Cassazione Civile, Ordinanza n. 18572/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Lecce nella parte in cui, pur avendo accolto la domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare in cui egli rivestiva la duplice posizione di socio e creditore della società fallita, aveva liquidato le spese del procedimento in misura molto inferiore ai parametri forensi. In particolare, si è dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.M. n. 55/2014 e dell'art. 2233 c.c., sostenendo che, in base allo scaglione di valore applicabile, sarebbero spettati compensi ben più elevati e che la liquidazione effettuata era simbolica e non rispettosa del decoro professionale. La Corte di cassazione è stata quindi investita della questione se lo scostamento dai minimi tariffari fosse motivato e conforme ai parametri normativi applicabili al giudizio di equa riparazione instaurato con opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che gli onorari per il giudizio di equa riparazione promosso con opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 vanno liquidati secondo l'art. 12 della tariffa allegata al D.M. n. 55/2014, relativo ai procedimenti contenziosi, e che il giudice può discostarsi dai valori medi entro i limiti previsti dal decreto, ma se riduce ulteriormente gli importi deve darne adeguata motivazione, così da rendere controllabili le ragioni e la misura dello scostamento. Nel caso concreto, dalla motivazione e dal dispositivo del decreto impugnato non emergeva alcuna spiegazione della liquidazione inferiore ai minimi tariffari; perciò il provvedimento è stato cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 5-ter L. n. 89/2001
opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01
Il giudizio di opposizione in materia di equa riparazione è qualificato come procedimento contenzioso ai fini della liquidazione dei compensi difensivi.
art. 91 c.p.c.
Richiamato come norma sulla liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.
art. 92 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. nel censurare la liquidazione delle spese processuali.
D.M. n. 55/2014
I compensi devono essere liquidati secondo i parametri del decreto; il giudice può muoversi entro i limiti tabellari, ma lo scostamento ulteriore richiede motivazione controllabile.
art. 2233 c.c.
Richiamato a sostegno dell'esigenza che il compenso del difensore sia determinato in modo non simbolico e coerente con il decoro professionale.
art. 12 D.M. n. 55/2014
È la disposizione applicabile ai compensi per il giudizio di equa riparazione, trattandosi di procedimento contenzioso.
art. 4, primo comma, D.M. n. 55/2014
Il giudice deve considerare i valori medi delle tabelle; gli aumenti e le riduzioni sono consentiti entro i limiti percentuali previsti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione introdotto con opposizione, la liquidazione dei compensi difensivi va effettuata secondo i parametri previsti per i procedimenti contenziosi dal D.M. n. 55/2014.
- Il giudice di merito può liquidare compensi entro i limiti minimi e massimi tabellari, ma se si discosta ulteriormente dai parametri deve rendere una motivazione specifica e verificabile.
- La riduzione dei compensi professionali non può essere meramente simbolica o priva di giustificazione, poiché deve restare compatibile con i parametri normativi e con il decoro della professione.
- Quando il provvedimento impugnato non spiega il motivo della liquidazione inferiore ai minimi tariffari, la decisione sulle spese è censurabile in cassazione.
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