il Comune contestava una maggiore occupazione di suolo pubblico rispetto a quella concessa, una maggiore altezza della pedana rispetto a quella indicata nella relazione tecnica allegata alla CILA e la difformità dalle prescrizioni contenute nella concessione e nella nota della Polizia Locale. Veniva irrogata la sanzione pecuniaria di € 1.000 ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata indicazione delle ragioni d’urgenza; 2) violazione del principio del contraddittorio, poiché non era stato avvisato del sopralluogo; 3) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, richiamando una perizia di parte e contestando i presupposti della sanzione. Il ricorrente richiamava inoltre una consulenza tecnica d’ufficio acquisita in altro giudizio relativo alla medesima pedana e chiedeva, in sostanza, una verificazione o una CTU.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta del Comune di riunire il giudizio con altro ricorso, rilevando la diversità del provvedimento impugnato. Nel merito, ha respinto il primo motivo: la sanzione prevista dall’art. 6-bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 ha natura vincolata ed è dovuta in caso di CILA mancante, incompleta, irregolare o di lavori eseguiti in difformità, senza margini di discrezionalità quanto all’an e al quantum; pertanto, le violazioni procedimentali non incidono sull’esito ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990. Ha respinto anche il secondo motivo, poiché il sopralluogo è un’attività istruttoria meramente ricognitiva, consistente nell’osservazione, descrizione e misurazione dei luoghi, per la quale non è previsto un contraddittorio preventivo né un generale obbligo di partecipazione del privato. Quanto al terzo motivo, la documentazione acquisita ha confermato che la CILA riguardava una pedana con altezza massima di 30 cm. La stessa perizia di parte indicava un’altezza media di circa 35 cm, ammettendo quindi il superamento del limite dichiarato, anche considerando che il tecnico autore della perizia era il medesimo firmatario della relazione tecnica allegata alla CILA. La richiesta di verificazione o CTU è stata ritenuta non ammissibile per mancanza di un principio di prova favorevole, essendo emerso un principio di prova contrario. Poiché tale autonoma ragione era sufficiente a sorreggere il provvedimento, le censure contro le ulteriori motivazioni sono state ritenute inammissibili per difetto di interesse. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001

    Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente (…)

    La norma disciplina gli interventi subordinati a CILA; il comma 5 fonda il potere sanzionatorio per la mancata comunicazione asseverata, interpretato anche per CILA incompleta o irregolare e per lavori eseguiti in difformità, purché riconducibili al regime della semplice comunicazione. La sanzione è vincolata nell’an e nel quantum.

  • art. 6-bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001

    La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.

    La sanzione pecuniaria di € 1.000 è applicabile anche quando la CILA sia incompleta, irregolare o quando i lavori siano eseguiti in difformità dalla comunicazione.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio non determina l’illegittimità di una sanzione edilizia vincolata quando, per la natura del potere esercitato, l’esito non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    Le violazioni procedimentali non rilevano nei confronti di un provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • La sanzione prevista dall’art. 6-bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 è applicabile non solo in caso di totale assenza della CILA, ma anche in caso di comunicazione incompleta o irregolare e di lavori eseguiti in difformità dalla CILA, quando l’intervento sia comunque riconducibile al regime della comunicazione.
  • Il potere sanzionatorio previsto dall’art. 6-bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 ha natura vincolata: accertati i relativi presupposti, l’amministrazione non dispone di margini discrezionali né sulla scelta di irrogare la sanzione né sulla sua quantificazione.
  • Nel procedimento sanzionatorio edilizio fondato sull’art. 6-bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 non è richiesto un contraddittorio preventivo durante il sopralluogo, poiché questo costituisce attività istruttoria meramente ricognitiva volta all’osservazione, descrizione e misurazione dello stato dei luoghi.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento di una sanzione edilizia vincolata quando sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
  • Quando un provvedimento è fondato su più motivazioni autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerlo, il mancato superamento giudiziale di una sola di esse rende inammissibili per difetto di interesse le censure contro le restanti motivazioni.
  • La verificazione o la CTU non può essere disposta per supplire all’assenza di un principio di prova favorevole alla tesi del ricorrente; se gli elementi già prodotti offrono invece un principio di prova contrario, la richiesta istruttoria può essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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