Sentenza n. 211/2026 - Lecce, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: -del “verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza demolizione n.48/2017 del 29.06.2017, a firma dell’agente di Polizia Urbana del Comune di Alessano, sig.ra Maiorano Francesca e del responsabile Area Urbanistica del Comune di Alessano arch. Giuseppe Bortone, del 02.10.2023, prot. n.001947, e notificato in data 17.04.2024, nonché del successivo atto di “integrazione al verbale di inottemperanza”, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Alessano architetto Donatello Chiarello, redatto in data 29.05.2024, prot. n.6637, e notificato il successivo 30.05.2024, di individuazione ed acquisizione del bene di cui all’abuso, dell’area di sedime e di quella ulteriore, nonché, ancora, di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Stefanizzi Giuseppe il 02/04/2025, per l’annullamento -della nota riscontro prot. 1294 del 31.01.2025, con cui il Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Alessano, arch. Donatello Chiarello, ha implicitamente rigettato la istanza di proroga del termine di demolizione in proprio dell’abuso, formulata dal ricorrente con nota 31.12.2024, in esito confermando, altresì, l’avvenuta acquisizione ipso iure al patrimonio del Comune delle aree complessivamente indicate nell’atto del 29.05.2024, prot. n.6637, e, da ultimo, rimettendo ogni valutazione in ordine alla invocata demolizione in proprio, erroneamente qualificata come tardiva, ad una previa verifica delle condizioni e dell’utilità per l’Ente stesso, nonché del detto rigetto implicito, e nonché ancora di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, nonché il rigetto implicito dell'istanza di proroga per la demolizione in proprio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 48/2017 e il successivo atto di integrazione con cui il Comune ha individuato e acquisito al patrimonio comunale il bene abusivo, l'area di sedime e l'area ulteriore. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dell'art. 31, comma 4, del medesimo decreto, per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990 e del giusto procedimento. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota comunale che aveva implicitamente respinto l'istanza di proroga del termine per la demolizione in proprio, confermando l'avvenuta acquisizione e rinviando ogni valutazione sulla demolizione a una verifica delle condizioni e dell'utilità per l'ente, deducendo ulteriormente la violazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, irragionevolezza e illegittimità derivata. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse, nonché l'inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti, sostenendo comunque l'infondatezza del ricorso. La vicenda era caratterizzata dalla pendenza, al momento dell'acquisizione, di un giudizio contro il secondo diniego di sanatoria, la cui efficacia era stata sospesa in via cautelare dal TAR.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Comune, ritenendo sussistenti legittimazione e interesse al ricorso, poiché l'imputabilità dell'inottemperanza riguardava il merito, e ritenendo non necessaria l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, in quanto erano stati dedotti vizi propri dell'atto acquisitivo. Nel merito, ha richiamato il principio dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023 secondo cui l'ordine di demolizione e l'acquisizione gratuita sono sanzioni distinte: il primo ha natura riparatoria e prescinde dall'imputabilità soggettiva, mentre l'acquisizione ha natura afflittiva e richiede che l'inottemperanza sia imputabile, sotto il profilo colpevole, al destinatario. Poiché il provvedimento acquisitivo era stato adottato mentre l'efficacia del diniego di sanatoria era sospesa in via cautelare e il giudizio contro tale diniego era pendente, il mancato ripristino dello stato dei luoghi non era, in quel momento, rimproverabile al ricorrente. La successiva definitività del diniego di sanatoria non incide sulla legittimità dell'atto, che deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Il Comune conserva il potere di rideterminarsi, verificata la sussistenza dei presupposti per una nuova acquisizione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita; le residue censure sono state assorbite e le spese compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce una sanzione distinta dall'ordine demolitorio e, per la sua natura afflittiva, presuppone l'imputabilità dell'illecito omissivo.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla vicenda della sanatoria edilizia; non costituisce la disposizione centrale della ratio decidendi.
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente per contestare la violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento; le relative censure sono state assorbite dopo l'accoglimento della censura decisiva.
art. 73, commi 1 e 3, c.p.a.
Il giudizio è stato deciso dopo il deposito delle memorie e previo avviso alle parti della possibile inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 ha natura afflittiva ed è distinta dall'ordine di demolizione, che ha invece natura riparatoria.
- L'acquisizione gratuita per inottemperanza all'ordine di demolizione può essere disposta soltanto quando il mancato adempimento nel termine di legge sia imputabile e rimproverabile al destinatario dell'ordine.
- Quando l'efficacia del diniego di sanatoria edilizia sia stata sospesa in via cautelare e il relativo giudizio sia pendente, il mancato ripristino dello stato dei luoghi non è, durante tale periodo, imputabile al destinatario ai fini dell'acquisizione sanzionatoria.
- La legittimità del provvedimento acquisitivo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; la successiva definitività del diniego di sanatoria non sana l'illegittimità originaria dell'acquisizione.
- L'impugnazione dell'atto acquisitivo è ammissibile anche senza impugnare nuovamente l'ordinanza di demolizione quando siano dedotti vizi propri dell'atto di acquisizione e non vizi derivati dell'ordine presupposto.
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