Cassazione Civile, Ordinanza n. 33196/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione stipulata il 1 settembre 2006 tra un'associazione culturale e un istituto comprensivo per la gestione di un laboratorio musicale nell'anno scolastico 2006/2007. L'associazione otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'attività svolta e per la sovvenzione del lavoro dei docenti esterni. L'istituto proponeva opposizione sostenendo la carenza di prova scritta delle ore di insegnamento effettivamente svolte e delle somme erogate ai docenti. Il tribunale accoglieva l'opposizione e la corte d'appello confermava, ritenendo insufficienti la convenzione e le schede riepilogative dei versamenti degli studenti a dimostrare sia il credito sia la sua quantificazione. In cassazione l'associazione deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 2702 c.c., sostenendo che la convenzione e le ricevute dei contributi degli studenti bastassero a fondare il credito e l'ingiunzione; inoltre denunciava la violazione degli artt. 210 c.p.c. e 2711 c.c., lamentando il mancato ordine di esibizione del bilancio dell'istituto, che secondo la ricorrente avrebbe attestato lo stanziamento annuale della somma richiesta e quindi il riconoscimento del debito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che la corte territoriale non aveva negato l'idoneità formale della documentazione in astratto, ma aveva correttamente richiesto la prova degli elementi fattuali indispensabili per determinare il credito secondo la convenzione, cioè il numero delle ore di insegnamento e le somme effettivamente corrisposte ai docenti; non bastavano, quindi, la convenzione e le ricevute dei contributi degli studenti senza la dimostrazione della base concreta del credito. Ha anche precisato che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rivalutare liberamente gli elementi già considerati nella fase monitoria. Sul secondo motivo ha ribadito che il diniego di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della motivazione, e che lo strumento è residuale e non può essere usato a fini esplorativi; la valutazione di non indispensabilità del bilancio era logicamente motivata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come base per sostenere l'idoneità della documentazione prodotta ai fini dell'ingiunzione; la Corte precisa però che il giudice dell'opposizione può rivalutare la prova e pretendere la dimostrazione concreta dei presupposti del credito.
art. 634 c.p.c.
Invocato insieme all'art. 633 c.p.c. per sostenere la sufficienza della prova scritta; la Corte non accoglie la censura perché la documentazione prodotta non bastava a provare e quantificare il credito.
art. 2702 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per attribuire efficacia probatoria alla convenzione; la Corte non ritiene decisivo il solo documento negoziale senza prova degli elementi fattuali necessari alla pretesa.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norma posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è qualificato come mezzo istruttorio residuale, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile aliunde e senza finalità esplorative; il suo diniego non è sindacabile in cassazione se la valutazione di non indispensabilità è logicamente motivata.
art. 2711 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al bilancio dell'istituto; la Corte non ne valorizza la portata probatoria in concreto perché l'esibizione richiesta era rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 380 bis c.p.c.
Indicato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Richiamato per la definizione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice può rivalutare liberamente il materiale probatorio già utilizzato nella fase monitoria e non è vincolato alla precedente valutazione di sufficienza della prova scritta.
- Ai fini dell'accertamento del credito, non è sufficiente produrre il contratto o la convenzione se la pretesa economica dipende da dati fattuali ulteriori e specifici che ne costituiscono il presupposto e consentono la corretta quantificazione.
- Quando la prestazione dedotta in giudizio è determinata da criteri convenzionali collegati a elementi di fatto non immediatamente desumibili dal documento, incombe sul creditore provarne l'effettiva ricorrenza.
- L'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative; la valutazione sulla sua indispensabilità appartiene al merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione nei casi ammessi.
- La mancata acquisizione di un documento ritenuto utile dalla parte non integra di per sé violazione di legge se il giudice di merito motiva in modo non illogico sulla non indispensabilità del mezzo istruttorio.
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