Sentenza del 31/03/2015 n. 6531 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997. Secondo l'Amministrazione, in presenza di più violazioni sanzionate unitariamente ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto, la definizione agevolata non può riguardare soltanto alcune singole violazioni, mediante il pagamento di un quarto delle relative sanzioni, ma deve avere a oggetto l'intera sanzione concretamente irrogata, determinata sulla base della violazione più grave e degli aumenti previsti per il concorso di violazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il riferimento normativo alla "sanzione irrogata" riguardi la sanzione unica effettivamente applicata e non le sanzioni astrattamente riferibili ai singoli rilievi. Ha inoltre escluso la possibilità di definire agevolmente soltanto alcune delle violazioni contestate quando esse siano state oggetto di un'unica sanzione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia è stata cassata con rinvio ad altra sezione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 2
è ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso
La definizione agevolata deve essere calcolata sulla sanzione concretamente irrogata. Se l'Amministrazione ha applicato una sanzione unica per più violazioni, il contribuente non può definire soltanto le sanzioni riferibili ad alcuni rilievi.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12
In caso di concorso di violazioni, consente di determinare una sanzione unitaria partendo dalla violazione più grave e applicando gli aumenti previsti dalla legge. Tale sanzione unitaria costituisce il riferimento per la definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando più violazioni tributarie sono riunite in una sanzione unica, la definizione agevolata deve riguardare l'intera sanzione unitariamente irrogata e non singoli rilievi scelti dal contribuente.
- Il criterio decisivo è il contenuto dell'atto impositivo: occorre verificare se l'Ufficio abbia applicato sanzioni autonome per ciascuna violazione oppure una sanzione unica derivante dal cumulo giuridico.
- Il pagamento agevolato di singole sanzioni è ammissibile soltanto se esse sono state effettivamente irrogate separatamente; non è sufficiente che siano individuabili o calcolabili singolarmente all'interno dell'accertamento.
- In presenza di una sanzione unica, il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata deve considerare anche gli aumenti applicati per il concorso di violazioni e rispettare il limite minimo previsto dalla legge.
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