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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6532/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Firenze che confermava varie condanne per reati di usura, estorsione e intestazione fittizia, denunciando: nullità della sentenza di primo grado per mancata inserzione della pagina 56; insufficiente o contraddittoria motivazione; errata qualificazione giuridica dei fatti; vizio nella valutazione e nell'applicazione delle aggravanti (in particolare l'aggravante di agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p. e l'aggravante di cui all'art. 644, comma 5 c.p. per la qualità di imprenditore della vittima); errata applicazione di aumenti di pena cumulabili; mancato riconoscimento di attenuanti (art. 114 e attenuanti generiche); e vizi processuali nella mancata escussione di testi richiesti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Faraoni, Sicuranza, Caracciolo e D'Urso per genericità o per censure di merito. Ha invece ritenuto parzialmente fondati i ricorsi di Russo e Tavoletta unicamente nella parte in cui la Corte territoriale aveva riconosciuto l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) con motivazione ritenuta carente: per tali profili la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame. Per il resto (accertamento di responsabilità e dosimetria nella parte non incidente sull'aggravante annullata) le responsabilità si intendono irrevocabili; inoltre la Corte ha confermato la possibilità di applicare altre aggravanti e la legittimità di ricostruzioni probatorie ritenute nei limiti del sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p., comma 5 (usura aggravata)

    L'aggravante per la qualità di imprenditore della persona offesa è configurabile anche se il prestito non ha attinenza diretta con l'attività imprenditoriale; può essere applicata anche al concorrente per colpa (art. 59 c.p.).

  • art. 416-bis, comma 1 c.p. (agevolazione mafiosa)

    Per il riconoscimento dell'aggravante occorre dimostrare il nesso intenzionale e funzionale tra la condotta e l'agevolazione dell'associazione mafiosa; non è sufficiente valorizzare indizi generici o contributi riferiti ad attività distinte (es. scommesse) senza collegamento diretto con l'attività contestata (usura). Se la motivazione è carente su questo punto la Cassazione puo' annullare e disporre rinvio per nuovo esame.

  • art. 7 legge 203/1991

    Disposizione aggravante applicata in relazione a reati commessi nell'ambito o a favore di strutture di stampo mafioso; la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo dell'aumento speciale in casi motivati e ne ha controllato la correttezza quantomeno rispetto alla regola di cumulo prevista dall'art. 63 c.p.

  • art. 648-ter c.p. (reimpiego)

    Il reato di reimpiego può configurarsi anche senza connotati dissinnulatori particolari: tutela la genuinità del mercato dall'utilizzo di beni di provenienza illecita. La Corte ha ritenuto applicabile la norma rispetto all'investimento di somme ritenute di origine illecita.

  • art. 63, comma 4 c.p. (cumulo delle circostanze)

    Limita la cumulabilità degli aumenti di pena: va applicato l'aumento relativo alla circostanza più grave; tuttavia il giudice può operare un'ulteriore maggiorazione se giustificata. La Corte ha verificato la corretta applicazione nel caso concreto.

  • art. 114 c.p. e art. 62-bis c.p. (attenuanti)

    L'attenuante del minimo contributo e le attenuanti generiche possono essere negate se l'imputato ha avuto un ruolo sostanziale nell'agevolare la commissione del reato o nell'inserire nuove vittime nel circuito criminoso; la Corte ha ritenuto motivata la negazione per gli intermediari ritenuti attivi.

  • art. 59 c.p. (concorso di persone nel reato)

    Le aggravanti possono essere estese al concorrente anche per colpa/ignoranza della qualità dell'offeso, nei limiti stabiliti dalla norma e dall'accertamento probatorio.

  • art. 125 e art. 130 c.p.p. (motiviazione e correzione errori materiali)

    La mancata inserzione materiale di una pagina della sentenza di primo grado non determina automaticamente nullità se l'apparato motivazionale resta comprensibile e il contenuto è ripetuto in altre parti; altrimenti si configura vizio da cui conseguono nullità non emendabili con mera correzione materiale.

  • art. 606 c.p.p. (limiti del giudizio di legittimità)

    La Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti o valutare autonomamente le prove: il sindacato è limitato a vizi di diritto o di motivazione che incidano sulla legittimità, non alla riconsiderazione integrale delle risultanze probatorie.

Massime di principio

  • La nullità di una sentenza per mancanza di parti della motivazione sussiste solo se la pagina mancante impedisce la comprensione dell'iter logico-giuridico: se il contenuto è comunque ricostruibile in altre parti la carenza può essere considerata errore materiale emendabile.
  • Per riconoscere l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) occorre un nesso specifico tra la condotta e il vantaggio o l'agevolazione all'associazione; contributi o rapporti con soggetti contigui non bastano da soli senza elementi che colleghino l'attività contestata alla finalità di rafforzamento del sodalizio.
  • In tema di usura, l'aggravante legata alla qualità imprenditoriale della vittima si applica anche se il prestito non è collegato all'attività aziendale: la sola qualità della persona offesa è idonea a integrare la circostanza aggravante.
  • Le aggravanti possono essere estese ai concorrenti per effetto delle regole sul concorso di persone (art. 59 c.p.), anche quando la conoscenza dell'elemento aggravante sia viziata da ignoranza colposa.
  • La Cassazione non riesamina le prove di fatto: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione integrale delle risultanze probatorie sono spesso dichiarati inammissibili; le censure devono mirare a vizi di diritto o a carenze decisive nella motivazione.
  • Il riconoscimento o la negazione di attenuanti (art. 114, art. 62-bis) dipende dalla valutazione del ruolo effettivo dell'imputato nel fatto: un ruolo di intermediario che abbia favorito l'inserimento di vittime può giustificare il diniego delle attenuanti.
  • In casi di contestata intestazione fittizia o reimpiego (art. 648-ter), non è necessario dimostrare artifici dissennulatori: l'investimento di somme di sospetta origine illecita può integrare il reato residualmente rispetto a riciclaggio e autoriciclaggio.
  • Se si contesta la sussistenza di un'aggravante basata su dichiarazioni di collaboratori, va valutata l'idoneità e l'eventuale riscontro delle dichiarazioni: motivazioni omissive o che non confrontano criticamente le fonti possono portare alla parziale cassazione e rinvio.

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