Sentenza n. 1991/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza n. 159/2025 del 13.02.2025, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 13.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 2.500,00 per cinque annualità della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 159/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 15 aprile 2025. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500,00, corrispondenti alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale non si sono costituiti. Il TAR ha verificato la sussistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, l’inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha precisato che l’importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui esatta misura deve essere verificata sulla base del titolo e della legge. La richiesta di penalità di mora è stata ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato civile, ordinando il pagamento, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, delle somme dovute in esecuzione del titolo, detratto quanto eventualmente già versato. Il pagamento comprende gli accessori di legge maturati e ancora dovuti, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dalla legge e dal titolo giudiziale. Il TAR ha escluso la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di sessanta giorni dall’investitura da parte della creditrice, dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, per determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta; la penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sproporzionata.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato non è stata riconosciuta perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di pagamento, prima dell’avvio dell’azione esecutiva o di recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
La quantificazione degli interessi dovuti in sede di ottemperanza deve essere verificata secondo i criteri legali relativi a misura e decorrenza; i conteggi della parte non vincolano l’Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito e la sua estensione derivano dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- Quando l’Amministrazione non esegue una sentenza definitiva di condanna al pagamento di somme e sia decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inadempimento e ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
- In sede di ottemperanza, gli importi calcolati dal creditore non vincolano l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l’esatta quantificazione deve essere verificata secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, attribuendogli il compito di determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari all’esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alle circostanze del caso, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
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