Cassazione Penale, Sentenza n. 6532/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Firenze che confermava varie condanne per reati di usura, estorsione e intestazione fittizia, denunciando: nullità della sentenza di primo grado per mancata inserzione della pagina 56; insufficiente o contraddittoria motivazione; errata qualificazione giuridica dei fatti; vizio nella valutazione e nell'applicazione delle aggravanti (in particolare l'aggravante di agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p. e l'aggravante di cui all'art. 644, comma 5 c.p. per la qualità di imprenditore della vittima); errata applicazione di aumenti di pena cumulabili; mancato riconoscimento di attenuanti (art. 114 e attenuanti generiche); e vizi processuali nella mancata escussione di testi richiesti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Faraoni, Sicuranza, Caracciolo e D'Urso per genericità o per censure di merito. Ha invece ritenuto parzialmente fondati i ricorsi di Russo e Tavoletta unicamente nella parte in cui la Corte territoriale aveva riconosciuto l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) con motivazione ritenuta carente: per tali profili la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame. Per il resto (accertamento di responsabilità e dosimetria nella parte non incidente sull'aggravante annullata) le responsabilità si intendono irrevocabili; inoltre la Corte ha confermato la possibilità di applicare altre aggravanti e la legittimità di ricostruzioni probatorie ritenute nei limiti del sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 644 c.p., comma 5 (usura aggravata)
L'aggravante per la qualità di imprenditore della persona offesa è configurabile anche se il prestito non ha attinenza diretta con l'attività imprenditoriale; può essere applicata anche al concorrente per colpa (art. 59 c.p.).
art. 416-bis, comma 1 c.p. (agevolazione mafiosa)
Per il riconoscimento dell'aggravante occorre dimostrare il nesso intenzionale e funzionale tra la condotta e l'agevolazione dell'associazione mafiosa; non è sufficiente valorizzare indizi generici o contributi riferiti ad attività distinte (es. scommesse) senza collegamento diretto con l'attività contestata (usura). Se la motivazione è carente su questo punto la Cassazione puo' annullare e disporre rinvio per nuovo esame.
art. 7 legge 203/1991
Disposizione aggravante applicata in relazione a reati commessi nell'ambito o a favore di strutture di stampo mafioso; la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo dell'aumento speciale in casi motivati e ne ha controllato la correttezza quantomeno rispetto alla regola di cumulo prevista dall'art. 63 c.p.
art. 648-ter c.p. (reimpiego)
Il reato di reimpiego può configurarsi anche senza connotati dissinnulatori particolari: tutela la genuinità del mercato dall'utilizzo di beni di provenienza illecita. La Corte ha ritenuto applicabile la norma rispetto all'investimento di somme ritenute di origine illecita.
art. 63, comma 4 c.p. (cumulo delle circostanze)
Limita la cumulabilità degli aumenti di pena: va applicato l'aumento relativo alla circostanza più grave; tuttavia il giudice può operare un'ulteriore maggiorazione se giustificata. La Corte ha verificato la corretta applicazione nel caso concreto.
art. 114 c.p. e art. 62-bis c.p. (attenuanti)
L'attenuante del minimo contributo e le attenuanti generiche possono essere negate se l'imputato ha avuto un ruolo sostanziale nell'agevolare la commissione del reato o nell'inserire nuove vittime nel circuito criminoso; la Corte ha ritenuto motivata la negazione per gli intermediari ritenuti attivi.
art. 59 c.p. (concorso di persone nel reato)
Le aggravanti possono essere estese al concorrente anche per colpa/ignoranza della qualità dell'offeso, nei limiti stabiliti dalla norma e dall'accertamento probatorio.
art. 125 e art. 130 c.p.p. (motiviazione e correzione errori materiali)
La mancata inserzione materiale di una pagina della sentenza di primo grado non determina automaticamente nullità se l'apparato motivazionale resta comprensibile e il contenuto è ripetuto in altre parti; altrimenti si configura vizio da cui conseguono nullità non emendabili con mera correzione materiale.
art. 606 c.p.p. (limiti del giudizio di legittimità)
La Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti o valutare autonomamente le prove: il sindacato è limitato a vizi di diritto o di motivazione che incidano sulla legittimità, non alla riconsiderazione integrale delle risultanze probatorie.
Massime di principio
- La nullità di una sentenza per mancanza di parti della motivazione sussiste solo se la pagina mancante impedisce la comprensione dell'iter logico-giuridico: se il contenuto è comunque ricostruibile in altre parti la carenza può essere considerata errore materiale emendabile.
- Per riconoscere l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) occorre un nesso specifico tra la condotta e il vantaggio o l'agevolazione all'associazione; contributi o rapporti con soggetti contigui non bastano da soli senza elementi che colleghino l'attività contestata alla finalità di rafforzamento del sodalizio.
- In tema di usura, l'aggravante legata alla qualità imprenditoriale della vittima si applica anche se il prestito non è collegato all'attività aziendale: la sola qualità della persona offesa è idonea a integrare la circostanza aggravante.
- Le aggravanti possono essere estese ai concorrenti per effetto delle regole sul concorso di persone (art. 59 c.p.), anche quando la conoscenza dell'elemento aggravante sia viziata da ignoranza colposa.
- La Cassazione non riesamina le prove di fatto: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione integrale delle risultanze probatorie sono spesso dichiarati inammissibili; le censure devono mirare a vizi di diritto o a carenze decisive nella motivazione.
- Il riconoscimento o la negazione di attenuanti (art. 114, art. 62-bis) dipende dalla valutazione del ruolo effettivo dell'imputato nel fatto: un ruolo di intermediario che abbia favorito l'inserimento di vittime può giustificare il diniego delle attenuanti.
- In casi di contestata intestazione fittizia o reimpiego (art. 648-ter), non è necessario dimostrare artifici dissennulatori: l'investimento di somme di sospetta origine illecita può integrare il reato residualmente rispetto a riciclaggio e autoriciclaggio.
- Se si contesta la sussistenza di un'aggravante basata su dichiarazioni di collaboratori, va valutata l'idoneità e l'eventuale riscontro delle dichiarazioni: motivazioni omissive o che non confrontano criticamente le fonti possono portare alla parziale cassazione e rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6303/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6304/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6336/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6344/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6429/2022 del 23/02/2022
- Sentenza penale · 23 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6439/2022 del 23/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →