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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13049/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado relativa a una serie di reati commessi tra il 2 e il 12 aprile 2011 nell'ambito di attività antidroga dei Carabinieri di Dueville: falso ideologico nella redazione di verbali di perquisizione (capo A2), induzione indebita a dare o promettere utilità (capo B), peculato per appropriazione di sostanza stupefacente sequestrata (capo C), illecita detenzione e acquisto di stupefacente (capi D ed E), falso per soppressione di verbali (capo G1) e omissione di atti d'ufficio (G2 e G3). Le censure principali riguardavano: a) la configurabilità del falso in atto pubblico (A2) e la sua rilevanza, anche alla luce della presunta partecipazione 'a distanza' del Maresciallo Franzese; b) l'illegittimità della condanna per peculato (C) in quanto priva di effettivo danno patrimoniale; c) l'applicazione in sentenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 476, comma 2, c.p. (relativa alla natura fidefacente dell'atto) non contestata in capo d'imputazione per G1); d) questioni relative alla prescrizione di alcuni reati e alla qualificazione di taluni atti come definitive piuttosto che bozze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi solo parzialmente fondati. Ha confermato che non è possibile riesaminare il merito probatorio in sede di legittimità e ha respinto le censure relative al reato di peculato (capo C), dichiarando peraltro inammissibili i ricorsi su tale capo e rideterminando la pena complessiva a 1 anno e 4 mesi di reclusione e la corrispondente misura accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Ha invece accolto il motivo relativo all'applicazione, non contestata nell'atto di imputazione, della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p. in relazione al capo G1) e ha rilevato vizi di motivazione; non potendo sanare l'omessa contestazione, ha ritenuto estinti per prescrizione i reati contestati ai capi A2) e G1) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tali reati. In definitiva: reati A2 e G1 estinti per prescrizione (annullamento senza rinvio); condanna per peculato (capo C) confermata con rideterminazione della pena; altre statuizioni di merito in gran parte confermate, salvo le relative statuizioni sulla prescrizione e l'inammissibilità dei ricorsi ove indicato.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Riferito al falso in atto pubblico; la Corte ha ritenuto che la falsa attestazione della presenza dell'ufficiale nella perquisizione fosse idonea a ledere la fede pubblica e l'affidamento altrui, anche se l'atto non ha ingannato concretamente.

  • art. 103 d.P.R. 309/1990

    Richiamato perché la presenza dell'ufficiale è requisito di legittimità della perquisizione; la falsa indicazione in unità a tale norma è stata considerata elemento offensivo rilevante.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Citato in relazione alla qualificazione di talune condotte connessa alla normativa sugli stupefacenti; la Corte d'appello aveva ritenuto configurabile la fattispecie di cui al comma 5 per uno dei reati di droga, con incidenza sulla prescrizione.

  • art. 323-bis cod. pen.

    L'attenuante prevista dall'art. 323-bis è stata riconosciuta dalla Corte d'appello e richiamata nel giudizio di legittimità quale elemento che ha inciso sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 476, comma 2, cod. pen.

    La Corte di cassazione ha ritenuto erroneo l'uso della circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini della sentenza sul capo G1) quando tale circostanza non era stata specificatamente contestata nell'imputazione; la giurisprudenza di legittimità richiede l'espressa indicazione della natura fidefacente dell'atto o l'equivalente nel capo d'imputazione.

  • art. 314 cod. pen.

    Riferito dalla giurisprudenza citata per spiegare che il peculato offende l'interesse alla legalità e al buon andamento dell'amministrazione e si configura anche in assenza di danno economico concreto.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di estinguere il reato per prescrizione nonostante la mancata prova evidente dell'innocenza; la Corte non ha ritenuto sussistere prova evidente dell'innocenza e quindi ha dato corso alla prescrizione ove matura.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Menziionato nella discussione sul valore probatorio degli elementi istruttori; la Corte di legittimità ha ricordato i limiti del riesame in cassazione delle valutazioni di merito ex art. 192.

  • art. 620, lett. O, cod. proc. pen.

    Applicato per la rideterminazione della pena nel caso in cui la Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi su taluni capi ma conferma la responsabilità su altri; la pena è stata rideterminata a 1 anno e 4 mesi.

Massime di principio

  • La qualificazione del falso in atto pubblico richiede una valutazione ex ante della idoneità offensiva rispetto alla fede pubblica: anche se non è derivato un inganno concreto, la falsa attestazione sulla presenza di pubblici ufficiali in una perquisizione può integrare il reato se idonea a ledere la fede pubblica e la regolarità dell'atto.
  • L'appropriozione di cose sottoposte a sequestro, ivi compresi beni illeciti come stupefacenti, integra il peculato anche in assenza di un danno patrimoniale effettivo alla pubblica amministrazione, perché offende l'interesse alla legalità e al buon andamento del servizio.
  • La circostanza aggravante 'ad effetto speciale' (es. natura fidefacente dell'atto) deve essere espressamente indicata nel capo di imputazione o descritta con formule equivalenti; se non contestata formalmente, non può essere applicata in sentenza.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione piena del merito probatorio: il sindacato è limitato alla verifica della logicità e coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito, non alla rielaborazione alternativa delle risultanze processuali.
  • La prescrizione va valutata separatamente per ciascun capo di imputazione: l'annullamento o l'inammissibilità del ricorso su alcuni reati non estende automaticamente la validità del giudicato sugli altri capi, e la prescrizione maturata per singoli reati deve essere rilevata e dichiarata anche se residuano condanne su altri capi.
  • Se si è in presenza di atti 'bozza' rispetto a documenti definitivi, occorre che il giudice di merito motivi compiutamente sulla loro natura e sulle conseguenze giuridiche; la mancata qualificazione puntuale nell'imputazione può nuocere all'applicabilità di aggravanti o a specifiche contestazioni.

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